Example: bachelor of science

G AZZETTA U FFICIALE R EPUBBLICA ITALIANA LEGGI ED …

1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANAS erie generale - n. 30524-12-2021 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021 , n. 221 . Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori mi-sure per il contenimento della diffusione dell epidemia da COVID-19. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 16 della Costituzione, che consen-te limitazioni della libert di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-cante Misure urgenti per fronteggiare l emergenza epi-demiologica da COVID-19 ; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

2 24-12-2021 G AZZETTA U FFICIALE DELLA R EPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 305 Art. 2. Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. …

Tags:

  Italiana, R epubblica italiana, Epubblica

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of G AZZETTA U FFICIALE R EPUBBLICA ITALIANA LEGGI ED …

1 1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANAS erie generale - n. 30524-12-2021 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021 , n. 221 . Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori mi-sure per il contenimento della diffusione dell epidemia da COVID-19. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 16 della Costituzione, che consen-te limitazioni della libert di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-cante Misure urgenti per fronteggiare l emergenza epi-demiologica da COVID-19 ; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

2 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l emer-genza epidemiologica da COVID-19 ; Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, converti-to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante Misure urgenti per il contenimento dell epide-mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SAR-SCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-cante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte-nimento della diffusione dell epidemia da COVID-19 ; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante Misure urgenti per fronteggiare l emer-genza epidemiologica da COVID-19 e per l esercizio in sicurezza di attivit sociali ed economiche ; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n.

3 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante Misure urgenti per l esercizio in sicurezza delle attivit scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l estensione dell ambito applicativo della certi-ficazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ; Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante Disposizioni urgenti per l accesso alle attivit culturali, sportive e ricreative, nonch per l orga-nizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

4 ; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, re-cante Misure urgenti per il contenimento dell epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle at-tivit economiche e sociali. ; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen-naio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonch l articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sa-nitario connesso all insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell Organizzazione mondiale della sanit dell 11 marzo 2020, con la quale l epidemia da COVID-19 stata valutata come pandemia in con-siderazione dei livelli di diffusivit e gravit raggiunti a livello globale; Considerato l evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivit.

5 Considerato che la predetta situazione emergenzia-le persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 lu-glio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; Ritenuta la straordinaria necessit e urgenza di integra-re il quadro delle vigenti misure di contenimento alla dif-fusione del predetto virus anche in occasione delle pros-sime festivit , adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all aggravamento dell emergen-za epidemiologica; Considerata la straordinaria necessit e urgenza di ade-guare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all emergenza epidemiologica da COVID-19; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adot-tate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicem-bre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art.

6 1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da CO-VID-19, lo stato di emergenza dichiarato con delibera-zione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 2. Nell esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazio-ne dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commis-sario straordinario per l attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contra-sto dell emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla program-mazione della prosecuzione in via ordinaria delle attivit necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

7 2 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANAS erie generale - n. 30524-12-2021 Art. 2. Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 1. All articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 mar-zo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 marzo 2022 . 2. All articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 mag-gio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2022 . Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giu-gno 2021, n. 87, a decorrere dal 1 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole nove mesi sono sostituite dalle seguenti sei mesi ; b) al comma 4 -bis le parole nove mesi sono sosti-tuite dalle seguenti: sei mesi.

8 Art. 4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l obbligo di utilizzo dei disposi-tivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all aperto, di cui all articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazio-ne anche in zona bianca. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-logica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubbli-co che si svolgono al chiuso o all aperto nelle sale te-atrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assi-milati, nonch per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all aperto, fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

9 Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesi-mo periodo di tempo di cui al primo periodo, vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 3. L obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si appli-ca, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l accesso e l utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all articolo 9 -quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Art. 5. Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al ban-co, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all artico-lo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

10 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all articolo 9, com-ma 2, lettere a) , b) e c -bis ) nonch ai soggetti di cui all ar-ticolo 9 -bis , comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. Art. 6. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all aperto, nonch in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono so-spese le attivit che si svolgono in sale da ballo, discote-che e locali assimilati.


Related search queries