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INDENNITA’ DI TRASFERTA, ORE DI VIAGGIO, …

1 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROASSOCIAZIONE NAZIONALEC onsiglio Provinciale di NapoliCONSULENTI DEL LAVOROU nione Provinciale di NapoliVia A. De Gasperi n 5580133 NapoliProt. n 780/22 Circolare N 6/2010 Marzo 2010A tutti i colleghi (*)INDENNITA DITRASFERTA,OREDIVIAGGIO,TRATTAMENTOCONT RIBUTIVO E FISCALE: UN INTERPELLO INTERESSANTE MA EMESSO INDIFETTO DI GIURISDIZIONE E NON CONDIVISIBILE. ORA ATTENDIAMOANCHE IL PARERE DELLA FONDAZIONE STUDI DEL NOSTRO Ministero del Lavoro, nello svolgimento delle proprie funzioni interpretative edesplicative di disposizioni normative previste dall art. 9, comma 1, del D. , intervenuto in materia di trasferta con tre recentissime risposte autorevoli indicazioni, ad effetto parzialmente immunizzante2,ci offrono lo spunto peruna disamina di alcune forme di esercizio sia delloius variandiex art.

1 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIAZIONE NAZIONALE Consiglio Provinciale di Napoli CONSULENTI DEL LAVORO …

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1 1 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROASSOCIAZIONE NAZIONALEC onsiglio Provinciale di NapoliCONSULENTI DEL LAVOROU nione Provinciale di NapoliVia A. De Gasperi n 5580133 NapoliProt. n 780/22 Circolare N 6/2010 Marzo 2010A tutti i colleghi (*)INDENNITA DITRASFERTA,OREDIVIAGGIO,TRATTAMENTOCONT RIBUTIVO E FISCALE: UN INTERPELLO INTERESSANTE MA EMESSO INDIFETTO DI GIURISDIZIONE E NON CONDIVISIBILE. ORA ATTENDIAMOANCHE IL PARERE DELLA FONDAZIONE STUDI DEL NOSTRO Ministero del Lavoro, nello svolgimento delle proprie funzioni interpretative edesplicative di disposizioni normative previste dall art. 9, comma 1, del D. , intervenuto in materia di trasferta con tre recentissime risposte autorevoli indicazioni, ad effetto parzialmente immunizzante2,ci offrono lo spunto peruna disamina di alcune forme di esercizio sia delloius variandiex art.

2 2103 , siadel potere direttivo ex art. 2104 relativamente al luogo di svolgimento dellaprestazione che i datori di lavoro, nostri Assistiti, quotidianamente esercitano eche, sovente, generano problematiche giuslavoristiche e materia di adempimento delle obbligazioni, gi il legislatore del 1942 - a mezzo dell articolo1182 - suggerisce di inserire nella convenzione (id. contratto) il luogo nel quale laprestazione deve essere eseguita, provvedendo in mancanza alla individuazione dellostesso per talune materia di lavoro statol articolo 1 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 152/19973arendere obbligatorio quello che gi risultava opportuno. La disposizione normativa inquestione, infatti,obbliga il datore di lavoro, sia pubblico sia privato,a fornire entro 30giorni dall assunzione- una serie di informazioni fra le qualil'indicazione del luogo dilavoro del potest datoriale modificatrice del luogo della prestazione del lavoratore siestrinseca, prevalentemente, nelle forme della trasferta e del trasferimento.

3 Atali peculiari modus si suole affiancare anche la categoria dei cosiddetti lavoratoritrasfertisti che, mutatis mutandis, rappresentano un tertium chenon esiste nel nostro diritto oggettivo una definizione di tali trespecies,occorre avere riguardo a ci che la giurisprudenza ha, insubiecta materia, tale proposito, nonostante la ormai venticinquennale esistenza, senz altro ben riassuntivadi quanto finora sostenuto la differenziazione fra trasferta e trasferimento operata dallasentenza diCassazione civile, sezione lavoro, n 6143 del tale precedente di legittimit si legge che: mentreil trasferimento del lavoratoresubordinato costituito dal definitivo mutamento del luogo in cui normalmentesvolta la prestazione lavorativa e rappresenta l'estrinsecazione del poteredell'imprenditoredi richiedere - ove sussistano comprovate ragioni, tecniche, organizzative eproduttive (art.)

4 2103 ) - che il lavoratore adempia la sua obbligazione in una diversa unit produttiva, alla quale viene quindi assegnato senza previsione di durata e quindi con caratteredi stabilit ,la trasfertainveceimplica uno spostamento, non definitivo bens provvisorioe temporaneo, del luogo della prestazione lavorativa per soddisfare esigenze di1 Trattasi degli interpelli 13, 14 e 15 del 2 aprile , l adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli esclude l applicazione delle relative sanzionipenali, amministrative e civili (art. 9 comma 2 124/2004).3Il D. Lgs. 152/1997 rappresenta l attuazione italiana della direttiva 91/533/CEE concernente l obbligo del datore dilavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o rapporto di contingentee costituisce estrinsecazione del potere di direzione aziendale(art.

5 2104 ) cui il lavoratore soggetto .L attualit di tale posizione giurisprudenziale corroborata dalla pi recente giurisprudenza dilegittimit fra le quali,ex multis,possiamo citare lasentenza n 7350 del dellaSezione lavoro, nella quale viene ulteriormente ribadito il principio che: il trasferimento una modifica di sede di lavoro definitiva, mentrela trasferta una modifica di sedeprovvisoria .Per quanto attiene, infine, la terza ed ultima fattispecie menzionata, la categoria dei lavoratori trasfertisti ,ai quali sebbene non con un richiamo esplicito si riferiscel articolo 51 comma 6 del 917/86(cosiddetto ), , ancora una volta, lagiurisprudenza di annata a fornircene un'esauriente e attuale definizione. Infatti, la sentenzadellaCassazione civile, sezione lavoro, n 818 del che lacaratteristica pregnante dei lavoratoride quo rappresentata dalla sede di lavoro che, adifferenza di quanto previsto per la generalit dei dipendenti, rappresentata dal luogodove di volta in volta il medesimo chiamato ad espletare la sua attivit , sempre chetale modalit della prestazione lavorativa risulticontrattualmente pattuita,non essendosufficiente il semplice temporaneo e provvisorio spostamento del lavoratore.

6 O meglio, come precisato nella precedente sentenza di Cassazione civile sezione lavoro n 5648 del , la predetta categoria di lavoratori ricorre tutte le volte che: in basealle norme contrattuali e alle concrete vicende del rapporto, risulti che il contratto dilavoro abbia come specifico oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa inluoghi singoli sempre diversi, senza che vi sia una predeterminazione del luogo dellaprestazione medesima e, quindi, non ricorrano i requisiti spaziali e temporali tipicidella trasferta .In sostanza, trattasi dei lavoratori tenuti a svolgere, per contratto, la loroprestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e ,in nuce,i lavoratori senza fissa sede di lavoro , quelli che potremmo definire ilavoratori clochards .Per effetto di quanto finora evidenziato, emerge che esclusi i lavoratori trasfertisti nei quali,come detto, manca l'individuazione di una sede di lavoro prestabilita - il potere di variare illuogo di svolgimento dell attivit lavorativa da parte del datore di lavoro limitato in manieradifferenziata a seconda che il lavoratore debba essere inviato in trasferta ovvero ultimocaso,ilpenultimoalineadell trasferimento del lavoratore dipendente da un unit produttiva ad un altra al verificarsi di comprovate ragioni tecniche, organizzative eproduttive , il cui onere probatorio grava in virt del principio generale contenutonell art.

7 2697 sul datore di ragioni generatrici possono anche non essere esplicitate nel medesimo atto che dispone iltrasferimento del lavoratore, essendo ex contrario necessario che le stesse siano portate aconoscenza del lavoratore a seguito di eventuale richiesta dello ,l'insussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative eproduttive, accertata necessariamente per via giudiziaria6,determiner la inefficaciasopravvenuta del provvedimentocon contestuale reinserimento del lavoratore interessatonell unit produttiva di limite legale imposto al trasferimentodi un lavoratore quello previstodall art. 22 dello Statuto dei lavoratoriil quale pur in presenza di comprovate ragionitecniche, organizzative produttive -subordinail trasferimento dall'unit produttiva deidirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all articolo 19, dei candidati edei membri di commissione interna al previo nulla osta delle associazioni sindacali diappartenenza.

8 Nel caso, ex adverso, della trasfertala potest datoriale non sottoposta a limitiprecisi8e, conseguentemente, il rifiuto immotivato del lavoratore configura unamancanza agli obblighi di fedelt e diligenza sullo stesso gravanti che potr essere4 Prevedendo - al successivo ultimo comma - la nullit di eventuali patti Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n 9290 del , attesa l'immediata operativit del provvedimento di trasferimento, non potr che essere una procedura di urgenzaex art. 700 veda nota salvi- ovviamente - i casi di illiceit della causa ex art. 1343 di un provvedimento disciplinare, nel rispetto della procedura ex art. 7 dellalegge 300 , cos , in evidenza le caratteristiche precipue delle tre differenti vicende modificative delluogo di svolgimento della prestazione lavorativa, ora necessario mettere in risalto leprincipali problematiche giuslavoristiche e fiscali che emergono con frequenza in materia di trasferta e che hanno rappresentato l oggetto degli interpelli in a:a)esatta qualificazione delle ore di viaggio durante la trasferta;b)il trattamento contributivo e fiscale da riservare alle indennit economiche ordine al primo punto, occorre tenere presente che nel concetto di orario di lavoro , la cuidefinizione contenuta nell articolo 1, comma 2 sub lettera a) del D.

9 Lgs. 66/2003, compreso qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizionedel datoredi lavoro e nell esercizio della sua attivit o delle sue funzioni .Il successivo articolo 8 comma 3esclude (va) espressamente dal computo di orario di lavoro iperiodi di cui all articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923 n 1955 e di cui all articolo 4 delregio decreto 10 settembre 1923 n. 1956 (id:tempo impiegato per recarsi al posto dilavoro), prevedendo la non retribuibilit dei periodi verbo esclude(va) utilizzato non a caso - al tempo imperfetto deriva dal fatto chele disposizioni menzionate sono state abrogate con decorrenza dal dall articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 179 , quindi, per effetto del mancato raccordo fra le citate disposizioni normative ( comma 3 D. Lgs. 66/2003 e art.)

10 1 comma 1 del D. Lgs. 179/2009),l esclusione del tempoimpiegato per recarsi sul posto di lavoro (id:tempo di viaggio) dal computodell orario di lavoro non pi sancita colmare questa mancanza di raccordo fra le normeut supra,soccorre ancora una volta - lagiurisprudenza con la sentenza Cassazione civile, sezione lavoro, n 5701 del nellaquale stato stabilito che: salvo diverse previsioni contrattuali10,il tempo impiegatogiornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta nonpu considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attivit lavorativa vera epropria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normaleorario di lavoro, cos da essere qualificato come lavoro straordinario,tanto pi che laindennit di trasferta in parte diretta a compensare il disagio psicofisico emateriale dato dalla faticosit degli spostamenti suindicati.


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