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Italia – Tribunale di Lecce Rinuncia a mandato …

Italia Tribunale di Lecce Rinuncia a mandato fiduciario e iscrizione nel Registro delle Imprese mandato fiduciario intestazione di quote a Rinuncia al mandato Registro delle Imprese iscrizione Il trasferimento di quote di a societ fiduciaria si configura come un vero e proprio mandato , in luogo di un pi generico negozio fiduciario, laddove: le parti abbiano cos qualificato il loro rapporto, i poteri at-tribuiti alla fiduciaria corrispondono a quelli propr di un mandatario, fatto obbligo alla fiduciaria di at-tenersi alle istruzioni del fiduciante, il contratto stipulato dalle parti non pu essere ceduto, e, infine, previsto un divieto di sostituzione.

Italia – Tribunale di Lecce Rinuncia a mandato fiduciario e iscrizione nel Registro delle Imprese Mandato fiduciario – intestazione di quote a s.r.l. – rinuncia al mandato

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1 Italia Tribunale di Lecce Rinuncia a mandato fiduciario e iscrizione nel Registro delle Imprese mandato fiduciario intestazione di quote a Rinuncia al mandato Registro delle Imprese iscrizione Il trasferimento di quote di a societ fiduciaria si configura come un vero e proprio mandato , in luogo di un pi generico negozio fiduciario, laddove: le parti abbiano cos qualificato il loro rapporto, i poteri at-tribuiti alla fiduciaria corrispondono a quelli propr di un mandatario, fatto obbligo alla fiduciaria di at-tenersi alle istruzioni del fiduciante, il contratto stipulato dalle parti non pu essere ceduto, e, infine, previsto un divieto di sostituzione.

2 Ne consegue che la societ fiduciaria mera intestataria di quote delle quali ha la sola propriet formale, mentre la propriet sostanziale resta in capo al fiduciante. Pertanto, la Rinuncia al mandato fiduciario atto unilaterale recettizio, non sottoposto alla forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che, mancando qualsivoglia effettivo trasferimento di propriet , pu essere iscritto nel Registro delle Imprese in quanto atto assimilabile agli atti di trasferimento di titoli iscrivibili ex art.

3 2470, II co., cod. civ. Tribunale di Lecce , Sez. Comm., V. Brancato, Pres., M. Oriando, G. Rel., G. Erede, 18 marzo 2008 [Soc. X c. Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce ] TESTO DELL ORDINANZA (omissis) 1. PREMESSA Il (nato a .. il ..) e (nato a .. il ..) stipulavano con spa X due distinti mandati fiduciari in forza dei quali conferivano incarico alla spa X di assumere a Vostro nome ed a sue esclusive spese l amministrazione fiduciaria dei titoli e valori della srl Z con sede in .., via .., del capitale di Rispettivamente, e erano proprietari di e Il contratto prevedeva espressamente l intestazione fidu-ciaria delle quote della spa X.

4 Riproduciamo il testo dell ordinanza dal suo originale. L ordinanza costituisce oggetto della Circolare di Assofiduciaria del 26 maggio 2008 che pu leggersi infra, 000. Il la spa X ha rinunciato ad entrambi i man-dati fiduciari, lamentando che i signori L. non hanno adem-piuto alle obbligazioni rinvenienti a loro carico, omettendo di versare le dovute commissioni . Con domanda , prot. n.., REA n.., la spa X ha chiesto di inserire nell elenco soci l annotazione della Rinuncia al mandato fiduciario da parte della societ fiduciaria X spa.

5 Il , il Registro delle Imprese ha respinto la domanda, in quanto l eventuale reintestazione dei diritti societari deve essere effettuata con atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, ai sensi della Lg. 310/93 . Con ricorso depositato il , la spa X chiedeva al Giudice del Registro di ordinare al Conservatore del Re-gistro delle Imprese la annotazione richiesta, trattandosi di semplice annotazione e non di trasferimento della titolarit delle quote in questione , aggiungendo che la necessit dell annotazione avvertita dalla scrivente.

6 Quale indefetti-bile esigenza di pubblicit che renda noto che il rapporto fiduciario ormai cessato pur in assenza di un ritrasferi-mento della titolarit delle quote a causa dell irreperibilit della controparte . Con decreto del , Il Giudice del Registro respingeva il ricorso, osservando che la intesta-zione fiduciaria di quote di srl realizza un negozio fiducia-rio in virt del quale il soggetto in posizione di fiduciario acquista la titolarit delle quote e si impegna a trasferirle al fiduciante su sua richiesta e riteneva quindi che la rinun-cia da parte del fiduciario al mandato fiduciario comporta necessariamente il trasferimento delle quote sociali in favo-re del fiduciante e conseguentemente deve essere realizzata nelle forme richieste dal codice civile.

7 Con ricorso ex art. 2192 la spa X chiedeva la ri-forma del decreto del Giudice del registro, osservando: - che al Registro delle Imprese precluso un con-trollo in ordine alla validit sostanziale dell atto di cui si chiedeva l annotazione - che il controllo preventivo di legittimit sostanzia-le va considerato non come la regola ma come l eccezione da applicarsi in casi particolari aventi rilevanti conseguenze nei confronti dei terzi (si pensi all acquisto della personalit giuridica, ov-vero alla sollecitazione all investimento propria dell emissione obbligazionaria o di un aumento di capitale )

8 - che la esclusione del controllo di validit dal no-vero dei poteri dell ufficio del registro coerente con il compito di garantire la tempestivit dell informazione (art. 86 legge 580/93) - che l art. 17 del contratto di mandato fiduciario prevede espressamente l esonero dall obbligo di ri-servatezza in tutti i casi in cui alla fiduciaria possa derivarne danno - che l art. 2189 comma 2 prevede il potere di controllare: o l autenticit della sottoscrizione o il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l iscrizione - che l art.

9 11 del dpr 581/95 specifica in cinque di-stinte lettere il contenuto dell indagine - che l espressione concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l iscrizione non pu esse-re estesa a profili di legittimit sostanziale - che la firma apposta in calce alla Rinuncia al manda-to era autenticata da notaio e che la Rinuncia stessa era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario - che il controllo preventivo di validit proprio del procedimento di omologazione degli atti societari ed demandato al Tribunale e non al registro delle imprese - che il Giudice del Registro non pu esprimere una valutazione sulla legittimit della Rinuncia ove la stessa non sia accompagnata dal trasferimento delle quote - che la Rinuncia un atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti non appena sia stato comuni-cato nelle norme di legge al destinatario - che la richiesta di annotazione della Rinuncia al mandato fiduciario risponde alla indefettibile esi-genza di rendere pubblico che il rapporto fiducia-rio

10 Ormai cessato prima e a prescindere dal ritra-sferimento della titolarit delle quote che attiene ad un momento successivo e che pu essere ritar-dato per irreperibilit della controparte - che le istruzioni per il deposito degli atti presso il Registro delle Imprese prevedono che vanno tra-scritti tutti gli atti preliminari di cessione tra i quali rientra anche la disdetta al mandato fiduciario trattandosi di retrocessione e cio di restituzione della titolarit della quota ferma restando sempre la propriet della stessa in capo alla cliente ( fiduciante) - che pur ove si dovesse ritenere illegittima la ri-nuncia da parte del fiduciario al mandato fiducia-rio senza il trasferimento delle quote, ci non giu-stifica il rifiuto di annotazione della relativa iscri-zione.