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D.LGS 460/1997 Le ONLUS - Governo

Decreto legislativo sulla disciplina Tri-butaria degli enti non commerciali edelle organizzazioni non lucrative diutilit sociale ( ONLUS ) DLGS 460/97 SEZIONE IModifiche alla disciplina degli enti non com-merciali in materia di imposte sul reddito e diimposta sul valore aggiuntoArt. 1 Qualificazione degli entie determinazione dei criteri perindividuarne l oggetto esclusivoo principale di attivit Testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all arti-colo 87, il comma 4 sostituito dai seguenti: 4. L oggetto esclusivo o principale dell enteresidente determinato in base alla legge, al-l atto costitutivo o allo statuto, se esistenti informa di atto pubblico o di scrittura privataautenticata o registrata. Per oggetto principa-le si intende l attivit essenziale per realizzaredirettamente gli scopi primari indicati dallalegge, dall atto costitutivo o dallo In mancanza dell atto costitutivo o del-lo statuto nelle predette forme, l oggetto prin-cipale dell ente residente determinato in ba-se all attivit prevalentemente esercitata nelterritorio dello Stato; tale disposizione si ap-plica in ogni caso agli enti non residenti.

«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione socia-le e di formazione extrascolastica della perso-na non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istitu-zionali, effettuate verso pagamento di corri-

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1 Decreto legislativo sulla disciplina Tri-butaria degli enti non commerciali edelle organizzazioni non lucrative diutilit sociale ( ONLUS ) DLGS 460/97 SEZIONE IModifiche alla disciplina degli enti non com-merciali in materia di imposte sul reddito e diimposta sul valore aggiuntoArt. 1 Qualificazione degli entie determinazione dei criteri perindividuarne l oggetto esclusivoo principale di attivit Testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all arti-colo 87, il comma 4 sostituito dai seguenti: 4. L oggetto esclusivo o principale dell enteresidente determinato in base alla legge, al-l atto costitutivo o allo statuto, se esistenti informa di atto pubblico o di scrittura privataautenticata o registrata. Per oggetto principa-le si intende l attivit essenziale per realizzaredirettamente gli scopi primari indicati dallalegge, dall atto costitutivo o dallo In mancanza dell atto costitutivo o del-lo statuto nelle predette forme, l oggetto prin-cipale dell ente residente determinato in ba-se all attivit prevalentemente esercitata nelterritorio dello Stato; tale disposizione si ap-plica in ogni caso agli enti non residenti.

2 Art. 2 Occasionali raccolte pubbliche di fondie contributi per lo svolgimentoconvenzionato di attivit articolo 108 del Testo unico delle im-poste sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, concernente il reddito comples-sivo degli enti non commerciali, dopo il com-ma 2, aggiunto il seguente: 2-bis. Non concorrono in ogni caso alla for-mazione del reddito degli enti non commer-ciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell ar-ticolo 87:a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito diraccolte pubbliche effettuate occasionalmen-te, anche mediante offerte di beni di modicovalore o di servizi ai sovventori, in concomi-tanza di celebrazioni, ricorrenze o campagnedi sensibilizzazione;b) i contributi corrisposti da amministrazionipubbliche ai predetti enti per lo svolgimentoconvenzionato o in regime di accreditamentodi cui all articolo 8, comma 7, del decreto le-gislativo 30 dicembre 1992, , come so-stitutivo dell articolo 9, comma 1, lettera g),del decreto legislativo 7 dicembre 1993, 460/1997Le ONLUSC entro di Servizio per il Volontariato di Verona1 Guida alla normativa in materia di , di attivit aventi finalit sociali eserci-tate in conformit ai fini istituzionali degli en-ti stessi.

3 Attivit indicate nell articolo 108, com-ma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle im-poste sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, come modificato dal comma 1,fermo restando il regime di esclusione dall im-posta sul valore aggiunto sono esenti da ognialtro decreto del Ministro delle finanze, daemanarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, possonoessere stabiliti condizioni e limiti affinch l e-sercizio delle attivit di cui all articolo 108,comma 2-bis lettera a), del Testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, , possa considerarsi 3 Determinazione dei redditi e contabilit articolo 109 del Testo unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, , concernente la determinazione dei red-diti degli enti non commerciali, sono apporta-te le seguenti modificazioni.

4 A) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai l attivit commerciale esercitata gli entinon commerciali hanno l obbligo di tenere lacontabilit l individuazione dei beni relativi all im-presa si applicano le disposizioni di cui all ar-ticolo 77, commi 1 e spese e gli altri componenti negativirelativi a beni e servizi adibiti promiscuamen-te all esercizio di attivit commerciali e di altreattivit , sono deducibili per la parte del loroimporto che corrisponde al rapporto tra l am-montare dei ricavi e altri proventi che concor-rono a formare il reddito d impresa e l am-montare complessivo di tutti i ricavi e proven-ti; per gli immobili utilizzati promiscuamente deducibile la rendita catastale o il canone dilocazione anche finanziaria per la parte del lo-ro ammontare che corrisponde al predettorapporto. ;b) il comma 4-bis sostituito dal seguente: 4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni inmateria di contabilit pubblica sono esoneratidall obbligo di tenere la contabilit separataqualora siano osservate le modalit previsteper la contabilit pubblica obbligatoria tenutaa norma di legge dagli stessi enti.

5 Art. 4 Regime forfetario di determinazionedel testo unico delle imposte sui redditi ap-provato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l ar-ticolo 109 inserito il seguente: Articolo109-bis (Regime forfetario degli enti noncommerciali) 1. Fatto salvo quanto previ-sto, per le associazioni sportive dilettantistichedalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, perle associazioni senza scopo di lucro e per lepro-loco dall articolo 9-bis del decreto legge30 dicembre 1991, , convertito con mo-dificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66,gli enti non commerciali ammessi alla conta-bilit semplificata ai sensi dell articolo 18 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 Centro di Servizio per il Volontariato di 460/ 1997 - Le ONLUS settembre 1973, n. 600, possono optare perla determinazione forfetaria del reddito d im-presa, applicando all ammontare dei ricaviconseguiti nell esercizio di attivit commercia-le il coefficiente di redditivit corrispondentealla classe di appartenenza secondo la tabellaseguente ed aggiungendo l ammontare deicomponenti positivi del reddito di cui agli arti-coli 54, 55, 56 e 57:a) attivit di prestazioni di servizi:1) fino a lire , coeff.

6 15%;2) da a L. - ;b) altre attivit :1) fino a lire , coeff. 10%;2) da L. a L. , co-eff. 15%. i contribuenti che esercitano contempo-raneamente prestazioni di servizi ed altre atti-vit il coefficiente si determina con riferimen-to all ammontare dei ricavi relativi all attivit prevalente. In mancanza della distinta anno-tazione dei ricavi si considerano prevalenti leattivit di prestazioni di regime forfetario previsto nel presente ar-ticolo si estende di anno in anno qualora i limi-ti indicati al comma 1 non vengano opzione esercitata nella dichiarazioneannuale dei redditi ed ha effetto dall inizio delperiodo d imposta nel corso del quale eser-citata fino a quando non revocata e comun-que per un enti che intraprendono l esercizio d im-presa commerciale esercitano l opzione nelladichiarazione da presentare ai sensi dell arti-colo 35 del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n.

7 633, e successi-ve modificazioni..Art. 5 Enti di tipo articolo 111 del Testo unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, concernente l attivit svolta dagli entidi tipo associativo, sono apportate le seguentimodificazioni:a) il comma 3 sostituito dal seguente: 3. Per le associazioni politiche, sindacali e dicategoria, religiose, assistenziali, culturali,sportive dilettantistiche, di promozione socia-le e di formazione extrascolastica della perso-na non si considerano commerciali le attivit svolte in diretta attuazione degli scopi istitu-zionali, effettuate verso pagamento di corri-spettivi specifici nei confronti degli associati opartecipanti, di altre associazioni che svolgo-no la medesima attivit e che per legge, rego-lamento, atto costitutivo o statuto fanno par-te di un unica organizzazione locale o nazio-nale, dei rispettivi associati o partecipanti edei tesserati dalle rispettive organizzazioni na-zionali, nonch le cessioni anche a terzi di pro-prie pubblicazioni cedute prevalentementeagli associati.

8 ;b) dopo il comma 4, sono aggiunti infine i se-guenti: 4-bis. Per le associazioni di promozione so-ciale ricomprese dagli enti di cui all articolo 3,comma 6, lettera e), della legge 25 agosto1991, , le cui finalit assistenziali sianoriconosciute dal ministero dell Interno, non siconsiderano commerciali, anche se effettuateverso pagamento di corrispettivi specifici, lasomministrazione di alimenti e bevande effet-tuata, presso le sedi in cui viene svolta l attivi-t istituzionale, da bar ed esercizi similari el organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,Centro di Servizio per il Volontariato di Verona3 Guida alla normativa in materia di volontariatosempre che le predette attivit siano stretta-mente complementari a quelle svolte in diret-ta attuazione degli scopi istituzionali e sianoeffettuate nei confronti degli stessi soggettiindicati nel comma L organizzazione di viaggi e soggiornituristici di cui al comma 4-bis non conside-rata commerciale anche se effettuata da asso-ciazioni politiche, sindacali e di categoria.

9 Nonch da associazioni riconosciute dalle con-fessioni religiose con le quali lo Stato ha sti-pulato patti, accordi o intese, sempre che siaeffettuata nei confronti degli stessi soggettiindicati nel comma Per le organizzazioni sindacali e dicategoria non si considerano effettuate nell e-sercizio di attivit commerciali le cessioni del-le pubblicazioni, anche in deroga al limite dicui al comma 3, riguardanti i contratti colletti-vi di lavoro, nonch l assistenza prestata pre-valentemente agli iscritti, associati o parteci-panti in materia di applicazione degli stessicontratti e di legislazione sul lavoro, effettua-te verso pagamento di corrispettivi che in en-trambi i casi non eccedano i costi di Le disposizioni di cui ai commi 3,4-bis e 4-quater si applicano a condizione chele associazioni interessate si conformino alleseguenti clausole, da inserire nei relativi atticostitutivi o statuti redatti nella forma dell at-to pubblico o della scrittura privata autentica-ta o registrata:a) divieto di distribuire anche in modo indiret-to, utili o avanzi di gestione nonch fondi, ri-serve o capitale durante la vita dell associa-zione, salvo che la destinazione o la distribu-zione non siano imposte dalla legge;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente,in caso di suo scioglimento per qualunquecausa, ad altra associazione con finalit ana-loghe o ai fini di pubblica utilit , sentito l or-ganismo di controllo di cui all articolo 3, com-ma 190, della legge 23 dicembre 1996, , e salvo diversa destinazione impostadalla legge.

10 C) disciplina uniforme del rapporto associativo edelle modalit associative volte a garantire l ef-fettivit del rapporto medesimo, escludendoespressamente la temporaneit della parteci-pazione alla vita associativa e prevedendo pergli associati o partecipanti maggiori d et il di-ritto di voto per l approvazione e le modifica-zioni dello statuto e dei regolamenti e per lanomina degli organi direttivi dell associazione;d) obbligo di redigere e di approvare annual-mente un rendiconto economico e finanziariosecondo le disposizioni statutarie;e) eleggibilit libera degli organi amministrati-vi, principio del voto singolo di cui all articolo2532, secondo comma, del Codice Civile, so-vranit dell assemblea dei soci, associati opartecipanti e i criteri di loro ammissione edesclusione, criteri e idonee forme di pubblicit delle convocazioni assembleari, delle relativedeliberazioni, dei bilanci o rendiconti;f) intrasmissibilit della quota o contributo as-sociativo a eccezione dei trasferimenti a causadi morte e non rivalutabilit della Le disposizioni di cui alle lettere c) ede) del comma 4-quinques non si applicano al-le associazioni religiose riconosciute dalleconfessioni con le quali lo Stato ha stipulatopatti, accordi o intese nonch alle associazio-ni politiche, sindacali e di categoria.


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