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I singoli contratti: donazione DONAZIONE E …

Cass. sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769 -Pres. Garofalo G - Rel. Riggio U - PM Uc-cella F (diff.) - Abbazia Territoriale diMonte Cassino c. Ferraro GiacintoDonazione - Rimuneratoria - In genere - No-zioneLa DONAZIONE rimuneratoria caratterizzata dal-la rilevanza giuridica che assume in essa il moti-vo dell attribuzione patrimoniale, correlata spe-cificamente ad un precedente comportamento deldonatario nei cui confronti la liberalit si ponecome riconoscenza, apprezzamento di meriti ocomunque come una speciale remunerazione diattivit svolta, sebbene l attribuzione non cessi diessere spontanea e l atto conservi la causa di li-beralit (fattispecie nella quale il donante perse-guiva l intento di destinare i beni donati allacreazione di una casa di riposo per anziani, cheil donatario avrebbe dovuto gestire, senza che ri-corressero pregresse ragioni di gratitudine versoquest ultimo).Contratti in genere - Effetti del contratto -Divieto di alienazione - Limiti exart.

queste considerazioni fossero esatte in linea di fatto, la Corte non avrebbe considerato che la condizione è sempre costituita da un fatto esterno

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  La condizione, Condizione

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1 Cass. sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769 -Pres. Garofalo G - Rel. Riggio U - PM Uc-cella F (diff.) - Abbazia Territoriale diMonte Cassino c. Ferraro GiacintoDonazione - Rimuneratoria - In genere - No-zioneLa DONAZIONE rimuneratoria caratterizzata dal-la rilevanza giuridica che assume in essa il moti-vo dell attribuzione patrimoniale, correlata spe-cificamente ad un precedente comportamento deldonatario nei cui confronti la liberalit si ponecome riconoscenza, apprezzamento di meriti ocomunque come una speciale remunerazione diattivit svolta, sebbene l attribuzione non cessi diessere spontanea e l atto conservi la causa di li-beralit (fattispecie nella quale il donante perse-guiva l intento di destinare i beni donati allacreazione di una casa di riposo per anziani, cheil donatario avrebbe dovuto gestire, senza che ri-corressero pregresse ragioni di gratitudine versoquest ultimo).Contratti in genere - Effetti del contratto -Divieto di alienazione - Limiti exart.

2 1379 Codice civile - Vincoli di destinazione - Ap-plicabilit .La disposizione dell art. 1379 Codice civile conriguardo alle condizioni di validit del divietoconvenzionale di alienare (limite temporale didurata; rispondenza ad apprezzabile interesse diuna parte) si applica, essendo espressione di unprincipio di portata generale, anche a pattuizio-ni che come quelle contenenti un vincolo di desti-nazione, seppur non puntualmente riconducibilial paradigma del divieto di alienazione, compor-tino comunque limitazioni altrettanto incisive deldiritto di propriet .Contratti in genere - Invalidit - Nullit delcontratto - In genere - Rilevabilit ex offi-cio - Limiti - Coordinamento con il princi-pio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato - Necessit .In difetto di un concreto interesse della parte larilevabilit ex officio della nullit di un con-tratto sancita dall art. 1421 Codice civile trova ilsuo limite nel principio della corrispondenza trail chiesto ed il pronunciato nel senso che operasoltanto quando si chiede in giudizio l applica-zione di un contratto cio si faccia valere unapretesa fondata su di esso non potendo il giudicedichiarare d ufficio la nullit che presuppongal esercizio di una azione diversa da quella del processoCon citazione dell 11 luglio 1989 Giacinto e Ma-ria Teresa Ferraro convenivano dinanzi al Tribu-nale di Cassino l Istituto Sorelle della Misericor-dia, esponendo di essere eredi di mons.

3 NicolaFerraro, il quale aveva donato all Istituto conve-nuto un appezzamento di terreno con sovrastantefabbricato, destinato a casa di riposo, alla condi-zione che l immobile conservasse in perpetuo ta-le destinazione; che con lettera del 14 dicembre1980 l Istituto aveva comunicato al de cuius lachiusura della casa di riposo; che, pertanto, dove-va ritenersi verificata la condizione risolutivaprevista nell atto di premesso gli istanti chiedevano che fossedichiarato risolto o inefficace l atto di DONAZIONE ;in subordine, che fosse dichiarato il loro diritto diprelazione nell acquisto del bene oggetto delladonazione, nonch il loro diritto al rimborso del-le spese e diritti gi convenzionalmente attribuitial de ente convenuto, costituitosi, eccepiva prelimi-narmente l incompetenza del giudice adito qualeeffetto della clausola compromissoria contenutanella convenzione anteriore alla DONAZIONE , cherimetteva ogni controversia alla decisionedell Arcivescovo di Gaeta.

4 Nel merito sostenevache l atto di DONAZIONE in questione costituivauna DONAZIONE modale della quale, in assenza diespressa previsione, non poteva chiedersi la riso-luzione per inadempimento, e comunque deduce-va l inammissibilit della domanda, essendo sta-to donato solo il fondo sul quale poi l Istitutoaveva eretto il fabbricato a proprie sentenza depositata il 7 aprile 1993 il Tribu-nale, qualificata la DONAZIONE come DONAZIONE re-muneratoria e modale, rigettava la domanda prin-cipale degli attori e, ritenuto che in ordine alledomande subordinate fosse operante la clausolacompromissoria, rigettava anche sentenza veniva impugnata dai Ferraro el Istituto appellato resisteva e proponeva appelloincidentale perch , a correzione parziale dellamotivazione della sentenza, l atto di donazionefosse qualificato come atto a titolo oneroso. Nelgiudizio interveniva anche, per chiedere il rigettodel gravame principale, l Abbazia Territoriale diMonte Cassino che, nelle more, aveva acquistatola propriet dell immobile controverso a seguitodi un atto di DONAZIONE del 15 maggio esito la Corte di appello di Roma, con sen-GPARTE SECONDAGIURISPRUDENZA456I CONTRATTIn.

5 5/2000I singoli contratti: donazioneDONAZIONE E VINCOLODI DESTINAZIONE DEL BENE DONATO tenza del 31 gennaio 1996, riformando la decisio-ne impugnata accoglieva la domanda propostadai Ferraro e dichiarava inefficace la donazionedi cui al rogito del 23 giugno Corte, per quanto qui interessa, rilevava cheper la qualificazione della DONAZIONE in questionecome remuneratoria o meno, occorreva interpre-tare l atto del 23 giugno 1967 in stretta correla-zione logica con la convenzione intervenuta nelgiugno 1960, con la quale mons. Ferraro si eraimpegnato a cedere all Istituto Sorelle della Mi-sericordia il complesso immobiliare in questione,mentre l Istituto si era obbligato: a) a corrispon-dere a mons. Ferraro, per l usufrutto del fondo eper la sua qualifica di direttore, la somma di L. 1all anno; b) ad esonerare mons. Ferraro dalle tas-se e dalle imposte gravanti sul fondo; c) a siste-mare, migliorare e recintare il fondo, al duplicescopo di renderlo pi utile alla casa di riposo e diintonarlo all indole religiosa dell opera; d) a cu-stodire la casa di campagna di mons.

6 Ferraro; e) acorrispondere allo stesso monsignore il vitto e adassisterlo obblighi, secondo la Corte di appello, noncostituivano, nella struttura dell atto di donazio-ne, servizi resi o da rendere in funzione dei qualisarebbe stata posta in essere la DONAZIONE , poich la corresponsione di una lira all anno era simbo-lica, e l esonero dal pagamento di tasse ed impo-ste era conseguenziale alla cessione gratuita delfondo. Cos pure l obbligo dell Istituto di siste-mare il fondo e di costruire un muro di cinta erafinalizzato a migliorare il fondo che sarebbe sta-to poi donato, mentre l obbligo di custodire la ca-sa limitrofa di mons. Ferraro era di contenuto tal-mente modesto da non potersi inquadrare comeremunerazione della DONAZIONE , e l ulteriore ob-bligo di corresponsione del vitto rientrava neltrattamento che la casa di riposo avrebbe istitu-zionalmente riservato anche agli altri sacerdotiivi ricoverati. Peraltro, l argomento risolutivo perl esclusione della funzione remuneratoria delladonazione in questione era che lo scopo principa-le del relativo atto non era quello di rimunerarel Istituto donatario delle prestazioni di cui agliobblighi assunti con la convenzione citata, masolo quello di realizzare una casa di riposo quanto riguarda la natura della clausola con-tenuta nell atto di DONAZIONE , in forza della qualeera stato convenuto che la DONAZIONE era sottopo-sta alla condizione che l immobile donato con-servasse in perpetuo la destinazione a casa di ri-poso per i vecchi, soprattutto sacerdoti o loro pa-renti, la corte riteneva che si trattava di una verae propria condizione risolutiva del contratto didonazione.

7 Rilevava infatti anzitutto che sul pia-no letterale l uso del termine condizione in un at-to pubblico rogato da notaio non pu ritenersi ca-suale ed improprio. Inoltre, esaminando in strettacorrelazione la convenzione del 1960 e l attopubblico di DONAZIONE si desumeva che non sitrattava di onere o modus, in quanto da tali attiemergeva che la volont del donante non eraquella di beneficare l istituto donatario con l at-tribuzione gratuita del bene donato, poich laconservazione in perpetuo della destinazione didetto bene costituiva per le parti, e specialmenteper il donante, il motivo unico e determinantedell atto di liberalit , essendo questo strumentaleal raggiungimento dello scopo di conservare ladestinazione voluta, e non la Corte rilevava che un ipotetica (ma nonprospettata) illiceit della condizione apposta al-la DONAZIONE in questione, per contrariet all or-dine pubblico, cui sarebbe conseguita la nullit della condizione stessa ex art.

8 1354 Codice civi-le, non poteva essere presa in considerazione,non essendo tale nullit rilevabile d ufficio. Ed inproposito occorreva richiamare l indirizzo giuri-sprudenziale della Suprema Corte secondo cui larilevabilit d ufficio della nullit di un contratto,sancita dall art. 1421 Codice civile, trova il suolimite nel principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato, nel senso che opera so-lo quando si chiede in giudizio l applicazione delcontratto, cio si faccia valere una pretesa fonda-ta su di esso, non potendo il giudice dichiarared ufficio una nullit che presupponga l eserciziodi un azione diversa da quella la cassazione di tale sentenza l Abba-zia Territoriale di Monte Cassino e l Istituto So-relle della Misericordia, con ricorso fondato suun unico ampio motivo articolato in diverse cen-sure, illustrate anche con e Maria Teresa Ferraro resistono della decisioneDenunziando la violazione e falsa applicazionedegli artt.

9 770 e ss. e 1362 e ss. Codice civile,nonch l omessa e/o insufficiente e/o contraddit-toria motivazione della sentenza gli enti ricorren-ti sostengono anzitutto che la Corte di appelloavrebbe escluso la natura di DONAZIONE remunera-toria dell atto in esame soffermandosi su elemen-ti del tutto irrilevanti, come l esonero dal paga-mento delle tasse, la corresponsione di una solalira all anno, la sistemazione del fondo, la custo-dia della casa del donante, ecc., confondendo intal modo il contratto a prestazioni corrispettivecon la DONAZIONE remuneratoria che, essendo pursempre una DONAZIONE , esclude la possibilit dirapportare il valore del donato a quello del servi-zio ricorrenti censurano poi anche quella parte del-la sentenza impugnata con la quale il giudice diappello ha ritenuto di ravvisare, in una clausoladell atto di DONAZIONE , una condizione risolutiva,in base ad argomentazioni di cui sostengono l er-roneit.

10 In particolare sarebbe irrilevante l usodel termine condizione da parte del notaio rogan-te, non potendo il giudice essere vincolato dallaqualificazione data al rapporto dalle parti con-traenti, ancorch sotto la guida di un notaio. Cos pure sarebbe erroneo, secondo i ricorrenti, desu-mere la natura di condizione risolutiva della clau-sola in questione dal fatto che la volont del do-nante non era quella di beneficiare l istituto do-natario, in quanto la conservazione in perpetuodella destinazione del bene donato costituiva perle parti il motivo unico e determinante. Se ancheGPARTE SECONDAGIURISPRUDENZA457I CONTRATTIn. 5/2000queste considerazioni fossero esatte in linea difatto, la Corte non avrebbe considerato che lacondizione sempre costituita da un fatto esternoal negozio, anche quando ha natura potestativa,nel senso che l efficacia di questo viene subordi-nata ad un accadimento che resta comunque futu-ro ed incerto, e giammai ad una prestazione insenso Corte avrebbe dovuto invece considerare piut-tosto che il modus privo dell elemento dell in-certezza, e consiste in un comportamento obbli-gatorio, poich concretizza un vero e proprioadempimento di una prestazione.


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