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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali ...

Testo unico sul Pubblico impiego 165/01 aggiornato con la riforma Brunetta DECRETO LEGISLATIVO , testo coordinato n 165 , DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.(Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001)Testo coordinato ed aggiornato alle modifiche del 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivit del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (pubblicato in GU n.)

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340: ... sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante

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1 Testo unico sul Pubblico impiego 165/01 aggiornato con la riforma Brunetta DECRETO LEGISLATIVO , testo coordinato n 165 , DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.(Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001)Testo coordinato ed aggiornato alle modifiche del 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivit del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (pubblicato in GU n.)

2 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197).Sono annotate tutte le modifiche intervenute dal (data di prima pubblicazione in del DECRETO n. 165) a1 , con la pubblicazione del DECRETO n. 150; le modifiche attuate da quest ultimo sono indicate in grassetto ed evidenziate in TITOLO I - Principi generali (artt. 1-9) TITOLO II - Organizzazione (artt. 10-39) TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentativit sindacale (artt. 40-50) TITOLO IV - Rapporto di lavoro (artt. 51-57) TITOLO V - Controllo della spesa (artt. 58-62) TITOLO VI - Giurisdizione (artt.

3 63-66) TITOLO VII - Disposizioni diverse e Norme transitorie finali (artt. 67-73) Allegato A Allegato B Allegato C DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n.

4 340:Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica; Emana il seguente DECRETO LEGISLATIVO : TITOLO I - Principi generali Art.

5 1. Finalit ed ambito di Le disposizioni del presente DECRETO disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunit alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

6 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunit montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n.

7 300. 3. Le disposizioni del presente DECRETO costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarit dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altres , per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, Norme fondamentali di riforma economico-sociale della 2.

8 ([115]) Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative misure di pubblicit e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

9 16-bis. ([116]) La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pu disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello 54. Codice di Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualit dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

10 2. Il codice pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinch il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perch i suoi princ pi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilit disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.


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