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Diritto comparato Sulla sicurezza degli acquisti da …

NOTARIATO N. 2/2005211 ARGOMENTI SUCCESSIONIl presente lavoro si propone lo scopo di verificare,in una prospettiva di Diritto comparato , sia purecircoscritta agli ordinamenti giuridici europei, le li-nee di tendenza attualmente prevalenti in relazione adalcune problematiche, proprie del Diritto delle succes-sioni. Il filo rosso, che unisce le tematiche analizzate (li-miti di ammissibilit dei patti successori; disciplina del-la trasmissione dell eredit , e conseguenti strumenti ditutela degli aventi causa dall erede; disciplina dell azio-ne di riduzione per lesione di legittima, e tutela degliaventi causa da eredi, legatari e donatari), quello dellapi volte prospettata, ed ormai indilazionabile, riformadi alcuni istituti del Diritto successorio italiano che, adistanza di oltre sessanta anni dall entrata in vigore delcodice civile del 1942, mostrano ormai chiaramente isegni del tempo, rivelandosi inadeguati a disciplinaresnodi delicatissimi nel processo di trasmissione dellaricchezza familiare.

sibile che il notaio italiano sia chiamato ad intervenire su una fattispecie caratterizzata dalla presenza di un pat-to successorio legittimo in base ad una legge straniera:

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1 NOTARIATO N. 2/2005211 ARGOMENTI SUCCESSIONIl presente lavoro si propone lo scopo di verificare,in una prospettiva di Diritto comparato , sia purecircoscritta agli ordinamenti giuridici europei, le li-nee di tendenza attualmente prevalenti in relazione adalcune problematiche, proprie del Diritto delle succes-sioni. Il filo rosso, che unisce le tematiche analizzate (li-miti di ammissibilit dei patti successori; disciplina del-la trasmissione dell eredit , e conseguenti strumenti ditutela degli aventi causa dall erede; disciplina dell azio-ne di riduzione per lesione di legittima, e tutela degliaventi causa da eredi, legatari e donatari), quello dellapi volte prospettata, ed ormai indilazionabile, riformadi alcuni istituti del Diritto successorio italiano che, adistanza di oltre sessanta anni dall entrata in vigore delcodice civile del 1942, mostrano ormai chiaramente isegni del tempo, rivelandosi inadeguati a disciplinaresnodi delicatissimi nel processo di trasmissione dellaricchezza familiare.

2 Perch , evidente, la tutela giuridi-ca dei trasferimenti in ambito familiare non pu riguar-dare esclusivamente l aspetto interno di tali trasferi-menti, ed esaurirsi nel pur fondamentale ampliamentodell ambito di operativit dell autonomia privata e degliaccordi leciti, ma deve preoccuparsi anche della rile-vanza esterna di tali trasferimenti ed accordi, e del gra-do di sicurezza che essi, divenuti titoli di provenienza ,rivestono in un sistema che , e deve essere sempre dipi , improntato alla tutela della circolazione esposizione che segue, estesa a circa una quarantina diordinamenti europei (1), analizza separatamente la di-sciplina dei patti successori, della trasmissione dell ere-dit e della successione necessaria, dimostrando come ilnostro ordinamento si trovi, per molti aspetti, sostanzial-mente isolato nel panorama europeo, e spesso contengasoluzioni poco efficienti, ingiustamente limitative dellalibert dei privati e che per giunta rappresentano un pe-ricolo per la sicurezza dei traffici, specie in campo immo-biliare.

3 Fatto, questo, che deve indurre a meditare sull e-sigenza di modernizzazione della disciplina giuridica del-le successioni nei settori considerati, oltre che per moti-vi di intrinseca insufficienza e inadeguatezza della stessa,anche nell ambito del processo di progressivo avvicina-mento delle legislazioni in ambito europeo. Gi da qual-che tempo, infatti, stato stigmatizzato il pregiudizio diuna marcata autosufficienza nazionalistica della discipli-na delle successioni a causa di morte (2), e segnalata lanecessit della rivisitazione del dogma che vede tale am-bito di disciplina strettamente legato alle tradizioni especificit dei singoli ordinamenti; in questa direzione simuovono i primi, per certi aspetti timidi, passi degli or-gani della Comunit europea tendenti ad armonizzare,anche in questo particolare settore del Diritto , le discipli-ne degli ordinamenti degli Stati membri (3).Una notevole influenza esercitano, nell ottica in esame,anche le disposizioni di Diritto internazionale privato,che determinano l ingresso, nel nostro ordinamento, diistituti successori propri di altri ordinamenti.

4 Caso para-digmatico quello dei patti successori: la giurispruden-za, e con essa la pi recente dottrina, hanno da tempochiarito che il divieto relativo, contenuto nell art. 458del codice civile italiano, non appartiene al ordinepubblico internazionale (4); conseguentemente, pos- Diritto comparatoSulla sicurezza degli acquisti da eredi e donataridi GAETANO PETRELLILa graduale penetrazione nel nostro ordinamento di istituti e linee di tendenza del Diritto delle successio-ni notevolmente diffusi in ambito europeo tale da far seriamente considerare la necessit di una riformadel Diritto successorio italiano, per adeguarlo a disciplinare snodi delicatissimi nel processo di trasmissio-ne della ricchezza familiare. Note:(1) I dati cui la presente indagine fa riferimento sono tratti da Petrelli,Formulario notarile commentato, III, tomi 2 e 3, Milano 2003, a cui si rin-via per la bibliografia essenziale ivi citata.(2) Roppo, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv.

5 Dir. priv.,1997, p. 1.(3) Cfr., in particolare, la Raccomandazione della Commissione CE del7 dicembre 1994 Sulla successione nelle piccole e medie imprese (pub-blicata in n. L385 del 31 dicembre 1994), in cui si auspica eraccomanda una attenuazione del divieto dei patti successori. Su taleprovvedimento, cfr. per tutti Cal , Le piccole e medie imprese: cavallo diTroia di un Diritto comunitario delle successioni?, in Nuova giur. civ., 1997,II, p. 217.(4) Per la compatibilit dell istituto dei patti successori con l ordine pub-blico, cfr. Trib. Bolzano 8 marzo 1968, in Foro it., Rep. 1969, 2489, n. 41; (estensore Cal ), Patto successorio olandese tra conviventi( ), in CNN Strumenti, voce 0690; Lops, Le successioni per causa (segue)Isibile che il notaio italiano sia chiamato ad interveniresu una fattispecie caratterizzata dalla presenza di un pat-to successorio legittimo in base ad una legge straniera:tale intervento pu concretarsi - ricorrendo i necessarielementi di estraneit della fattispecie e quindi l appli-cabilit di una legge straniera permissiva sul punto - sianella pubblicazione di un patto successorio ricevuto daun notaio straniero, sia addirittura nel ricevimento diun patto successorio da parte del medesimo notaio ita-liano (5).

6 D altra parte, normative straniere che nonprevedono l istituto della legittima, o che prevedonouna tutela dei legittimari solo di natura obbligatoria enon reale, oppure ancora che consentono una rinunziapreventiva all azione di riduzione per lesione di legitti-ma, possono trovare anch esse applicazione in Italia invirt del funzionamento delle norme di Diritto interna-zionale privato: ormai comunemente ammessa lacompatibilit con l ordine pubblico italiano anche dellenormative straniere - quali sono quelle proprie dellatradizione di common law- che non prevedono l istitutodella riserva (6). Addirittura, trattandosi di testatorecittadino straniero, stata ritenuta possibile - a seguitodell esercizio della facolt di scelta della legge applicabi-le ai sensi dell art. 46, comma 2, della legge 31 maggio1995 n. 218 - la totale evizione di una legge stranierache preveda la legittima, a favore di una legge che taleistituto non preveda, senza che sia data, in tal caso, al-cuna tutela ai legittimari (7).

7 Si tratta, insomma, per utilizzare una metafora partico-larmente incisiva gi da altri utilizzata, di una serie di cavalli di Troia che hanno reso possibile, nel corso deltempo, la graduale penetrazione nel nostro ordinamen-to di istituti e linee di tendenza, notevolmente diffusi inambito europeo; penetrazione che avviene con una in-tensit crescente, tale da far seriamente considerare lanecessit , pi che opportunit , di una riforma degli isti-tuti considerati; riforma che - alla luce delle esperienzestraniere e delle esigenze di armonizzazione internazio-nale - appare ormai successoriIl codice civile italiano, come noto, prevede all arti-colo 458 del codice civile il generale divieto dei pat-ti successori, esteso a tutte le tipologie dei suddettipatti (istitutivo, dispositivo e rinunciativo). Parallela-mente, l art. 557, comma 2, , vieta la rinunzia all a-zione di riduzione durante la vita del donante, sia condichiarazione espressa, sia mediante assenso alla dona-zione.

8 Senza ripercorrere, in questa sede, le ragioni ad-dotte contro il divieto in oggetto, quantomeno in rela-zione ad alcuni dei patti successori come quelli istitutivie rinunciativi (8), mette conto rilevare che lo stesso NOTARIATO N. 2/2005212 ARGOMENTI SUCCESSIONID iritto internazionale privato, Padova 1999, p. 524; Deli, Riforma del siste-ma italiano di Diritto internazionale privato, commento all art. 46, in Nuoveleggi civ. comm., 1996, p. 1294-1295; Clerici, La riforma del sistema italia-no di Diritto internazionale privato, commento all art. 46, in Riv. dir. inter-naz. priv. e proc., 1995, p. 1140; Migliazza, Successione ( Diritto internazio-nale privato), in Novissimo Dig. it., XVIII, Torino 1971, p. 877. Invece,dottrina e giurisprudenza pi risalenti ritenevano i patti successori con-trastanti con l ordine pubblico: Vitta, Diritto internazionale privato, III,Torino 1975, p. 146; Cass. Firenze 12 dicembre 1895, in Foro it.

9 , 1896,III, c. 142.(5) Petrelli, Formulario notarile commentato, III, tomo 1, Milano 2003, ss., spec. p. 551.(6) Ballarino, Diritto internazionale privato, Milano 1999, p. 521, e p. 532;Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale, II, Torino 1997, ; Deli, Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato, com-mento all art. 46, in Nuove leggi civ. comm., 1996, p. 1290-1291; Cal ,L etica dell ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessa-ria, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, p. 167; Bandi, Alcune questioni inmateria successoria alla luce della riforma del Diritto internazionale privato, inVita not., 1998, p. 1201 ss.; Cass. 24 giugno 1996 n. 5832, in Riv. not.,1997, p. 935. Nel vigore delle preleggi, cfr., nel senso della compatibilit con l ordine pubblico, Trib. Chiavari 25 febbraio 1974, in Riv. dir. inter-naz. priv. e proc., 1977, p. 379; Trib. Termini Imerese 15 luglio 1965, inGiur.

10 Sic., 1965, p. 784. In senso contrario, App. Milano 4 dicembre1992, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1994, p. 821, in Gazz. not., 1994,p. 217, ed in Foro it., 1994, I, c. 590; Trib. Sanremo 31 dicembre 1984,in Riv. not., 1985, p. 1318, ed in Foro pad., 1985, I, p. 70; App. ReggioCalabria 7 dicembre 1957, in Giust. civ., Mass. App. 1957, 40.(7) Bonomi, La loi applicable aux successions dans le nouveau droit interna-tional priv italien et ses implications dans les relations italo-suisses, in Revuesuisse de droit international et de droit uropeen, 1996, p. 500-501.(8) Sul divieto dei patti successori previsto dalla legge italiana, sulle rela-tive prospettive di riforma, e sui limiti dell autonomia privata nella rego-lamentazione delle vicende post morteme mortis causaesiste un amplissi-ma bibliografia. Si vedano soprattutto, oltre alle trattazioni generali rela-tive al Diritto successorio, Cecere, Patto successorio, in Digesto disciplineprivatistiche, sez.


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