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DELLA REGIONE SICILIANA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONELEGGI E DECRETI PRESIDENZIALILEGGE 29 dicembre 2014, n. DELLA Giornata dell accoglienza .. 29 dicembre 2014, n. in materia di promozione e tutela dell attivit fisico-motoria e sportiva .. ordinario alla GAZZETTAUFFICIALE DELLAREGIONE SICILIANA (p. I) n. 1 del 2 gennaio 2015 (n. 1)REPUBBLICA ITALIANAAnno 69 - Numero 1 GAZZETTAUFFICIALEDELLA REGIONE SICILIANADIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMOINFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI PARTE PRIMAP alermo - Venerd , 2 gennaio 2015 Sped. in , comma 20/c, art.

2014. simili ubicati nel territorio della Regione, le attività fisico-Disegno di legge n. 686: approfondimento e di riflessione, anche nelle scuole di

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1 COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONELEGGI E DECRETI PRESIDENZIALILEGGE 29 dicembre 2014, n. DELLA Giornata dell accoglienza .. 29 dicembre 2014, n. in materia di promozione e tutela dell attivit fisico-motoria e sportiva .. ordinario alla GAZZETTAUFFICIALE DELLAREGIONE SICILIANA (p. I) n. 1 del 2 gennaio 2015 (n. 1)REPUBBLICA ITALIANAAnno 69 - Numero 1 GAZZETTAUFFICIALEDELLA REGIONE SICILIANADIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMOINFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI PARTE PRIMAP alermo - Venerd , 2 gennaio 2015 Sped. in , comma 20/c, art.

2 2,l. n. 662/96 - Filiale di PalermoCOPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE2 Suppl. ord. alla GAZZETTAUFFICIALE DELLAREGIONESICILIANA(p. I) n. 1 del 2-1-2015 (n. 1)LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALILEGGE 29 dicembre 2014, n. DELLA Giornata dell SICILIANAL ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA REGIONEPROMULGAla seguente legge:Art. dell accoglienza1. La REGIONE riconosce il 3 ottobre, anniversario dellamorte di centinaia di migranti nel naufragio avvenuto inprossimit dell isola di Lampedusa, quale Giornata del-l accoglienza , al fine di ricordare tutti i migranti mortinel mare Mediterraneo e tutti coloro che offrono acco-glienza ai In occasione DELLA Giornata dell accoglienza di cuial comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio DELLA REGIONE , mani-festazioni, cerimonie e altre iniziative nonch momenti diapprofondimento e di riflessione, anche nelle scuole diogni ordine e grado, sui temi dell accoglienza, dell immi-grazione e dell integrazione finale1.

3 La presente legge sar pubblicata nella GazzettaUfficialedella REGIONE fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge DELLA , 29 dicembre PREPARATORID isegno di legge n. 676: Istituzione DELLA Giornata dell accoglienza .Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Raia,Gucciardi, Alloro, Barbagallo, Cirone, Cracolici, Digiacomo,Ferrandelli, Laccoto, Lupo, Maggio, Marziano, Milazzo A., Panarello,Panepinto, Rinaldi, Vullo il 19 dicembre in Commissione Affari istituzionali (I) il 22 gennaio2014 (abbinato nella seduta n. 86 dell 11 marzo 2014).Disegno di legge n. 686: Istituzione DELLA giornata DELLA Memoria e dell Accoglienza .Iniziativa governativa: presentato dal Presidente DELLA REGIONE ,Crocetta, il 10 gennaio alla Commissione Affari istituzionali (I) il 22 gen-naio 2014 (abbinato nella seduta n.)

4 86 dell 11 marzo 2014).Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 86 dell 11 marzo2014, 88 del 18 marzo 2014 e 89 del 19 marzo per l Aula nella seduta n. 89 del 19 marzo : Salvatore dall Assemblea nelle sedute n. 205 del 16 dicembre2014 e n. 206 del 17 dicembre dall Assemblea nella seduta n. 206 del 17 dicembre2014.( )012 LEGGE 29 dicembre 2014, n. in materia di promozione e tutela dell attivit fisico-motoria e SICILIANAL ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA REGIONEPROMULGAla seguente legge:Art. 1. Finalit 1. Al fine di valorizzare la pratica dell attivit fisicae di garantire il corretto svolgimento delle attivit fisi-co-motorie nonch di salvaguardare la tutela DELLA salu-te, la REGIONE riconosce e valorizza le competenze deglioperatori del settore motorio e sportivo, con particola-re riguardo ai soggetti in possesso DELLA laurea inScienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio1998, n.

5 178 o del diploma universitario dell Istitutosuperiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge7 febbraio 1958, n. 88. 2. La REGIONE , nell ambito DELLA diffusione DELLA prati-ca e dell esercizio delle attivit fisico-motorie, promuovela tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualit DELLA vita e il 2. Attivit motorie1. Le attivit fisico-motorie per la salute riguardanoil movimento umano sistematico e consapevole dellacomplessit del gesto motorio che ne permette la Le attivit di cui al presente articolo devono poteressere svolte da tutti, senza limiti di et , nelle forme e nellemodalit connesse alle patologie ed ai bisogni personali diciascun L assistenza alle attivit di cui al presente articolo svolta da soggetti in possesso DELLA laurea in Scienzemotorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuva-ti da istruttori formati con corsi tenuti da federazionisportive riconosciute dal 3.

6 Ambiti di intervento1. Nelle palestre il coordinamento, la direzione o lagestione delle attivit fisico-motorie svolta da soggetti inpossesso DELLA laurea in Scienze motorie o del diplomaISEF ovvero di titolo di studio Negli stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici esimili ubicati nel territorio DELLA REGIONE , le attivit fisico-motorie sono svolte con la presenza di un soggetto in pos-sesso DELLA laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio Nelle strutture private, non riconosciute dal CONI,destinate allo svolgimento di attivit fisico-motorie l inse-gnamento ed il coordinamento delle suddette attivit svolto da almeno un soggetto in possesso DELLA laurea inScienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di stu-dio TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONES uppl.

7 Ord. alla GAZZETTAUFFICIALE DELLAREGIONESICILIANA(p. I) n. 1 del 2-1-2015 (n. 1)3 Art. 4. Tutela dei praticanti1. La REGIONE riconosce l esercizio dell attivit profes-sionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienzemotorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie esociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del manteni-mento DELLA migliore efficienza fisica nelle differenti fasced et e nei confronti delle diverse abilit sia ai fini di socia-lizzazione e di Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutturesportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispet-tivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali diadesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell efficien-za fisica devono essere svolti con la presenza di un diret-tore tecnico e istruttori specifici per disciplina.

8 Il ruolo didirettore tecnico svolto da soggetti in possesso del diplo-ma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o dilaurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivit spor-tive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attivit motoriepreventive e adattate (LM67) o in Management dello sport(LM47) purch in possesso DELLA laurea triennale inScienze motorie. 3. Sono considerati istruttori specifici per disciplinaquelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dallaScuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di pro-mozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalleFederazioni sportive nazionali del CONI, limitatamentealle discipline ricadenti nell ambito di tali federazioni. Gliistruttori devono essere in possesso dell attestazione dellapartecipazione al corso Basic life support defibrillation (BLSD) in corso di validit da rinnovarsi ogni due anni.

9 Art. sportivi1. La REGIONE promuove la formazione e l aggiorna-mento degli operatori delle attivit sportive e fisico-moto-rie, con l obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qua-lificare l offerta di Le attivit di cui al comma 1 sono disciplinate dallaRegione attraverso il coinvolgimento dell Universit deglistudi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di lau-rea in Scienze delle attivit motorie e sportive, il CONI, lefederazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico(CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando perognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi e scelta degli operatori1. La REGIONE promuove forme di collaborazione effi-caci per il coordinamento delle attivit sportive sul territo-rio, per l effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l u-tilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attivit sportive e per l ottimale utilizzo degli impianti sportivi,favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, leUniversit , le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzionepubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva ricono-sciuti dal CONI, le societ e le associazioni sportive, glienti gestori di impianti Per le finalit di cui al presente articolo, la Regionesi avvale, in particolare.

10 DELLA consulenza tecnica delleUniversit siciliane per promuovere l aggiornamento deisoggetti in possesso DELLA laurea in Scienze motorie o deldiploma ISEF nonch DELLA collaborazione degli organi-smi qualificati operanti nel settore, in funzione DELLA spe-cifica attivit .Art. per l apertura di strutture ed impiantiper lo svolgimento di attivit fisico-motorie1. L apertura di strutture ed impianti per lo svolgimen-to di attivit fisico-motorie subordinata ad una preventi-va comunicazione al comune competente per La comunicazione contiene:a) la denominazione dell impianto, la titolarit , letipologie delle attivit che si possono svolgere, il rapportospazio utente, la sede e il periodo di apertura;b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requi-siti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia,d igiene e di pubblica sicurezza;c) la dichiarazione relativa alla conformit dell im-pianto e delle attrezzature al regolamento del CONI.