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Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

CONVENZIONESUI DIRITTIDELL INFANZIAE dell ADOLESCENZAAUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZAAUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZACONVENZIONE SUI diritti dell ' infanzia E dell 'ADOLESCENZAA pprovata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificatadall Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficialedell 11 giugno 1991, n. 35. Piuttosto che con fanciullo , nel titolo si preferito tra-durre il termine child con infanzia e adolescenza poich la Convenzione riguardatutte le persone di minore et (da zero a diciotto anni).AUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZA3 Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerandoche, in conformit con i principi pro-clamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconosci-mento della dignit inerente a tutti i membri dellafamiglia umana nonch l uguaglianza ed il carattereinalienabile dei loro diritti sono le fondamenta dellalibert , della giustizia e della pace nel mondo, Tenendopresente che i popoli delle Nazioni Unitehanno ribadito nella Carta la loro fede nei dirittifondamentali dell uomo e nella dignit e nel valoredella persona umana ed hanno risolto di favorire ilprogresso sociale e di instaurare migliori condizionidi vita in un maggiore libert , Riconoscendoche le Nazioni Unite, nella Dichiara-zione Universale dei diritti dell Uomo e nei Patti in-ternazionali relativi ai diritti dell Uomo hannoproclamato ed hanno conv

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione na - zionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in ma - teria, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. 1.

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1 CONVENZIONESUI DIRITTIDELL INFANZIAE dell ADOLESCENZAAUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZAAUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZACONVENZIONE SUI diritti dell ' infanzia E dell 'ADOLESCENZAA pprovata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificatadall Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficialedell 11 giugno 1991, n. 35. Piuttosto che con fanciullo , nel titolo si preferito tra-durre il termine child con infanzia e adolescenza poich la Convenzione riguardatutte le persone di minore et (da zero a diciotto anni).AUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZA3 Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerandoche, in conformit con i principi pro-clamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconosci-mento della dignit inerente a tutti i membri dellafamiglia umana nonch l uguaglianza ed il carattereinalienabile dei loro diritti sono le fondamenta dellalibert , della giustizia e della pace nel mondo, Tenendopresente che i popoli delle Nazioni Unitehanno ribadito nella Carta la loro fede nei dirittifondamentali dell uomo e nella dignit e nel valoredella persona umana ed hanno risolto di favorire ilprogresso sociale e di instaurare migliori condizionidi vita in un maggiore libert , Riconoscendoche le Nazioni Unite, nella Dichiara-zione Universale dei diritti dell Uomo e nei Patti in-ternazionali relativi ai diritti dell Uomo hannoproclamato ed hanno convenuto che ciascuno pu avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libert che visono enunciate.

2 Senza distinzione di sorta in parti-colare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di reli-gione, di opinione politica o di ogni altra opinione,di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascitao di ogni altra circostanza, Rammentandoche nella Dichiarazione Universaledei diritti dell Uomo, le Nazioni Unite hanno pro-clamato che l infanzia ha diritto ad un aiuto e aduna assistenza particolari, Convintiche la famiglia, unita fondamentale dellasociet ed ambiente naturale per la crescita ed il be-nessere di tutti i suoi membri ed in particolare deifanciulli, deve ricevere la protezione e l assistenza dicui necessita per poter svolgere integralmente il suoruolo nella collettivit , Riconoscendoche il fanciullo, ai fini dello sviluppoarmonioso e completo della sua personalit devecrescere in un ambiente familiare in un clima di fe-licit , di amore e di comprensione, In considerazionedel fatto che occorra preparare pie-namente il fanciullo ad avere una sua vita indivi-duale nella societ , ed educarlo nello spirito degliideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, inparticolare in uno spirito di pace, di dignit , di tol-leranza, di libert , di uguaglianza e di solidariet , Tenendo presenteche la necessit di concedere unaprotezione speciale al fanciullo stata enunciatanella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui dirittidel fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti delFanciullo adottata dall Assemblea Generale il 20 no-vembre 1959 e riconosciuta nella DichiarazioneUniversale dei diritti dell Uomo, nel Patto interna-zionale relativo ai diritti civili e politici - in partico-lare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionalerelativo ai diritti economici.

3 Sociali e culturali - inparticolare all articolo 10 - e negli Statuti e strumentipertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Or-ganizzazioni internazionali che si preoccupano delbenessere del fanciullo, Tenendo presenteche, come indicato nella Dichia-razione dei diritti dell Uomo il fanciullo, a causadella sua mancanza di maturit fisica ed intellettualenecessita di una protezione e di cure particolari, ivicompresa una protezione legale appropriata, siaprima che dopo la nascita, Rammentandole disposizioni della Dichiarazionesui principi sociali e giuridici applicabili alla prote-zione ed al benessere dei fanciulli, considerati so-prattutto sotto il profilo delle prassi in materia diadozione e di collocamento familiare a livello na-zionale e internazionale; dell Insieme delle regoleminime delle Nazioni Unite relative all amministra-zione della giustizia minorile (Regole di Pechino) edella Dichiarazione sulla protezione delle donne edei fanciulli in periodi di emergenza e di conflittoarmato, Riconoscendoche vi sono in tutti i paesi del mondofanciulli che vivono in condizioni particolarmentedifficili e che necessario prestare ad essi una parti-colare attenzione, Tenendo debitamente conto del-l importanza delle tradizioni e dei valori culturali diciascun popolo per la protezione e lo sviluppo ar-monioso del fanciullo, Riconoscendol importanza della cooperazione in-ternazionale per il miglioramento delle condizionidi vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare neipaesi in via di sviluppo,Hanno convenuto quanto segue.

4 PRIMA PARTEAi sensi della presente Convenzione si intende perfanciullo ogni essere umano avente un et inferiorea diciott anni, salvo se abbia raggiunto prima la ma-turit in virt della legislazione applicabile. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i dirittienunciati nella presente Convenzione ed a garan-tirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giu-risdizione, senza distinzione di sorta ed aArticolo 1 Articolo 2 AUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZA4prescindere da ogni considerazione di razza, dicolore, di sesso, di lingua, di religione, di opi-nione politica o altra del fanciullo o dei suoi ge-nitori o rappresentanti legali, dalla loro originenazionale, etnica o sociale, dalla loro situazionefinanziaria, dalla loro incapacit , dalla loro na-scita o da ogni altra circostanza; 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti ap-propriati affinch il fanciullo sia effettivamentetutelato contro ogni forma di discriminazione odi sanzione motivate dalla condizione sociale,dalle attivit , opinioni professate o convinzionidei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali odei suoi familiari.

5 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di com-petenza sia delle istituzioni pubbliche o privatedi assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit amministrative o degli organi legislativi, l inte-resse superiore del fanciullo deve essere una con-siderazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fan-ciullo la protezione e le cure necessarie al suo be-nessere, in considerazione dei diritti e dei doverdei sui genitori, dei suoi tutori o di altre personeche hanno la sua responsabilit legale, ed a talfine essi adottano tutti i provvedimenti legislativied amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinch il funzionamentodelle istituzioni, servizi ed istituti che hanno laresponsabilit dei fanciulli e che provvedono allaloro protezione sia conforme alle norme stabilitedalle autorit competenti in particolare nell am-bito della sicurezza e della salute e per quanto ri-guarda il numero e la competenza del loropersonale nonch l esistenza di un adeguato con-trollo.

6 Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i prov-vedimenti legislativi, amministrativi ed altri, neces-sari per attuare i diritti riconosciuti dalla presenteConvenzione. Trattandosi di diritti economici, so-ciali e culturali essi adottano tali provvedimentientro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se delcaso, nell ambito della cooperazione internazionale. Gli Stati parti rispettano la responsabilit , il dirittoed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membridella famiglia allargata o della collettivit , come pre-visto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legal-mente responsabili del fanciullo, di dare aquest ultimo, maniera corrispondente allo sviluppodelle sue capacit l orientamento ed i consigli ade-guati all esercizio dei diritti che gli sono riconosciutidalla presente Convenzione . 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo haun diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura delpossibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fan-ciullo.

7 1. Il fanciullo registrato immediatamente al mo-mento della sua nascita e da allora ha diritto adun nome, ad acquisire una cittadinanza e, nellamisura del possibile, a conoscere i suoi genitoried a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinch questi diritti sianoattuati in conformit con la loro legislazione na-zionale e con gli obblighi che sono imposti lorodagli strumenti internazionali applicabili in ma-teria, in particolare nei casi in cui se ci non fossefatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il dirittodel fanciullo a perseverare la propria identit , ivicompresa la sua nazionalit , il suo nome e le suerelazioni famigliari, cos come sono riconosciutedalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo illegalmente privato degli ele-menti costitutivi della sua identit o di alcuni diessi, gli Stati parti devono concedergli adeguataassistenza e protezione affinch la sua identit siaristabilita il pi rapidamente possibile.

8 1. Gli Stati parti vigilano affinch il fanciullo nonsia separato dai suoi genitori contro la loro vo-lont a meno che le autorit competenti non de-cidano, sotto riserva di revisione giudiziaria econformemente con le leggi di procedura appli-cabili, che questa separazione necessaria nell in-teresse preminente del fanciullo. Una decisionein questo senso pu essere necessaria in talunicasi particolari, ad esempio quando i genitorimaltrattano o trascurano il fanciullo oppure sevivono separati ed una decisione debba esserepresa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presentearticolo, tutte le Parti interessate devono avere lapossibilit di partecipare alle deliberazioni e difar conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo se-parato da entrambi i genitori o da uno di essi, diintrattenere regolarmente rapporti personali eArticolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 AUTORIT GARANTE PER L infanzia E L ADOLESCENZA5contatti diretti con entrambi i suoi genitori, ameno che ci non sia contrario all interesse pre-minente del fanciullo.

9 4. Se la separazione il risultato di provvedimentiadottati da uno Stato Parte, come la detenzione,l imprigionamento, l esilio, l espulsione o lamorte (compresa la morte, quale che ne sia lacausa, sopravvenuta durante la detenzione) di en-trambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori,al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro mem-bro della famiglia, le informazioni essenziali con-cernenti il luogo dove si trovano il familiare o ifamiliari, a meno che la divulgazione di tali in-formazioni possa mettere a repentaglio il benes-sere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltreaffinch la presentazione di tale domanda noncomporti di per s conseguenze pregiudizievoliper la persona o per le persone interessate. 1. In conformit con l obbligo che incombe agliStati parti in virt del paragrafo 1 dell articolo 9,ogni domanda presentata da un fanciullo o daisuoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parteo di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento fa-miliare sar considerata con uno spirito positivo,con umanit e diligenza.

10 Gli Stati parti vigilanoinoltre affinch la presentazione di tale domandanon comporti conseguenze pregiudizievoli per gliautori della domanda e per i loro familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati di-versi ha diritto ad intrattenere rapporti personalie contatti diretti regolari con entrambi i suoi ge-nitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine,ed in conformit con l obbligo incombente agliStati parti, in virt del paragrafo 1 dell articolo 9,gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo edei suoi genitori di abbandonare ogni paese,compreso il loro e di fare ritorno nel propriopaese. Il diritto di abbandonare ogni paese pu essere regolamentato solo dalle limitazioni stabi-lite dalla legislazione, necessarie ai fini della pro-tezione della sicurezza interne, dell ordinepubblico, della salute o della moralit pubbliche,o dei diritti e delle libert di altrui, compatibilicon gli altri diritti riconosciuti nella presenteConvenzione.


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