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IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE …

1 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLEPLUSVALENZE IMMOBILIARIart. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti danon pi di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secon-do gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all atto della ces-sione esu richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplinadi cui all articolo 67 comma 1 lettera b del testo unico delle imposte sui redditi,di cui alDPR22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, SULLE plusva-lenze realizzatesi applica un IMPOSTA sostituiva dell IMPOSTA sul reddito del12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede ancheall applicazione e al versamento dell IMPOSTA SOSTITUTIVA della plusvalenza di cuial precedente periodo, ricevendo la provvista dal notaio comunica altres all Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni dicui al primo periodo, secondo le modalit stabilite con provvedimento del diret-tore della predetta caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili nelle ipotesi consideratedall'art.

1 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI art. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266 496.In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da

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1 1 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLEPLUSVALENZE IMMOBILIARIart. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti danon pi di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secon-do gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all atto della ces-sione esu richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplinadi cui all articolo 67 comma 1 lettera b del testo unico delle imposte sui redditi,di cui alDPR22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, SULLE plusva-lenze realizzatesi applica un IMPOSTA sostituiva dell IMPOSTA sul reddito del12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede ancheall applicazione e al versamento dell IMPOSTA SOSTITUTIVA della plusvalenza di cuial precedente periodo, ricevendo la provvista dal notaio comunica altres all Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni dicui al primo periodo, secondo le modalit stabilite con provvedimento del diret-tore della predetta caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili nelle ipotesi consideratedall'art.

2 67 primo comma lett. b del TUIR di cui al DPR. 917/1986, la plusvalen-za (cio la differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione aumentato di ognialtro costoinerente ed il prezzo di rivendita) costituisce reddito imponibile equindi deve essere denunziata nella dichiarazione dei alternativa, dal 1 gennaio 2006 l'art. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) consente di assoggettare tale plusvalenza a un'im-posta SOSTITUTIVA sul reddito pari al 12,50% con conseguente venire meno del-l'obbligo della sua denuncia nella dichiarazione dei soggettivoIl cedente deve essere un soggetto IRPEF che non agisce nell'esercizio di im-presa e/o professione per il quale la plusvalenza realizzata costituisca un reddi-to diverso. Infattila norma in oggetto fa espresso riferimento all'art.

3 67 del TUIR norma che a sua volta disciplina i diversi ossia i redditi assoggettatiad IMPOSTA sul reddito delle persone fisiche che non costituiscano redditi di ca-pitale ovvero che non siano conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di im-prese commerciali o da societ in nome collettivo e in accomandita pertanto escluse dall'applicazione di detta disciplina:- le cessioni nelle quali cedente sia una societ di capitali, una societ coopera-tiva, un ente pubblico o comunque un ente che sia soggetto ad IRES;- lecessioni nelle quali cedente sia un soggetto che agisca nell'esercizio dellapropria attivit di impresa o professionale (ad esempio un imprenditore indivi-duale: in questo caso infatti la plusvalenza costituisce reddito di impresa).Presupposto oggettivoOggetto di cessione debbono essere i beni considerati nell'art.

4 67 primo commalett. b del TUIR norma espressamente richiamata dall'art. 1 comma 496 legge266/2005 e precisamente:a) i fabbricati di ogni tipo e con qualsiasi destinazione acquistati o costruiti danon pi di cinque anni, esclusi:- quelli acquisiti per successione o donazione;2- le unit immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tral'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione princi-paledel cedente o dei suoi familiari;b) i terreninonsuscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti ur-banistici vigenti al momento della cessione, acquistati da non pi di cinque anni,esclusi, peraltro, quelli acquisiti per successione o donazione;c) i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbani-stici vigenti al momento della cessione, in ogni caso (a prescindere dal titolo diacquisto e dagli anni trascorsi dall'acquisto e quindi anche quelli acquisiti persuccessione o donazione ed anche quelli acquistati da pi di cinque anni).

5 Presupposto contrattualeDeve trattarsi di cessioni a titolo oneroso e risultanti da atto notarile (attopu b-blico o scrittura privata autenticata).Non si applica alledonazioni e disciplina in oggetto deve ritenersi applicabile sia alle cessioni della pienapropriet che di diritti reali limitati (nuda propriet ,usufrutto, uso).Per potersi avvalere della disciplina in oggetto, il cedente deve farne espressarichiesta alnotaio all'atto della richiesta dovr risultare con apposita clausolada inserire nell mancanza di una espressa manifestazione di volont del cedente, torner applicabile la disciplina invece necessaria l'indicazione in atto della plusvalenza, essendo suffi-ciente la semplice richiesta. Tuttavia tale indicazione potr essere opportuna aifini della liquidazione della IMPOSTA dovuta.

6 Al riguardo potrebbe essere oppor-tuna l'allegazione all'atto di un apposito prospetto sottoscritto per approvazionedal cedente dal quale risultino tutti i dati necessari per il calcolo della plusvalen-za e quindi della IMPOSTA seguito della richiesta del cedente ilnotaio provvede:a)all'applicazione dell' IMPOSTA SOSTITUTIVA sulla plusvalenza dichiarata dal ce-dente medesimo;b)al versamento di detta IMPOSTA SOSTITUTIVA ricevendo provvista dal cedente;per detto versamento dovr essereutilizzato il modello F24 e il codice tributo1107 denominato IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE realizzate dalla cessionea titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non pi di cinque anni edi terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanisticivigenti al momento della cessione ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n.

7 266art. 1 comma 496;c)a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione secondo lemodalit stabilite con provvedimento del direttore della predetta 'attivazione della disciplina, oltre agli effetti diretti sulla tassazione della plusva-lenza, nel senso di consentire tale tassazione mediante un' IMPOSTA sostitutivadel reddito pari al 12,50%, produce altri effetti: infatti l'art. 1 comma 495 se daun lato prevede l'attivazione di controlli straordinari SULLE compravendite immobi-liari da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, dall'altro l' comma 498 prevede che questi controlli straordinari come gli accertamenti in-duttivi ai fini delle imposte sui redditi non possono essere effettuati se i contri-buenti si avvalgono della disciplina in della plusvalenzaLa disciplina dettata dall'art.

8 68 primo comma TUIR il quale stabilisce che laplusvalenza di cui all'art. 67 primo comma lett. b alla quale dal 1 gennaio 2006pu applicarsi la IMPOSTA SOSTITUTIVA del 12,50%, costituita dalla differenza tra:- i corrispettivi percepiti nel periodo di IMPOSTA (trattandosi di IMPOSTA sostitutivadeve ritenersi che anche nel caso di vendita con prezzo dilazionato,da pagarsiin pi periodi di IMPOSTA vada comunque considerato l'intero prezzo convenuto);- il prezzo di acquisto o il costodi costruzione;- ogni altro costo inerente al bene ceduto (spese notarili, spese per mediazione,spese per interventi edilizi).Testo Unico Imposte dei redditi (TUIR)DPR 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 67- Redditi diversi1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non so-no conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o dasociet in nome collettivo e in accomandita semplice, n in relazione alla qualit di lavoratore dipendente:a) le plusvalenzerealizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione diopere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, deiterreni e degli edifici;b) le PLUSVALENZE realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobiliac quistati o costruiti da non pi di cinque anni, esclusi:- quelli acquisiti per successione o donazione.

9 - le unit immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tral'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione princi-pale del cedente o dei suoi familiari;- nonch in ogni caso le PLUSVALENZE realizzate a seguito di cessioni a titoloo-neroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumentiurbanistici vigenti al momento della cessione;(omissis)


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