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1 1[IUS ]Risarcimento danniStrada comunale caduta danni-art. 2051 -responsabilit -concorso di colpa[ tribunale di Nola, Caterina Costabile, sentenza del 10 maggio 2010]Risarcimento danni caduta su marciapiede art. 2051 applicabilit -responsabilit concorso di colpa, art. 1227 chiamata in causa del terzo, art. viziedictio actionis-nullit dell atto per mancata trascrizione o allegazione attodi citazione termine per integrare notifica al procuratore costituito sanatoria-legittimatio ad causam attiva e passiva responsabilit dell ente proprietario dellastrada lavori dati in appalto custodia congiunta-casi di responsabilit esclusivadell appaltatore principio di estensione della domanda principale al terzo chiamato garanzia impropria garanzia propria-azione di regresso dell ente proprietario dellastrada-danno patrimoniale danno non patrimoniale danno biologico danno morale danno da ritardo lesioni micro permanenti criterio di liquidazioneNella Sentenza[Art.]
2 2051 ]>>..la responsabilit per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 sifonda non su un comportamento od un attivit del custode,ma su una relazioneintercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poich il limite della responsabilit risiedenell intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento delresponsabile, ma alle modalit di causazione del danno,si deve ritenere che, in tema diripartizione dell onere della prova, all attore compete provare l esistenza del rapportoeziologico tra la cosa e l evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovr provarel esistenza di un fattore, estraneo allasua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quelnesso causale e, cio.
3 Un fattore esterno (che pu essere anche il fatto di un terzo o dellostesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell imprevedibilit edell eccezionalit . Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dallacosa in custodia, ed il danno, esso pu , tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensidell art. 1227, comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilit deldanneggiante secondo l incidenza della colpa del [ ]>>..sulla sostanziale base di un principio di autotutela, non si pu pretendere diimputare ad altri eventi dannosi che derivano in maggiore o minore misura dalla propriadisattenzione (.)
4 Non pare inopportuno evidenziare a questo punto come, in tema dirisarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsidell'evento dannoso-ipotesi regolata dall'art. 1227, comma 1, rilevabiled'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione insenso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell'aggravamento del - dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal comma 2della medesima disposizione* * *REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoTRIBUNALE di NOLAIl tribunale di NOLA, II sezione civile, in composizione monocratica nellapersonadella Caterina Costabile,ha pronunciato la seguenteSENTENZA nella causa n.
5 774/2001 in materia di responsabilit extracontrattuale,vertenteTRAM eviox,rappresentatoe difesodagli , in virt di mandato a marginedell atto di citazione(attore)CONTROC omune di Xxxx,in persona del legale rappresentante , rappresentato e difesodall forza di mandato in calce alla copia notificata dell atto di citazione(convenuto)ETizioxSxx,rappresen tatoe difesodall forza di mandato in calce alla copianotificata dell atto di chiamata in causa(terzo chiamato)CONCLUSIONI:come da verbale di udienza del DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONECon atto di citazione ritualmente notificatoMevioxconveniva dinanzi a questoTribunale il Comune diXXXXper sentirlo condannare al risarcimento dei danni subitia seguito di caduta avvenuta in data verso le ore 23:30circaalla Comune costituendosi: 1)deduceva il proprio difetto di legittimazione passivachiedendo la chiamata in causa diTizioxalla cui ditta era statoaffidato un appalto per lagestione dell impianto pubblico di illuminazione nella strada ove si era verificato ilsinistro.
6 2) chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, la la chiamata, si costituivaTizioxSxxchiedendo il rigetto della la prova testimoniale ed espletata CTU medica, la causa era quindi rimessa indecisione all udienza del con assegnazione alle parti dei termini ex art. per il deposito di memorie conclusionali e )Il fatto storico posta dall attore a base della domanda risarcitoria risulta provato sullabase delle prove testimoniali rese dai due testi escussi appaiono, infatti, pienamente attendibili inquanto logicamente coerenti, scevre di contraddizioni intrinseche, molto dettagliatenonch pienamente convergenti tra di va sottaciuto che la descrizione dei luoghi fornita dai testi appare pienamenterispondente alla documentazione fotografica versata in atti dall i testi hanno, infatti, riferito che la seradel 5 agosto 2000 verso le 23:00/23.
7 30stavano percorrendo viaZxxxassieme all attore, il quale camminava dinanzi a lorodistanziato di pochi passie ad un certo punto rovinava a terra a causa di un in particolare, il testeCaiodichiarava lo abbiamo visto inciampare in un tubo e inalcuni detriti che si trovavano sul marciapiedi;il tubo era incastonato nel marciapiedima fuoriusciva dallo stesso per circa 20-30 cm, vicino a questo tubo si trovava a - cordolo di cemento utilizzato per costruire i bordi dei marciapiedi;il cordolo di cuiho detto era lungo circa 50 cm; quandoho parlato di detriti mi riferivo alla presenzasul marciapiede di piccole pietre da preciso che sono a conoscenza, poich come ho detto abito nella zona, che quel tratto di marciapiede era interessato da lavoriche riguardavano l illuminazionedella strada, anzi presumo che quel tubo riguardasseproprio la realizzazione di un palo della luce.
8 La strada al momento dell incidente nonera illuminata proprio perch mancava il lampione di cui ho detto, mentre altrilampioni sono collocati ad una certa distanza rispetto al punto in cui camminavamo (cfr. verb. ud. ).La domanda attorea merita, per , parziale accoglimento essendo ravvisabile unconcorso colposo del danneggiato ex art. 1227 noto, la responsabilit per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. si fonda non su un comportamento od un attivit del custode, ma su una relazioneintercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poich il limite della responsabilit risiedenell intervento di un fattore, il casofortuito, che attiene non ad un comportamento delresponsabile, ma alle modalit di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema diripartizione dell onere della prova, all attore compete provare l esistenza del rapportoeziologico tra la cosa e l evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovr provarel esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quelnesso causale e, cio.
9 Un fattore esterno (che pu essere anche il fatto di un terzo o dellostesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell imprevedibilit edell eccezionalit . Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dallacosa in custodia, ed il danno, esso pu , tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensidell art. 1227, comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilit deldanneggiante secondo l incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. civ.,sez. III, 8maggio 2008, n. 11227).Ebbene, nel caso di specie emerge dall istruttoria espletata che l oggetto che hadeterminato l inciampo e la conseguente caduta dell attore era di notevoli dimensioni(tubo che fuoriusciva dal marciapiedi per circa 20-30 cm unitamente aun cordolo dicemento lungo circa 50 cm), di tal che appare altamente probabile che lo stesso sarebbestato evitato dal danneggiato con l uso della normale diligenza.
10 Peraltro, trattandosi distrada in parte priva di illuminazionepubblicailMevioxavrebbe dovuto usare unadiligenza maggiore dell ordinaria proprio perch , a causa delle particolari condizioniambientali, era pi difficile scorgere eventuali ostacoli o asperit della , sulla sostanziale base di un principio diautotutela, non si pu pretendere diimputare ad altri eventi dannosi che derivano in maggiore o minore misura dalla propriadisattenzione (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6181).Non pare inopportuno evidenziare a questo punto come, in tema di risarcimento deldanno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'eventodannoso-ipotesi regolata dall'art.