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ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE Documento per la consultazione Luglio 2018 _____ Si sottopone a consultazione pubblica lo schema delle ISTRUZIONI con le quali la UIF intende disciplinare la MATERIA delle COMUNICAZIONI oggettive dando prima attuazione all art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Le ISTRUZIONI sono rivolte alle banche, a Poste Italiane , agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Osservazioni e proposte potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data odierna in formato elettronico all indirizzo I contributi ricevuti oltre detto termine o con modalit diverse non potranno essere presi in considerazione.

ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE Documento per la consultazione Luglio 2018 _____ Si sottopone a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare

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1 ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE Documento per la consultazione Luglio 2018 _____ Si sottopone a consultazione pubblica lo schema delle ISTRUZIONI con le quali la UIF intende disciplinare la MATERIA delle COMUNICAZIONI oggettive dando prima attuazione all art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Le ISTRUZIONI sono rivolte alle banche, a Poste Italiane , agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Osservazioni e proposte potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data odierna in formato elettronico all indirizzo I contributi ricevuti oltre detto termine o con modalit diverse non potranno essere presi in considerazione.

2 Per agevolare l esame dei contributi, si invitano gli interessati a indicare precisamente i punti del documento a cui le osservazioni e le proposte si riferiscono. Un documento riassuntivo dei principali commenti ricevuti e delle valutazioni della UIF in merito sar pubblicato sul sito internet dell Unit . I partecipanti alla consultazione potranno chiedere che i propri commenti non siano pubblicati o lo siano in forma anonima (generici disclaimer di confidenzialit in calce alle COMUNICAZIONI inviate via e-mail non saranno considerati come richiesta di non divulgazione o di anonimato dei commenti). ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE Relazione illustrativa _____ 1.

3 Premessa Il documento che si sottopone a consultazione pubblica reca le ISTRUZIONI volte a dare attuazione alle previsioni in MATERIA di COMUNICAZIONI oggettive contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito il decreto ). Si fa riferimento, in particolare, all articolo 47, comma 1, del decreto, che sancisce l obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Viene in tal modo introdotta nell ordinamento italiano una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee e gi adottata in diversi altri Paesi a beneficio delle Financial Intelligence Unit.

4 Il patrimonio informativo derivante dalle COMUNICAZIONI oggettive costituir una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla UIF per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio. Le ISTRUZIONI in consultazione individuano, in coerenza con gli assessment nazionali e internazionali sui rischi, le categorie di operazioni interessate e dei soggetti destinatari del provvedimento; definiscono modalit e periodicit di inoltro dei dati e il relativo schema segnaletico; regolano i casi in cui i destinatari non sono tenuti a effettuare sulle stesse operativit ricomprese nel flusso delle COMUNICAZIONI oggettive anche la segnalazione di operazioni sospette.

5 Si illustrano di seguito le principali scelte regolamentari effettuate. 1. Scelte regolamentari Lo schema di provvedimento, tenendo conto degli esiti della Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi, dell Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei risultati degli approfondimenti effettuati dalla UIF, individua le operazioni in contante quale categoria a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoposta pertanto ai nuovi obblighi di comunicazione. Sulla base delle esigenze informative della UIF stato introdotto un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni cumulate nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

6 In considerazione della tipologia di operazioni oggetto di comunicazione, il novero dei destinatari composto da banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonch banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare un punto di contatto centrale. Di rilievo la previsione volta a chiarire il rapporto tra le COMUNICAZIONI oggettive e le segnalazioni di operazioni sospette; vengono espressamente individuate le ipotesi in cui le COMUNICAZIONI oggettive escludono l obbligo di segnalazione dell operazione come sospetta. Tali ipotesi, riferite alla mancanza di marcate anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia, consentono di contemperare l esigenza di evitare inefficienti duplicazioni informative nei confronti della UIF, riducendo il rischio di segnalazioni di operazioni sospette motivate da intenti meramente cautelativi, con quella di portare in modo efficace e completo all attenzione dell Unit situazioni connotate da significative ragioni di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

7 Tale soluzione volta a ridurre, sia per gli operatori sia per le Autorit , adempimenti onerosi non giustificati dalla qualit dei risultati. Nella definizione dello schema segnaletico, allegato al provvedimento, stato scelto un formato coerente con quello adottato per il sistema di conservazione dei dati previsto dal 231/07. I dati richiesti devono essere inoltrati dai destinatari con periodicit mensile. In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate e in linea di continuit con le modalit previste per gli altri obblighi segnaletici, esse saranno acquisite dalla UIF per via telematica, attraverso il portale Infostat-UIF. In conformit di quanto previsto dalle disposizioni dirette ai soggetti vigilati dalla Banca d Italia in tema di organizzazione, procedure e controlli in MATERIA antiriciclaggio, poste in consultazione lo scorso aprile, l obbligo di trasmettere alla UIF COMUNICAZIONI oggettive incardinato sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessit di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza.

8 Il presente Provvedimento, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, sar pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito UNITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L ITALIA ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE IL DIRETTORE DELL UNIT DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche decreto antiriciclaggio, recante Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/CE) ; Visto l articolo 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

9 Visto il successivo comma 3 del citato articolo 47, in base al quale con ISTRUZIONI da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalit di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l invio di una comunicazione oggettiva esclude l obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell articolo 35 ; Tenuto conto che l articolo 49, comma 1, del citato n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a euro tra soggetti diversi vietato e stabilisce che pu essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane , istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all articolo 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

10 11 ; Avuti presenti l articolo 6, comma 4, lett. f), e l articolo 60, comma 1, del citato n. 231/2007, riguardanti rispettivamente le verifiche della UIF sugli obblighi di comunicazione previsti dal decreto stesso e le sanzioni per le relative violazioni; Considerato che, sulla base della Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta presso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, nonch degli approfondimenti effettuati dalla UIF, le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilit e anonimato degli scambi.


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