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Comune di Ferrara Servizio Organizzazione, …

Comune di Ferrara Servizio Organizzazione, Formazione, Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse Umane Prot. Gen. n. 6503 _ Prot. Pers. n. 1053 Ferrara , Al Direttore Generale Al Segretario Generale Ai Dirigenti di Settore Ai Dirigenti di Servizio Ai Responsabili di Unit Organizzativa Alle Loro Sedi CIRCOLARE N. 7 OGGETTO: disciplina del rapporto di lavoro a termine - CCNL del Il CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, stipulato il , ha ridefinito il rapporto di lavoro a termine, sostituendo la precedente disciplina contenuta nel CCNL del e successive modificazioni ed integrazioni. Alla luce delle nuove previsioni, si ritiene che debbano essere riviste le disposizioni impartite con circolare n. 4 del per l'applicazione al personale a tempo determinato di alcuni istituti contrattuali, quali il periodo di prova, i termini di preavviso e le ferie.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, TERMINI DI PREAVVISO E INDENNITÀ' SOSTITUTIVA Il rapporto di lavoro a termine si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza

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1 Comune di Ferrara Servizio Organizzazione, Formazione, Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse Umane Prot. Gen. n. 6503 _ Prot. Pers. n. 1053 Ferrara , Al Direttore Generale Al Segretario Generale Ai Dirigenti di Settore Ai Dirigenti di Servizio Ai Responsabili di Unit Organizzativa Alle Loro Sedi CIRCOLARE N. 7 OGGETTO: disciplina del rapporto di lavoro a termine - CCNL del Il CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, stipulato il , ha ridefinito il rapporto di lavoro a termine, sostituendo la precedente disciplina contenuta nel CCNL del e successive modificazioni ed integrazioni. Alla luce delle nuove previsioni, si ritiene che debbano essere riviste le disposizioni impartite con circolare n. 4 del per l'applicazione al personale a tempo determinato di alcuni istituti contrattuali, quali il periodo di prova, i termini di preavviso e le ferie.

2 Con la presente circolare s'intende disciplinare compiutamente quegli istituti normativi la cui regolamentazione rimessa, nel dettaglio, alle valutazioni discrezionali dei singoli enti ed offrire un quadro di riferimento il pi possibile completo ed esaustivo per la gestione del rapporto a termine. Per quanto di seguito non precisato si rimanda alle disposizioni impartite per il personale a tempo indeterminato relativamente agli stessi istituti. PERIODO DI PROVA Il lavoratore assunto con contratto a termine, con qualsiasi profilo professionale e categoria, a tempo pieno o a tempo parziale, sottoposto ad un periodo di prova la cui durata stabilita in: 1. tre giorni per i rapporti inferiori ad un mese 2. due settimane per i rapporti da un mese fino a sei mesi 3. quattro settimane per i rapporti superiori a sei mesi Per assunzioni molto brevi, inferiori a tre giorni, il periodo di prova ha necessariamente una durata minore di quanto stabilito al punto 1; in tale ipotesi la sua scadenza coincide con quella del rapporto non potendo comunque protrarsi oltre tale termine.

3 Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo Servizio effettivamente prestato. Il. periodo di prova infatti sospeso in caso d'assenza per ferie, malattia, permessi non retribuiti, permessi retribuiti per matrimonio ed in tutte le altre ipotesi d'assenza dal lavoro espressamente previste da specifiche disposizioni di legge. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti pu , in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso n d'indennit sostitutiva, salvo il caso che sia in corso una legittima causa di sospensione del rapporto, tra quelle indicate nel punto precedente, per la quale la legge o il CCNL impongano la conservazione del posto. In presenza di una delle predette cause di sospensione del rapporto, l'Amministrazione pu recedere dal contratto solo dopo che sia decorso il periodo stabilito dalla legge o dal CCNL, mentre il dipendente, rinunciando alla tutela prevista in suo favore, pu sempre dare le dimissioni senza obbligo di preavviso o di pagamento della relativa indennit sostitutiva.

4 Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, nel caso venga posto in essere dall'Amministrazione, deve essere motivato. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo Servizio , compresi i ratei di tredicesima mensilit ove maturati. Spetta altres al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente s'intende confermato in Servizio . Il responsabile della struttura alla quale il lavoratore assegnato tenuto ad informare per iscritto il Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane dell'eventuale mancato superamento del periodo di prova, con indicazione delle relative motivazioni.

5 Per i lavoratori assunti dalle graduatorie circoscrizionali, il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato alla Circoscrizione competente. Tale comunicazione deve essere fatta pervenire, anche a mezzo fax, inderogabilmente prima della data di scadenza del periodo di prova, in modo che l'Ufficio preposto possa provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro entro i termini previsti, oltre i quali non pi possibile esercitare il diritto di recesso. La mancata segnalazione, nel termine sopra indicato, del non superamento del periodo di prova inteso quale volont del Servizio d'appartenenza di confermare l'assunzione del lavoratore interessato. In caso di non superamento del periodo di prova, il rapporto di lavoro viene risolto a tutti gli effetti ed il dipendente che ha avuto accesso all'impiego in quanto utilmente collocato in apposita graduatoria predisposta dal Comune a seguito di prova selettiva, viene cancellato dalla stessa e non pu essere riassunto per il restante periodo della sua validit (es.)

6 Graduatorie circoscrizionali, per insegnanti comunali, per animatori soggiorni anziani, ecc.). Il periodo di prova non pu essere rinnovato o prorogato alla scadenza. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, TERMINI di preavviso e INDENNIT ' SOSTITUTIVA Il rapporto di lavoro a termine si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso , alla scadenza del termine stabilito nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in Servizio dell'eventuale dipendente sostituito, avente diritto alla conservazione del posto. Nel rapporto a tempo determinato il termine di preavviso - fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito; - non pu , comunque, essere superiore a trenta giorni complessivi anche quando la durata del rapporto sia superiore all'anno. I termini suddetti trovano applicazione in tutti i casi nei quali il CCNL del prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, sia ad iniziativa dell'amministrazione che del dipendente, con preavviso o con corresponsione dell'indennit sostitutiva dello stesso: dimissioni volontarie, licenziamento per motivi disciplinari con preavviso , decesso in costanza di rapporto, ecc.

7 I termini di preavviso non si applicano, come innanzi precisato, in caso di scadenza naturale del rapporto di lavoro e di recesso durante il periodo di prova. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini sopraindicati tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennit pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso . In caso di dimissioni volontarie, pertanto, il lavoratore tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane, osservando i termini di preavviso indicati nel proprio contratto individuale di lavoro. L'Amministrazione, in caso di mancato rispetto di tali termini ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, una somma corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

8 Il periodo di preavviso , nella misura contrattualmente stabilita, deve essere interamente ed effettivamente lavorato e deve computarsi nell'arco temporale immediatamente precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'assegnazione e la fruizione delle ferie non pu avvenire durante il periodo di preavviso . Le ferie spettanti fino alla data di cessazione dall'impiego, comprese quelle maturate durante il periodo di preavviso , devono essere godute prima dell'inizio di tale periodo ove le esigenze di Servizio lo consentano, in caso contrario si d luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. In caso di dimissioni volontarie dal Servizio , senza il dovuto preavviso , il lavoratore non ha diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute. L'assenza per malattia sospende il decorso del preavviso fino alla guarigione e conseguente rientro in Servizio .

9 Il dipendente che si ammali durante il periodo di preavviso pu chiedere comunque la conferma della stessa data di cessazione precedentemente fissata, ma, in tale ipotesi, l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto all'interessato l'importo corrispondente alla retribuzione del periodo non lavorato. In caso di malattia che inizi durante il periodo di preavviso e si protragga fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro o al raggiungimento dei limiti previsti dal CCNL per la conservazione del posto, il rapporto s'intende risolto senza che il lavoratore debba corrispondere all'Amministrazione l'indennit sostitutiva per il periodo di preavviso non effettivamente lavorato. L'Amministrazione Comunale pu acconsentire ovvero proporre (se soggetto recedente) la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza preavviso e senza pagamento dell'indennit sostitutiva nei seguenti casi: qualora siano in atto reali processi di ristrutturazione organizzativa in ragione dei quali l'Ente non abbia alcuna convenienza all'adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente; qualora si presentino altre particolari e non prevedibili ipotesi di evidente e diretto interesse dell'Amministrazione, anche convergente con quello del dimissionario.

10 Qualora il dipendente necessiti di risolvere il contratto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso al fine di non vedersi attribuito un trattamento pensionistico-previdenziale peggiorativo o nessun trattamento; qualora il dipendente si dimetta dal Servizio per essere assunto presso altro ente pubblico. In caso di dimissioni volontarie il dipendente a tempo determinato, che intenda avvalersi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, deve presentare apposita domanda, adeguatamente motivata, al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane che provvede all'accoglimento della richiesta subordinatamente al ricorrere delle ipotesi sopra specificate. FERIE Le ferie del personale a tempo determinato maturano in proporzione al Servizio prestato.


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