Transcription of Gianluigi Morlini - Unicost
1 Deduzioni istruttoriedi Gianluigi MorliniBussola del 06 marzo 2016 Bussola di Gianluigi MorliniL'articolo 183, comma 6 prevede la concessione di tre termini istruttoriperentori, indicati dalla norma con i numeri 1, 2 e 3, rispettivamente di trenta,trenta e venti particolare: il primo di tali termini deputato alla precisazione o modificazione delledomande, delle eccezioni e delle conclusioni gi proposte ; il secondo finalizzato sia a replicare alle domande ed eccezioni nuove, omodificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delledomande e delle eccezioni medesime , sia alla indicazione dei mezzi di prova eproduzioni documentali ; il terzo riguarda le indicazioni di prova contraria . SOMMARIO: 1. Inquadramento - 2.
2 Termine finale per le deduzioni testimoniali - 3. Termine finale per leproduzioni documentali in primo grado - 4. Termine finale per le produzioni documentali in appello - nominativa dei testimoni - 6. Prova contraria - 7. - Copyright Giuffr 2016. Tutti i diritti riservati. 00829840156 Bussola di Gianluigi Morlini1. Inquadramento L'articolo 183, comma 6 prevede la concessione di tre termini istruttori perentori, indicati dalla norma coni numeri 1, 2 e 3, rispettivamente di trenta, trenta e venti giorni. In particolare: il primo di tali termini deputato alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni edelle conclusioni gi proposte ;il secondo finalizzato sia a replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte,per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime , sia alla indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali ;il terzo riguarda le indicazioni di prova contraria.
3 Ci posto, il problema che si pone quello di verificare se la concessione dei termini sia o meno obbligatoria daparte del Giudice, una volta che sia stata formulata la relativa istanza ad opera di una la tesi largamente maggioritaria, che valorizza il dato letterale per il quale se richiesto, il giudiceconcede , la concessione atto dovuto da parte del Giudice a seguito di semplice richiesta di una parte. Per un'opposta e minoritaria ricostruzione, invece, non essendo stato abrogato l'art. 80-bis disp. att. ,secondo cui la rimessione a decisione pu essere effettuata anche all'udienza di prima comparizione, il Giudicepotrebbe rifiutare la concessione dei termini richiesti, ritenendo la causa matura per la decisione e fissandoconseguentemente udienza di precisazione delle conclusioni.
4 In particolare, tale evenienza dovrebbe verificarsi,appalesandosi del tutto inutile la concessione dei termini, laddove si tratti di decidere questioni pregiudizialiquali, tra le altre ed a mero titolo esemplificativo, il difetto di giurisdizione o di competenza, ovverol'improponibilit , improcedibilit od inammissibilit della restando la ragionevolezza del rilievo, si tuttavia replicato che il disposto dell'articolo 183 comma in ordine alla obbligatoriet della concessione, prevale rispetto a quello dell'articolo 80-bis disp. att. ,trattandosi di norma sia successiva, sia ogni caso, l'appendice scritta dei termini dell'art. 183, comma 6 , pur se diffusissima ed utilizzata inquasi ogni controversia, in teoria solo eventuale, ben potendo le parti, in astratto, precisare domande-eccezioni-conclusioni (cfr.)
5 Ultima parte art. 183, comma 5 ) e formulare le istanze istruttorie, gi in udienzadi trattazione. Se quindi precisazione delle domande e formulazione delle istanze istruttorie possono essere alternativamenteeffettuate sia in udienza ex art. 183 , sia nei termini concessi ex art. 183, comma 6 , cos non per lapossibilit di chiamata del terzo ad opera dell'attore e per la reconventio ,l'attore oneratodirichiederelachiamatadelterzoedi operarelareconventioreconventionis direttamente in udienza ex art. 183 (cfr. art. 183 comma 5 prima parte), con laconseguenza che sarebbe tardiva l'effettuazione di tali attivit nei termini concessi ex art. 183 comma 6 2. Termine finale per le deduzioni testimonialiFermo restando che l'unico mezzo istruttorio nella disponibilit delle parti che sfugge al regime delle preclusioni il giuramento decisorio exart.
6 233 , potendo esso essere deferito in qualunque stato della causa , unadella problematiche che sono state poste quella relativa alla presenza o meno di preclusioni istruttorie gi inun momento precedente alla concessione dei termini istruttori. Una tesi, nettamente minoritaria, aveva fornito risposta positiva al quesito, valorizzando il dato delle prescrizionidegli artt. 163 n. 5 e 167 , che prevedono come contenuto necessario della citazione e della comparsa dirisposta l'indicazione specifica dei mezzi di prova, e valorizzano altres il dato letterale dell'art. 184 alloravigente, che legittimava l'indicazione di nuovi mezzi di prova . Si era cos arrivati alla conclusione che nellememorie istruttorie era possibile solo l'indicazione di quelle prove necessitate dalle allegazioni, modificazioni oprecisazioni, operate dalla controparte nell'udienza ex art.
7 183 ; e che, pertanto, le prove che - Copyright Giuffr 2016. Tutti i diritti riservati. 00829840156 Bussola di Gianluigi Morlinianche in precedenza essere dedotte negli atti introduttivi, se indicate per la prima volta nelle memorie istruttorie,erano inammissibili perch tardive. Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie, peraltro, sono invece sin dall'inizio giunte a conclusioniopposte, ritenendo che nessuna preclusione istruttoria si verifichi anteriormente alla concessione dei terminiistruttori, con la conseguenza che, concessi tali termini, la parte pu formulare prove relative a qualsiasicircostanza, nei limiti ovviamente di quanto tempestivamente dedotto prima dello spirare delle preclusioniassertive; e la stessa Suprema Corte ha avallato questa seconda tesi (cfr.)
8 Cass. n. 18150/2003, Cass. civ., , 25 novembre 2002 n. 16571). La novella del 2005 ha definitivamente risolto la problematica in quest'ultimo senso, atteso che, nelvigente articolo 183, comma 6 n. 2 , che prevede la concessione dei termini istruttori in precedenzaindicati dall'art. 184 , non si parla pi di nuovi' mezzi di prova, ma semplicemente di mezzi di prova', conci superando il dato testuale posto a fondamento della tesi contraria alla deducibilit di mezzi di prova ove inprecedenza nessuna richiesta istruttoria sia stata rassegnata. 3. Termine finale per le produzioni documentali in primo gradoUn ulteriore quesito che si posto quello relativo alla possibilit o meno di produrre i documenti anche dopo lospirare del termine istruttorio, inteso come riferito alle sole prove testimoniali.
9 Una tesi giurisprudenziale, per la verit nettamente minoritaria, ritiene di dare al quesito risposta positiva,muovendo dalla classica distinzione tra prove costituende e prove costitute, ed opinando che la produzione didocumenti, al contrario dell'assunzione di prove testimoniali, non comporta un aggravio dell'attivit processuale,e quindi non ha ragione di sottostare ai termini decadenziali previsti, che si giustificano al fine di rendere pi celere la definizione del processo. Giurisprudenza di merito e dottrina nettamente maggioritarie, invece, convengono sul fatto che non vi spazioper un trattamento differenziato per la produzione dei documenti, i quali soggiacciono alle medesime preclusionipreviste per la deduzione di prove testimoniali. Infatti, da un punto di vista letterale, la formulazione del datonormativo, sia con riferimento al previgente articolo 184 ( produrre documenti ed indicare nuovi mezzi diprova ), sia con riferimento all'attuale articolo 183 comma 6 ( indicazione di mezzi di prova e produzionidocumentali ), non consente di rinvenire alcun appiglio che legittimi la conclusione che le produzionidocumentali sono sottratte al regime delle preclusioni, ed anzi, l'inciso appare significativo nel senso dellaparificazione della disciplina.
10 Tale conclusione stata pienamente avallata dalle Corti Superiori, avendo la Corte di Cassazione confermatoche le prove precostituite soggiacciono alle medesime preclusioni previste per le prove costituende (Cass. civ.,sez. I, 19 marzo 2004 n. 5539 e Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2003 n. 15646); ed avendo la CorteCostituzionale dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimit costituzionale dell'art. 184 allora vigente, laddove considera inammissibile la produzione di documenti dopo la concessione dei terminiistruttori (C. Cost. , 28 luglio 2000 n. 401).Alla luce di ci , l'unica differenza di disciplina che residua tra prove costituende e prove precostituite, che soloper le prime si ha un giudizio di ammissibilit e rilevanza ai fini della loro ammissione; i documenti, invece,potranno trovare comunque ingresso nel fascicolo, se prodotti ritualmente ex artt.