Example: biology

DELLA REGIONE SICILIANA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONES upplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 30 del 14 luglio 2011 (n. 28)REPUBBLICA ITALIANAAnno 65 - Numero 30 GAZZETTAUFFICIALEDELLA REGIONE SICILIANADIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMOINFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI PARTE PRIMAP alermo - Gioved , 14 luglio 2011 Sped. in , comma 20/c, art. 2,l. n. 662/96 - Filiale di PalermoLEGGI E DECRETI PRESIDENZIALILEGGE 12 luglio 2011, n.

dell’articolo 38 dello Statuto. tato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l’esercizio finan- e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiun-

Tags:

  Statuto

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DELLA REGIONE SICILIANA

1 COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONES upplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 30 del 14 luglio 2011 (n. 28)REPUBBLICA ITALIANAAnno 65 - Numero 30 GAZZETTAUFFICIALEDELLA REGIONE SICILIANADIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMOINFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI PARTE PRIMAP alermo - Gioved , 14 luglio 2011 Sped. in , comma 20/c, art. 2,l. n. 662/96 - Filiale di PalermoLEGGI E DECRETI PRESIDENZIALILEGGE 12 luglio 2011, n.

2 Fiscali per incentivare l imprenditorialit giovanile e femmi-nile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19in materia di servizio regionale di riscossione.. 12 luglio 2011, n. dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-re. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e suc-cessive modifiche ed integrazioni e del 5 ottobre 2010, n. 207 esuccessive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di orga-nizzazione dell Amministrazione regionale. Norme in materia di asse-gnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali. 12 luglio 2011, n. in materia di dimensionamento degli istituti alla legge regionale 24 febbraio 2000, n.

3 6.. 12 luglio 2011, n. e potenziamento DELLA rete regionale di residen-zialit per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personalecomandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzionepresso le aziende del Servizio sanitario regionale.. TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE2 Suppl. 1 alla GAZZETTAUFFICIALE DELLAREGIONESICILIANA(p. I) n. 30 del 14-7-2011 (n. 28)LEGGE 12 luglio 2011, n. fiscali per incentivare l imprenditorialit giovani-le e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale SICILIANAL ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA REGIONEPROMULGAla seguente legge:Art.

4 Per favorire nuova imprenditorialit 1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprendito-rialit giovanile e femminile sono esenti dall impostaregionale sulle attivit produttive, di cui al decreto legi-slativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificheed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanzadella REGIONE , per i cinque periodi d imposta la cuidecorrenza definita con le modalit previste dalcomma 2 dell articolo 40 del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, le imprese che si costituiscono o cheiniziano l attivit lavorativa nell anno 2011 o nell anno2012 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelterritorio DELLA Per beneficiare dell agevolazione di cui al comma 1, necessario che l et del loro titolare, per le imprese gio-vanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni.

5 Nel caso di orga-nizzazione in forma societaria o cooperativa il requisitosuddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei sociche rappresentino, altres , la maggioranza del capitalesociale o delle quote di Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziativeimprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sonotenuti alla presentazione DELLA dichiarazione periodica aisensi e con le modalit di cui all articolo 19 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifi-che ed Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessinell ambito dei massimali previsti dall Unione europea pergli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento CE , DELLA Commissione, del 15 dicembre 2006,pubblicato nella , serie L 379 del 28 Le norme del presente articolo si applicano anchealle cooperative giovanili che gestiscono aziende ed immo-bili confiscati alla di norme in materiadi servizio regionale di riscossione1.

6 Al comma 2 dell articolo 2 DELLA legge regionale 22dicembre 2005, n. 19, dopo le parole comma 3 sonoaggiunte le seguenti: o altra societ successivamente ope-rante nell area strategica servizi di riscossione dei tributi aseguito del riordino delle societ a totale o maggioritariapartecipazione regionale di cui all articolo 20 DELLA leggeregionale 12 maggio 2010, n. 11 .Art. finale1. La presente legge sar pubblicata nella GazzettaUfficialedella REGIONE fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge DELLA , 12 luglio regionale perle attivit produttiveVENTURIA ssessore regionale perl economiaARMAONOTEA vvertenza:Il testo delle note di seguito pubblicate stato redatto ai sensi dell art.

7 10,commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge modificate o alle quali operato il rinvio. Restano invaria-ti il valore e l efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative modifiche sono evidenziate in all epigrafe:La legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, recante Misurefinanziarie urgenti e variazioni al bilancio DELLA REGIONE per l eserci-zio finanziario 2005. Disposizioni varie. , pubblicata nella GazzettaUfficialedella REGIONE SICILIANA 23 dicembre 2005, n.

8 56, all art. 1, comma 1: Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante Istituzione dell imposta regionale sulle attivit produttive, revisionedegli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzio-ne di una addizionale regionale a tale imposta, nonch riordino delladisciplina dei tributi locali. , pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298, L art. 40 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compe-titivit economica. , cos dispone: Fiscalit di vantaggio per il Mezzogiorno.

9 1. In anticipazionedel federalismo fiscale ed in considerazione DELLA particolarit dellasituazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonch nelrispetto DELLA normativa dell Unione europea e degli orientamentigiurisprudenziali DELLA Corte di Giustizia dell Unione europea, le pre-dette Regioni con propria legge possono, in relazione all impostaregionale sulle attivit produttive di cui al decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, edisporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuoveiniziative Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d inte-sa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limitidi cui al comma 1, stabilito il periodo d imposta a decorrere dalquale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

10 Nota all art. 1, comma 3:L art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recan-te Istituzione dell imposta regionale sulle attivit produttive, revisio-ne degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istitu-zione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch riordinodella disciplina dei tributi locali. , cos dispone: Dichiarazione dei soggetti passivi. 1. Ogni soggetto passivodeve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore,ancorch non ne consegua un debito di Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e-bis),la dichiarazione presentata dai soggetti che emettono i provvedi-menti autorizzativi dei versamenti dell imposta regionale sulle atti-vit La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullit , sustampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delleLEGGI E DECRETI PRESIDENZIALICOPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONES uppl.


Related search queries