Example: confidence

Il recesso del socio nelle società di persone - utifar.it

Il recesso l esercizio di un diritto pote-stativo, integrante una dichiarazione divolont unilaterale e recettizia, da por-tare a conoscenza degli altri soci, purnon essendo prevista e richiesta la loroaccettazione: cos si pronunciava il Tri-bunale di S. Maria Capua Vetere recesso diventa operativo per effettodella sola manifestazione di volont delsocio recedente: cos la Corte di cassa-zione con Sentenza del 30 Maggio tre ipotesi che legittimano il diritto direcesso nelle societ di persona, quindianche titolari di farmacie sono: Quando la societ contratta a tempoindeterminato o per tutta la vita diuno dei soci (ipotesi piuttosto re-mota), il socio pu recedere senzamotivazione alcuna, ma il recessodeve essere comunicato agli altri socicon un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso è l’esercizio di un diritto pote-stativo, integrante una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia, da por-tare a conoscenza degli altri soci, pur

Tags:

  Dichiarazione, Di dichiarazione, Recesso

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Il recesso del socio nelle società di persone - utifar.it

1 Il recesso l esercizio di un diritto pote-stativo, integrante una dichiarazione divolont unilaterale e recettizia, da por-tare a conoscenza degli altri soci, purnon essendo prevista e richiesta la loroaccettazione: cos si pronunciava il Tri-bunale di S. Maria Capua Vetere recesso diventa operativo per effettodella sola manifestazione di volont delsocio recedente: cos la Corte di cassa-zione con Sentenza del 30 Maggio tre ipotesi che legittimano il diritto direcesso nelle societ di persona, quindianche titolari di farmacie sono: Quando la societ contratta a tempoindeterminato o per tutta la vita diuno dei soci (ipotesi piuttosto re-mota), il socio pu recedere senzamotivazione alcuna, ma il recessodeve essere comunicato agli altri socicon un preavviso di almeno 3 mesi.

2 Quando sussiste una giusta a dire, ai sensi dell articolo 2285del Codice Civile, quando il recesso una reazione ad inadempimenti alleobbligazioni derivanti dal contrattosociale posti in essere dagli altri giustifica il recesso , invece, ilmero disaccordo tra i soci .Il recesso delsocio nelle societ di personeAnalisi dell Istituto delrecesso e dellarecente risoluzionen 64 del 25 Febbraio 2008di Marino Mascheroni Consulente Fiscaleprimo pianoDiritto civilenuovoCollegamento15 Quando si verifica il caso stabilito nelcontratto Tribunale di Milano Sez^ 8 civile, Sen-tenza 17 febbraio 2004 n 1870 cos af-fermava L indagine in tema di giustacausa di recesso ex articolo 2285 vanecessariamente ricondotta alla altruiviolazione di obblighi contrattuali, ov-vero alla violazione dei doveri di fedelt ,lealt.

3 Diligenza o correttezza inerentialla natura fiduciaria del rapporto sotto-stante, con la conseguenza che il recessodel socio di una societ di persone pu ritenersi determinato da giusta causasolo quando costituisca una legittimareazione ad un comportamento degli al-tri soci obiettivamente, ragionevolmenteed irreparabilmente pregiudizievole delrapporto fiduciario. L art. 1372 prevede che il contrattopossa essere sciolto solamente per mu-tuo consenso o nei casi stabiliti dallalegge. Uno di questi casi, che presentanosempre il carattere dell eccezionalit (al-trimenti verrebbe meno la forza vinco-lante del contratto), il recesso del socioprevisto dall art.

4 2285 , vale a dire lafacolt attribuita al singolo partecipantedi sciogliersi unilateralmente dal vincoloche lo unisce agli altri recesso dunque un istituto di carat-tere eccezionale e, come tale, mantiene lasua configurazione nel contratto di so-ciet di persone , dove consentito soloin determinate ipotesi. Il socio pu rece-dere liberamente previo preavviso di tremesi come visto, solo quando la societ sia contratta a tempo indeterminato oper tutta la vita di uno dei soci; se invecela societ contratta a tempo determi-nato il recesso consentito soltantoquando sussista una giusta causa oquando ricorra un ipotesi indicata comecausa possibile di recesso dal legge media quindi fra due esigenze:da un lato si vuole tutelare la libert in-dividuale, evitando la perpetuit del vin-colo contrattuale e nel contempo garan-tire la libert di iniziativa economica vistanel suo aspetto negativo come rinunciaad una attivit economica gi intrapresacon altri.

5 Dall altra si vuole assicurarestabilit all assetto societario, evitandoche il soggetto possa arbitrariamente epretestuosamente ritirarsi dalla compa-gine sociale, compromettendone il rag-giungimento delle finalit o la stessa esi-stenza. Conseguenza del recesso infattila liquidazione delle quote al sociouscente, la quale si traduce in un esborsofinanziario che tanto pi elevato,quanto pi consistente l entit della par-tecipazione ed in una societ di farmaci-sti non ammontare solitamente di considerato nullo l accordo che stabi-lisce che il socio possa rinunciare pre-ventivamente al diritto di recesso nelleipotesi dell art.

6 2285; sono per contromodificabili contrattualmente le moda-lit relative al suo esercizio, come adesempio la durata del termine di preav-viso, a condizione che queste non com-portino in pratica una soppressione delladifesa del giusta causaStabilire in concreto quando sussista unagiusta causa di recesso una questione dinon facile giurisprudenza prevalente, interpretandoin modo restrittivo il concetto di giustacausa ( cos come peraltro avviene per altricontratti quali quello di lavoro, di mandato,di apertura di credito e simili), ha ritenuto didoverla identificare in tutti quei fatti ricon-ducibili alla violazione di obblighi contrat-tuali, e di fedelt , di diligenza e correttezza,incidenti sulla natura fiduciaria del rap-porto.

7 Il recesso diventa quindi una giusti-ficata reazione ad un comportamento ille-gittimo degli altri soci, condotta che vienea minare il rapporto fiduciario sul quale sibasano le societ di persone . Partendo daqueste premesse si considerato insuffi-ciente a determinare una giusta causa di re-cesso sia il disaccordo su una qualsiasi pre-tesa, anche se fondata, sia un qualunquepretestuoso motivo di dissenso. Si quindi stabilito che il diritto di recessopossa essere esercitato in presenza di unareiterata violazione da parte del socio -am-ministratore dell obbligo di rendere contodella gestione sociale e dell andamento eco-nomico della societ.

8 Cos anche nel caso diemarginazione costante di alcuni soci am-ministratori, effettuata tramite l affida-mento di lavori meno importanti e pi in-grati, il rifiuto di porre a loro disposizione lescritture contabili, l assunzione di decisionidi rilievo per l azienda al di fuori di preven-tive consultazioni. La giusta causa di recesso stata anche riconosciuta nell ipotesi che ilsocio venga senza motivo escluso dalla ge-stione degli affari sociali. Parimenti nel casodi gravi irregolarit nelle tenuta delle scrit-ture contabili da parte di altro socio am-ministratore, in concomitanza con un at-tivit sociale irrimediabilmente passiva.

9 Si considerata giusta causa il fatto che l al-tro socio abbia subito protesti di assegnibancari e di vaglia cambiari all epoca dottrina ha ampliato la casistica riguar-dante la ricorrenza della giusta causa di re-cesso, non limitandola agli inadempimentie alle scorrettezze degli altri soci, facendovirientrare altri fatti rilevanti di carattere og-gettivo, riguardanti il soggetto ricorrenza di un giusta causa di recesso stata identificata nell esistenza di un dis-sidio insanabile fra i soci che si riflettesulla gestione dell impresa, ostacolando intal modo il conseguimento dell anche nel caso di modifiche essenzialial contratto di societ deliberate a maggio-ranza, quando questo ammesso dall attocostitutivo.

10 Se si cambiano infatti gli aspettiessenziali del rapporto societario, mutandoradicalmente le regole del gioco, non si vedeperch non concedere al socio dissenzientel uscita dalla societ , come per altro di-sposto per le societ di capitali nelle ipotesiindicate dall art. 2437 ad una societ di farmacistiquando viene modificata unilateralmente lapossibilit degli eredi di subentrare nellaprimo pianoDiritto civilenuovoCollegamento16primo pianoDiritto civilenuovoCollegamento17compagine sociale a causa di situazioni che impediscono una pro-secuzione proficua dell attivit socialesono state indicate come giustificazionedell uscita volontaria del socio , quali laperdita in misura notevole dei conferi-menti, la trascuratezza o l incapacit degliamministratori, la condotta immorale deisoci.


Related search queries