Transcription of La semplificazione del processo tra norme e prassi - Unicost
1 La semplificazione del processo tra norme e prassi . ROMA, 5-6 giugno 2015. La mediazione obbligatoria1. Sommario: 1. Introduzione; 2. Le definizioni; 3. Le novit apportate dalla legge 98/13; 4. Tipologie di mediazione; 5. Le controversie soggette a mediazione obbligatoria; 6. Il procedimento di mediazione. La domanda; 7. La nomina del mediatore e la comunicazione alla controparte; 8. Prescrizione e decadenza; 9. La fase centrale del procedimento di mediazione. La riservatezza; 10. I. possibili esiti della procedimento; 11. La durata del procedimento di mediazione; 12. Rapporti tra mediazione e processo ; La fase iniziale del giudizio civile. I procedimenti esclusi dalla mediazione obbligatoria; La mediazione ed i procedimenti cautelari; La corrispondenza oggettiva tra la domanda giudiziale e l oggetto del tentativo di conciliazione e la corrispondenza soggettiva tra le parti processuali e quelle intervenute in mediazione; La verifica giudiziale della procedibilit della domanda; La necessit o meno dell esperimento del procedimento di mediazione in relazione alle domande riconvenzionali ed alle chiamate di terzo; Le riconvenzionali inedite e la nuova mediazione obbligatoria; La reconventio reconventionis, la chiamata di terzo e le domande trasversali; 13.
2 La consulenza del procedimento di mediazione ed il giudizio civile; 14. La fase finale del giudizio; La mancata partecipazione ed il giustificato motivo; Gli altri elementi del giudizio civile che possono portare a valorizzare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione; La sanzione economica connessa alla mancata partecipazione; 15. Le spese di lite; 16. La mediazione ex officio. 1. INTRODUZIONE. Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce attuazione dell articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, definizione e prevenzione delle controversie civili e commerciali. Come noto, con la sentenza della Corte costituzionale n.
3 272/2012 stata dichiarata l illegittimit costituzionale (per eccesso di delega) della mediazione obbligatoria. La legge 98/13 (di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69) ha ripristinato la mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali. Le nuove disposizioni si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, a far data dal 20 settembre 2013 (art. 84, comma II, legge 98/2013). L'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione della mediazione quello di ridurre il contenzioso giudiziario, rendendo maggiormente gestibile il sistema giudiziario italiano. 1 Relazione di Michele Ruvolo, giudice del Tribunale di Palermo.
4 1. La disciplina normativa in tema di mediazione mira, infatti, innanzitutto alla deflazione dei processi e, in secondo luogo, alla diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Essa prende spunto, anche se ne tradisce in parte lo spirito, dalla direttiva europea del 21. maggio 2008, per la quale la mediazione pu contribuire a favorire il miglior funzionamento del mercato interno, che richiede un migliore accesso dei cittadini alla giustizia e, quindi, anche soluzioni alternative e complementari all'attivit giurisdizionale. 2. LE DEFINIZIONI. Va innanzitutto operata una netta distinzione tra mediazione e conciliazione. La prima consiste in un metodo, la seconda in un risultato.
5 La mediazione , infatti, secondo l'art. 1 del 28/102, l attivit , comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pi soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa La mediazione , quindi, sempre secondo il citato art. 2, lo strumento per addivenire alla conciliazione, che , invece, la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, ossia dell'attivit procedurale appena indicata. Tale attivit condotta da un mediatore, che per il 28/10, quel soggetto (che pu . essere una persona singola o un insieme di persone operanti all'interno di un organo collegiale).
6 Che svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo3. La mediazione presenta, quindi, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l eventuale conciliazione raggiunta frutto, come nella transazione, dell accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che, come accade in sede processuale, vi l intervento di un terzo, che per in questo caso non giudica). Essa radicalmente diversa dal contratto disciplinato dagli artt. 1754 ss. del codice civile cod. e pi simile alla mediation dei paesi anglosassoni un procedimento, un iter, un percorso il cui punto conclusivo (eventuale e non obbligato) pu essere costituito, grazie all intervento del mediatore, dall accordo compositivo della controversia e, quindi, dalla conciliazione.
7 3. LE NOVIT APPORTATE DALLA LEGGE 98/13. 2 Come modificato dalla legge 98/13. Nella precedente formulazione l attivit del mediatore era finalizzata sia alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia alla formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Deve ritenersi pi corretta la nuova formulazione normativa considerato che la formulazione della proposta sempre e soltanto uno strumento che pu servire per raggiungere l unico obiettivo del mediatore: l accordo tra le parti. 3 Nella direttiva europea 2008/52/CE si intende, come gi osservato, per "mediazione" un "procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o pi parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l assistenza di un mediatore.
8 Tale procedimento pu essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima". Per "mediatore" si intende, sempre nella direttiva "qualunque terzo cui chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalit con cui stato nominato o invitato a condurre la mediazione".
9 2. Dopo che la Consulta (con la sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272) ha dichiarato l illegittimit costituzionale dell art. 5, comma 1, in violazione dell artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, il Decreto del "fare" (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nella del n 194) ha reintrodotto, per determinate controversie, la mediazione obbligatoria, e quindi l obbligo, per certe controversie, di cercare di raggiungere un accordo prima di rivolgersi al giudice. Il procedimento di mediazione ritorna quindi come condizione di procedibilit della domanda giudiziale, ma in una versione sperimentale e, quindi, temporanea (per quattro anni). Infatti, il Decreto Fare introduce il comma 1 bis all art 5, il quale dispone che l esperimento del procedimento di mediazione condizione di procedibilit della domanda giudiziale.
10 La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore . Con questa disposizione si mira a snellire nel medio periodo il carico delle controversie, di fatto rinviando alla scadenza del quadriennio la scelta da effettuare in base ai risultati raggiunti, alla sufficiente diffusione della cultura della mediazione se mantenere la mediazione obbligatoria o se ritenere sufficiente la mediazione volontaria. Un carattere fondamentale della nuova mediazione obbligatoria , quindi, la sua temporaneit . in corso una sperimentazione quadriennale. Si tratta di quattro anni in cui parti e avvocati potranno avvicinarsi a un nuovo modo di possibile risoluzione delle liti.