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Codice disciplinare - ARAN Agenzia

Aran Codice disciplinare Comparto Funzioni centrali Personale non dirigente Febbraio 2018 Codice disciplinare personale non dirigente comparto Funzioni centrali Aran Codice disciplinare personale non dirigente comparto Funzioni centrali Pag. 2 Obblighi del dipendente (art. 60 CCNL ) 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilit e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialit dell'attivit amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

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1 Aran Codice disciplinare Comparto Funzioni centrali Personale non dirigente Febbraio 2018 Codice disciplinare personale non dirigente comparto Funzioni centrali Aran Codice disciplinare personale non dirigente comparto Funzioni centrali Pag. 2 Obblighi del dipendente (art. 60 CCNL ) 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilit e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialit dell'attivit amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

2 Il dipendente adegua altres il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di comportamento di cui all art. 54 del n. 165/2001 e nel Codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualit del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell ordinamento ai sensi dell'art.

3 24 della legge n. 241/1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all' attivit amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonch osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalit previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignit della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivit che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio.

4 H) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivit del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilit ; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; Aran Codice disciplinare personale non dirigente comparto Funzioni centrali Pag.

5 3 k) non valersi di quanto di propriet dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio; l) non chiedere n accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilit in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all art. 4, comma 2, del n. 62/2013; m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico; n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonch ogni successivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento.

6 P) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivit che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; q) comunicare all amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 4. Resta fermo, per il personale delle Agenzie fiscali, quanto previsto dal 18 del 16 gennaio 2002. Sanzioni disciplinari (art. 61 CCNL ) 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all art. 60 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravit dell infrazione, all applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare : a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso.

7 2. Sono altres previste, dal n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell art. 55-bis, comma 7; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell art. 55-sexies, comma 3. Aran Codice disciplinare personale non dirigente comparto Funzioni centrali Pag. 4 3. Per l individuazione dell autorit disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell art.

8 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non pu tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione. 6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilit di altro genere nelle quali egli sia incorso. 7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal n. 116 del 2016 e quanto previsto dall art.

9 55 e seguenti del n. 165/2001. Codice disciplinare (art. 62 CCNL ) 1. Nel rispetto del principio di gradualit e proporzionalit delle sanzioni in relazione alla gravit della mancanza, il tipo e l'entit di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalit del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilit dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilit connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di pi lavoratori in accordo tra di loro.

10 2. Al dipendente responsabile di pi mancanze compiute con unica azione od omissione o con pi azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, applicabile la sanzione prevista per la mancanza pi grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravit . 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entit delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonch dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell art.


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