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CORTE DEI CONTI

N. 1/2018/Cons. ~ CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE in sede consultiva -nell'adunanza del15 febbraio 2018 : ** A ** OGGETTO: parere in merito Visto Y articolo 3 del regio decreto all'applicabilit alla CORTE dei 12luglio 1934, n 1214; CONTI delle dis_posizioni recate vista la nota del Segretario generale dalla legge 31 dicembre 2009, n. della CORTE dei CONTI prot. n. 94 in 196. data 4 gennaio 2018 inviata al Presi-dente della CORTE medesima; visto il decreto n. 19 in data 30 gen-naio 2018 con il quale il Presidente della CORTE dei CONTI ha convocato l'odierna adlUlailZa delle Sezioni ,, riunite, in sede consultiva; _presenti in adunanza il Procuratore generale della CORTE dei CONTI Alber-Jl to A VOU e il Vice Procuratore ge-~ nerale Marco BONCOMP AGNI; (\ esaminati gli atti e udito il relatore JJ \l Consigliere Franco MASSI; ~f31 l l ** A ** 1 Con la nota indicata in eoio-rafe il Se~rretario !!enerale della CORTE dei CONTI ha se2"nalato al Presidente della CORTE medesima in occasione del rinnovo della comoosizione del colle!)

con delibera del Conshdio di vresidenza della Giustizia ammini-strativa in data 16 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 53-bis del-la le2:2:e 27 aprile 1982 n. 186). .

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1 N. 1/2018/Cons. ~ CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE in sede consultiva -nell'adunanza del15 febbraio 2018 : ** A ** OGGETTO: parere in merito Visto Y articolo 3 del regio decreto all'applicabilit alla CORTE dei 12luglio 1934, n 1214; CONTI delle dis_posizioni recate vista la nota del Segretario generale dalla legge 31 dicembre 2009, n. della CORTE dei CONTI prot. n. 94 in 196. data 4 gennaio 2018 inviata al Presi-dente della CORTE medesima; visto il decreto n. 19 in data 30 gen-naio 2018 con il quale il Presidente della CORTE dei CONTI ha convocato l'odierna adlUlailZa delle Sezioni ,, riunite, in sede consultiva; _presenti in adunanza il Procuratore generale della CORTE dei CONTI Alber-Jl to A VOU e il Vice Procuratore ge-~ nerale Marco BONCOMP AGNI; (\ esaminati gli atti e udito il relatore JJ \l Consigliere Franco MASSI; ~f31 l l ** A ** 1 Con la nota indicata in eoio-rafe il Se~rretario !!enerale della CORTE dei CONTI ha se2"nalato al Presidente della CORTE medesima in occasione del rinnovo della comoosizione del colle!)

2 !io dei revisori dei CONTI l'esi!!enza di valutare l'aoolicabilit (o meno) della disoosizione re-cata dall'articolo 16 comma 1 della le!!!!e 31 dicembre 2009, n. 196 r secondo cui "( .. ) assicurata la vresenza di un ravvresentante del Mini-! stero dell'economia e delle finanze nei colle9i di revisione o sindacali delle / amministrazioni vubbliche"l. Fino ad 02"2"i il menzionato colleo-io dei revisori dei CONTI sulla base i di una norma (articolo 16 comma 2) contenuta nel via-ente re!!ola-mento di organizzazione (deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 del 26 !!ennaio 2010) emanato ai sensi dell'articolo 4 della le!!!!e 14 o-ennaio 1994 n. 20 stato comoosto da due ma!!istra-ti della CORTE dei CONTI e da un diri!!ente della CORTE medesima. Sul piano comparativo si osserva che !!li omolo!!hi colle!!i di revi-sione presso di altri Organi di rilevanza costituzionale risultano cos comoosti: ,. a) oresso il Consi!

3 !lio suo eri ore della mao-istratura (d'ora in ooi: CSM) da un presidente di sezione della CORTE dei CONTI in servi-zio o in auiescenza che lo oresiede e da due comnonenti scelti """' tra ma!!istrati della CORTE dei CONTI in servizio e nrofessori uni-~ versitari ordinari di contabilit oubblica o discioline similari an-l r\ che in auiescenza (articolo 48 del vigente re!!olamento interno di l ) ' amministrazione e contabilit adottato con delibera m dell'Assemblea Plenaria in data 25 settembre 2013. ai sensi v 2 dell'articolo 9 della le2:p-e 24 marzo 1958 n. 195) b) presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in poi: CNEL) da tre componenti di cui uno nominato dal Mini-stero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli e due nominati dall'Assemblea del CNEL su proposta dell'Uffi-cio di Presidenza tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilit -professionalit e indipendenza residenti a Roma_( articolo 5 del vi o-ente regolamento de2:1i or2:ani del CNEL adottato l dall'Assemblea del CNEL medesimo nella seduta del28 febbraio 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1986 n.

4 936 a seguito di due distinti pareri analizzati nelprosieguo_L_il primo reso in data 5 lu2:lio 2012 dal Ministero dell'economia e delle fi-nanze il secondo in data 20 dicembre 2012 dall'Avvocatura ge-nerale dello Stato)" c) oresso il Consiglio di Stato (e per esso il Consiglio di oresiden-za della Giustizia amministrativa) da un oresidente di sezione della CORTE dei CONTI in servizio designato dal Presidente della ,. CORTE dei CONTI e da due componenti di cui uno g'celto tra i ma-. gistrati della CORTE dei CONTI in servizio designato dal Presidente della CORTE dei CONTI o tra i Qrofessori ordinari di contabilit ' \\ pubblica o discipline similari anche in auiescenza e l'altro 2:nato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi (\ dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (articolo 37 j_) comma 20, del decreto-le2:2:e 6 lu2:lio 2011 n. 98, e articolo 41 del .,,j1! l re2:olamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria adottato 3 con delibera del Conshdio di vresidenza della Giustizia ammini-strativa in data 16 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 53-bis del-la le2:2:e 27 aprile 1982 n.

5 186).. Il Presidente della CORTE , preso atto della comvlessit delle auestioni sollevate dal Segretario 2:enerale in ordine alla composizione del col-le2:io dei revisori dei CONTI della CORTE stessa alla luce della vigente ~ normativa e della giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto di ac-auisire il Qarere delle Sezioni riunite in sede consultiva ai sensi dell'articolo 3 citato in epi2:fafe secondo cui "La CORTE a Sezioni riunite delibera( .. ) auando il lo revuta 017/Jortuno". Nell'odierna adunanza pertanto queste Sezioni riunite devono va-lutare il tema dell' avPlicabilit o meno anche alla CORTE dei CONTI della disposizione recata dal citato articolo 16 della legge n. 196/2009 tenuto conto di Quanto Previsto dagli articoli 1 e 52 della medesima le2:ge. Il combinato disposto di tali ultime due d svosizio-ni infatti sembrerebbe attribuire co2:enza 2:enerale alle varie "disvo-sizioni in materia di finanza 12_ubblica" (fra cui quella sulla composizio.

6 Ne dei colleoi di revisione o sindacali)_ nei confronti di tutte le "am-ministrazioni pubbliche" individuate annualmente nel "elenco ISTAT" (utilizzato come noto per determinare i soQ:getti da inserire /"""\. } nel conto economico consolidato della e compilato con criteri di ~ natura statistico-economica sulla base di norme classificatorie e de-~ l ) finitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario di cui l al regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei CONTI nazio-"m l -l \ nali e regionali nell'Unione europea-SEC2010), fatte salve le clauso- l l 4 le di "salva2:llardia aoolicativa" indicate dal comma 5 del medesimo articolo 1 (per le Autonomie territoriali a statuto soeciale) e dal comma 4 del medesimo articolo 52 (per gli Organi costituzionali). In disparte le varie argomentazioni gi svolte dalla dottrina e dalla giu-risprudenza in ordine alla "valenza" dell'inclusione (o meno) nel ci-tato "elenco ISTAT" ao-li effetti di una trasoosizione diretta dal piano statistico-economico a quello giuscontabilistico risulta senza dubbio dirimente ai fini del richiesto parere acclarare il carattere tassativo (o meno)delle citate clausole.

7 Per inquadrare correttamente la complessa tematica e oervenire alla Qi idonea oozione ermeneutica soorattutto sul oiano sistematico non sembra potersi prescindere da un_percorso logico-o-iuridico che 12_renda le mosse dalle disoosizioni relative a2:li Organi di rilevanza costituzionale ingenerale e alla CORTE dei CONTI in particolare. Come noto gli stessi Organi (di rilevanza costituzionale) non sono inseriti nell' aooarato amministrativo dello Stato-o-averno _quindi non fanno capo allo Stato-amministrazione bens direttamente allo ,, Stato-comunit (o Stato-ordinamento), in posizione ccl!;tituzionale di seoaratezza risoetto alle Amministrazioni dello Stato di talch in sede di disciPlina lecislativa dei ri~pettivi assetti sono stati da sem-l p_re loro riconosciuti ampi margini di autorganizzazione sconosciuti w alolesso "ordinario" della oubblica amministrazione. ~\ ~ \ La loro diretta previsione in Costituzione sottintende il oree:io costi.

8 ,..--~ ""'-i~ tuzionale delle funzioni ae:li stessi affidate. soprattutto in ragione 1/ l dell'interesse e:enerale al corretto esercizio di tali funzioni che deve 5 esserne assicurata ( auantomeno) la "distinzione" dal Governo tito-lare dell'indirizzo politico di maggioranza. Tale comune esigenza peraltro particolarmente intensa per gli Organi "a carattere magistratuale". I princ pi di "autonomia e indi-pendenza" di fronte al Governo infatti sono stati riconosciuti dalla Costituzione in particolare al "Ordine giudiziario" (articolo 104 primo comma) e alle "Magistrature speciali" (articolo 100 ter-zo comma e articolo 108 secondo comma). La CORTE costituzionale fin dal1967 ha avuto modo di chiarire che "la disvosizione !lenerale del secondo comma dell'aJ'ticolo 108 comvare come disvosizione varticolare ver la CORTE dei CONTI e con una sveciale accentuazione nell'ultimo comma dell'articolo 100" (sentenza n.)

9 L del1967 ounto 3. della oarte motiv \). Ancora nella sentenza n. 29 del 1995 la Consulta ha ribadito che "Come orqano vrevisto dalla Costituzione in vosizione d'indivendenza e di "neutralit " al fine di svol!lere imparzialmente non solo il controllo vre-ventivo di le<rittimit suo-li atti del Governo ma anche il controllo contabile sulla !lestione del bilancio statale e diJ2arteciQare nei casi e nelle forme sta-~ biliti dalla leo-o-e al controllo sulla qestione finanziaria deo-li eflti cui lo Sta-to contribuisce in via ordinaria (art. 100 secondo comma della Costituzio-ne). la CORTE dei CONTI stata istituita come orqano di controllo v lto a qa-\'\.. ~ .~":\ ( rantire il7-iSJ2etto della le<rittimit da varte deqli atti amministrativi e della corretta o-estione finanziaria. Con lo svilupvSJ del decentramento e l'istitu-(\ l ) zione delle re!lioni che hanno vortato alla moltivlicazione dei centri di svesa ~.

10 / vubblica la J2rassi <riw-iswudenziale e le leo-qi di attuazione della Costi tu--~ \_ ' r1 l ) i/ zione hanno esteso l'ambito del controllo esercitato dalla CORTE dei CONTI ]:Jfr v 6 un verso inte112retandone le funzioni in senso esvansivo come or~ano vasto al servizio dello Stato-comunit e non !li soltanto dello Stato-aoverno e ver altro verso esaltandone il ruolo comvlessivo auale czamnte imvarziale dell' eauilibrio del settore vubblico e in varticolare della corretta czestione delle risorse collettive sotto il vrofilo dell'efficacia dell'efficienza e della economicit ". Per _quanto concerne il CSM invece .. la medesima Consulta dopo aver ribadito che trattasi "di un orczano di rilievo costituzionale (sentenze n. 435 e 419 del1995 n. 189 del1992 n. 148 del1983)", ha affermato l'esistenza di una "sfera di autonomia costituzionale del Consiczlio Suveriore della Ma9istratura la auale ha un fondamento implicito nell'articolo 104 della Costituzione" (ordinanza n.


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