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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO …

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE Add 16 aprile 2003 in Roma tra - AGENS e la Delegazione delle Imprese esercenti Attivit ferroviarie, con l assistenza di CONFINDUSTRIA e - FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL e lo SMA, con l assistenza delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL - UGL Ferrovie, con l assistenza della Confederazione Sindacale UGL stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO . 1 delle ATTIVITA FERROVIARIE 2 delle Attivit Ferroviarie I N D I C E Premessa Campo di applicazione Decorrenza e durata Capitolo 1 DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI Art. 1 - Sistema delle Relazioni Industriali A. Organismi Paritetici B. Livelli, fasi e materie dell informativa sindacale Art. 2 - Comitati Aziendali Europei Art.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE Addì 16 aprile 2003 in Roma tra - AGENS e la Delegazione delle Imprese esercenti Attività ferroviarie,

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE Add 16 aprile 2003 in Roma tra - AGENS e la Delegazione delle Imprese esercenti Attivit ferroviarie, con l assistenza di CONFINDUSTRIA e - FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL e lo SMA, con l assistenza delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL - UGL Ferrovie, con l assistenza della Confederazione Sindacale UGL stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO . 1 delle ATTIVITA FERROVIARIE 2 delle Attivit Ferroviarie I N D I C E Premessa Campo di applicazione Decorrenza e durata Capitolo 1 DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI Art. 1 - Sistema delle Relazioni Industriali A. Organismi Paritetici B. Livelli, fasi e materie dell informativa sindacale Art. 2 - Comitati Aziendali Europei Art.

2 3 - Assetti contrattuali Procedura di rinnovo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO Art. 4 - Procedura di rinnovo dell Accordo aziendale Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Art. 6 - Assemblea Art. 7 - Diritto di affissione Art. 8 - Locali Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive Art. 10 - Contributi sindacali Art. 11 - Appalti Art. 12 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale Art. 13 - Trasferimento d azienda 3 Capitolo 2 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 14 - Assunzione Art. 15 - Periodo di prova Art. 16 - CONTRATTO a tempo parziale Art. 17 - CONTRATTO di formazione e LAVORO Art. 18 - CONTRATTO di apprendistato Art. 19 - CONTRATTO a tempo determinato Art. 20 - CONTRATTO di fornitura di LAVORO temporaneo Capitolo 3 CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE Art.

3 21 - Classificazione Professionale Capitolo 4 ORARIO DI LAVORO Art. 22 - Orario di LAVORO Art. 23 - LAVORO straordinario Art. 24 - Riposo settimanale e Giorni festivi Art. 25 - Ferie 4 Capitolo 5 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 26 - Malattia e infortunio non sul LAVORO Art. 27 - Infortunio sul LAVORO e malattia professionale Art. 28 - Tutela della maternit e della paternit Art. 29 - Tossicodipendenza e alcooldipendenza Art. 30 - Persone con handicap Art. 31 - Lavoratori affetti da virus HIV Art. 32 - Volontariato Art. 33 - Facilitazioni per i lavoratori studenti Art. 34 - Congedi per formazione e per formazione continua Art. 35 - Congedo per gravi motivi familiari Art. 36 - Permessi Art. 37 - Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo Art. 38 - Servizio militare o Servizio civile sostitutivo Art.

4 39 - Assenze non retribuite Art. 40 - Trasferimenti individuali Art. 41 - Mobilit individuale Art. 42 - Trasferimenti individuali interaziendali Art. 43 - Formazione professionale Art. 44 - Ambiente, igiene e sicurezza del LAVORO Art. 45 - Divisa Art. 46 - Pasti aziendali Art. 47 - Tutela legale e copertura assicurativa Art. 48 - Risoluzione del rapporto di LAVORO con preavviso Art. 49 - Fondo pensione complementare Art. 50 - Assistenza sanitaria integrativa Art. 51 - Doveri del personale Art. 52 - Sanzioni disciplinari Art. 53 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto Art. 54 - Mancanze punibili con la multa Art. 55 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni Art. 56 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni Art. 57 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni Art.

5 58 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso Art. 59 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso Art. 60 - Sospensione cautelare non disciplinare Art. 61 - Procedimento disciplinare Art. 62 - Collegio di conciliazione e arbitrato 5 Capitolo 6 RETRIBUZIONE Art. 63 - Retribuzione Art. 64 - Aumenti periodici di anzianit Art. 65 - Tredicesima e Quattordicesima mensilit Art. 66 - Indennit di funzione Art. 67 - Salario professionale Art. 68 - Premio di risultato Art. 69 - Compenso per LAVORO straordinario Art. 70 - Indennit per LAVORO notturno Art. 71 - Indennit per LAVORO domenicale o festivo Art. 72 - Trasferta e altri trattamenti per attivit fuori sede Art. 73 - Indennit di trasferimento Art. 74 - Reperibilit e disponibilit Art. 75 - Indennit per maneggio denaro Art. 76 - Indennit di turno Art.

6 77 - Indennit per lavorazioni in condizioni disagiate Art. 78 - Indennit diverse Art. 79 - Trattamento di fine rapporto Allegato A - Una tantum 6 PREMESSA Il presente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO , per riconoscimento comune delle parti, assume gli indirizzi e i contenuti del Protocollo sulla politica dei redditi e dell occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del LAVORO e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993. Il CONTRATTO COLLETTIVO d attuazione nel settore ferroviario alle indicazioni contenute nei punti e del Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l integrazione europea del sistema dei trasporti del 23 dicembre 1998, con particolare riferimento alla ricerca di soluzioni contrattuali in linea con le esigenze di nuove regole conseguenti ai processi di liberalizzazione e di apertura al mercato derivanti dall applicazione delle normative europee.

7 In questo ambito il presente CONTRATTO rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nel settore dei trasporti. Il CONTRATTO rappresenta l esigenza, condivisa dalle parti, di una disciplina contrattuale collettiva che si rivolge alla pluralit di imprese operanti nell esercizio delle attivit ferroviarie a fronte della necessit di disporre di risposte tempestive, flessibili e qualificate all evoluzione del mercato, in relazione all affermarsi dei processi competitivi imposti dall Unione Europea, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali che intervengono sul trasporto ferroviario. Le parti, ferme restando le distinzioni dei rispettivi ruoli e responsabilit , riconoscono l esigenza di valorizzare la risorsa LAVORO anche attraverso la ricerca di modelli di tipo partecipativo, con l obiettivo di qualificare i rapporti tra le parti ai vari livelli, con gli strumenti contrattualmente riconosciuti.

8 Per quanto sopra le parti riconoscono la necessit di favorire le modifiche e le integrazioni delle normative contrattuali che si possono rendere necessarie considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore, le innovazioni tecnologiche e le attese innovazioni normative europee e nazionali. Le parti stipulanti rilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal Campo di applicazione potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e organizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di sviluppare nel periodo di vigenza del CONTRATTO , stipulato tra le parti stesse, una attivit di monitoraggio delle normative definite, affinch con modalit non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sull organizzazione del LAVORO .

9 Sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni di LAVORO e sull occupazione. 7 Le ipotesi saranno individuate nell ambito di una apposita Commissione paritetica formata da sei componenti per la parte di rappresentanza delle imprese e dai sei componenti per la parte di rappresentanza dei lavoratori. Le ipotesi di modificazione cos individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalit negoziali previste dal CONTRATTO COLLETTIVO in sede NAZIONALE , allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell attivit di monitoraggio. La prima fase della attivit di monitoraggio sar avviata entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO , in occasione di uno specifico incontro che sar convocato per iniziativa congiunta ovvero su richiesta di una delle parti.

10 8 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attivit ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.) per il trasporto di persone e merci su ferrovia, i servizi ferroviari alle imprese di trasporto ferroviario, nonch le attivit di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo. DECORRENZA E DURATA In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Ferme restando le diverse decorrenze per singoli istituti ove specificamente previste, il CCNL decorre dal 1 gennaio 2003 ed avr durata sino al 31 dicembre 2006 con scadenza della parte economica al 31 dicembre 2004 ai sensi di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.


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