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LA CORTE DEI CONTI

1 REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 199/16 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE composta dai seguenti magistrati Luigi Gili Presidente Tommaso Parisi Consigliere Ilaria Annamaria Chesta Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit iscritto al n. 19819, promosso dalla Procura regionale contro Angeleri Andrea ( NGLNDR72B28A182Q), nato ad Alessandria il , residente a Sezzadio (AL), Localit Boschi 12, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Claudio Simonelli ( SMNCLD35E31A182M) e Paolo Priarone ( PRRPLA75S18G197D) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alessandria, Via Mazzini n. 46; Repetto Lorenzo ( RPTLNZ46D20C158O), nato a Castelletto d Orba il , ivi residente in Loc.

3 accessori e spese del giudizio. Espone la Procura nell’atto introduttivo del giudizio che in seguito a comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. in data

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1 1 REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 199/16 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE composta dai seguenti magistrati Luigi Gili Presidente Tommaso Parisi Consigliere Ilaria Annamaria Chesta Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit iscritto al n. 19819, promosso dalla Procura regionale contro Angeleri Andrea ( NGLNDR72B28A182Q), nato ad Alessandria il , residente a Sezzadio (AL), Localit Boschi 12, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Claudio Simonelli ( SMNCLD35E31A182M) e Paolo Priarone ( PRRPLA75S18G197D) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alessandria, Via Mazzini n. 46; Repetto Lorenzo ( RPTLNZ46D20C158O), nato a Castelletto d Orba il , ivi residente in Loc.

2 Brovetto Superiore n. 6, assistito e rappresentato dagli Luca 2 Gastini ( GSTLCU63C28A182K), Marco Comaschi ( CMSMCG85T03D969S) e Andrea Zannier (ZNNNDR76E06L219W), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest ultimo sito in Torino, Corso Re Umberto I, n. 5 bis. Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2016, con l assistenza del Segretario Sig. Renzo Piasco, il Magistrato relatore, Ilaria Annamaria Chesta, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Giancarlo Astegiano, l Avv. Serena Cornaglia, per delega degli Claudio Simonelli e Paolo Priarone per il convenuto Andrea Angeleri; gli Luca Gastini e Marco Comaschi per il convenuto Lorenzo Repetto. Esaminati gli atti e i documenti di causa. Rilevato in FATTO Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 12 ottobre 2015 la Procura regionale ha evocato in giudizio i signori Andrea Angeleri e Lorenzo Repetto chiedendone la condanna la risarcimento del danno, rispettivamente, quanto al primo, in favore del Comune di Sezzadio (Alessandria), nella misura di ,00 a titolo di danno all immagine e, quanto al secondo, in favore del Consorzio depurazione acque reflue della Valle dell Orba, nella misura di a titolo di danno patrimoniale, oltre 3 accessori e spese del giudizio.

3 Espone la Procura nell atto introduttivo del giudizio che in seguito a comunicazione ex art. 129 disp. att. in data 25 gennaio 2010 della Procura della Repubblica di Alessandria- inerente la conclusione delle indagini nel procedimento penale n. 3010/2008 a carico di Lorenzo Repetto e Andrea Angeleri, all epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio depurazione acque reflue della Valle dell Orba e consigliere del Comune di Sezzadio (Alessandria) - lo stesso Ufficio requirente disponeva un autonoma inchiesta delegando il competente Nucleo provinciale di Polizia tributaria della Guardia di finanza all acquisizione degli atti penali. Secondo la prospettazione accusatoria, dagli atti acquisiti sarebbe emerso che in data 30 marzo 2010 la Procura della Repubblica di Alessandria aveva chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di Repetto ed Angeleri per fatti di corruzione di cui agli artt.

4 319 e 321 nonch del solo Repetto per fatti relativi ad attivit illecite di gestione rifiuti e per il reato di peculato di cui all art. 314 Con riferimento alla vicenda di corruzione, la Procura contabile evidenzia che si evincerebbe dagli atti acquisiti nel corso dell istruttoria che Angeleri, in qualit di Consigliere comunale di Sezzadio, aveva ricevuto da Repetto la promessa di un utilit non dovuta al fine di compiere un atto contrario ai 4 doveri d ufficio. A quest ultimo sarebbe interessato, infatti, che il Consiglio comunale del Comune di Sezzadio approvasse una delibera - poi effettivamente adottata nella seduta dell 11 ottobre 2008 - riguardante l adozione di una variante al piano regolatore comunale che avrebbe consentito un rilevante aumento della cubatura ammissibile nell area ex Sarcina di propriet della Europe Service, societ partecipata dal Repetto. In tale contesto Angeleri avrebbe partecipato all adozione della delibera senza effettuare un analisi critica dell oggetto della stessa, convinto dalla promessa da Repetto- Presidente dell AMAG e persona influente nel mondo politico-amministrativo del Comune di Alessandria - di aiutarlo nella realizzazione di una progressione di carriera presso l Azienda municipalizzata AMIU (Azienda Multiservizi Igiene Urbana) di Alessandria, dove Angeleri lavorava come operaio di terzo livello.

5 Secondo la prospettazione dell Ufficio requirente, alla luce anche delle risultanze del giudizio penale, l Angeleri avrebbe espresso il proprio voto in Consiglio Comunale non gi per il raggiungimento di finalit istituzionali nell interesse della collettivit , bens per il perseguimento del prevalente interesse privato; in relazione a tale profilo sarebbero quindi integrati tutti i presupposti per la contestazione del danno d immagine per il Comune di Sezzadio. Mentre per Repetto risulterebbe tuttora pendente il giudizio ordinario, la posizione 5 di Angeleri sarebbe stata definita all esito di giudizio abbreviato con condanna, in relazione ai fatti di corruzione, in primo grado ad un anno e due mesi di reclusione, con sentenza del GIP del Tribunale Alessandria in data 10 marzo 2011; pronuncia confermata sia in appello ( CORTE d Appello di Torino, sez. I penale, del 26 giugno 2012 n.)

6 2728) sia all esito del giudizio avanti alla Suprema CORTE di Cassazione con pronuncia della Sezione VI penale, 11 luglio 2013 n. 29789/13. Del tutto differenziata la posizione del convenuto Lorenzo Repetto al quale la Procura contabile muove una contestazione di danno patrimoniale conseguente ad una condotta asseritamente appropriativa in relazione al reato di peculato oggetto del procedimento penale a suo carico- posta in essere dal medesimo mediante distrazione dal bilancio aziendale del Consorzio depurazione acque reflue della Valle dell Orba della somma di ,00, a seguito del pagamento di un oblazione di carattere penale relativa a condanna inflitta dal Tribunale di Alessandria allo stesso Repetto, per la violazione di cui all art. 256, comma quarto, del decreto legislativo n. 152/2006. I fatti che avrebbero cagionato l applicazione della sanzione penale avrebbero riguardo all attivit di gestione del depuratore ubicato a Basaluzzo, in relazione all inosservanza di una delle prescrizioni contenute nell autorizzazione provinciale n.

7 6 2006008576 del 26 giugno 2006, vale a dire l installazione del rilevatore in automatico di TOC all ingresso della linea acque reflue dell impianto di depurazione. Secondo la prospettazione accusatoria il Repetto, agendo in qualit di Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio depurazione acque reflue della Valle dell Orba, ed avendo in tale qualit la disponibilit del denaro del Consorzio, si sarebbe appropriato di ,00, ordinando il pagamento eseguito con mandato in data 10 giugno 2008- della predetta somma per l estinzione per oblazione del reato sopra richiamato, che aveva formato oggetto del decreto penale di condanna n. 28/08 emesso a suo carico l 11 gennaio 2008 dal Tribunale di Alessandria a chiusura del procedimento penale n. 3937/06/21 RGNR; cos agendo il Repetto avrebbe contravvenuto al principio secondo il quale la condanna penale avrebbe carattere personale e i suoi effetti patrimoniali non potrebbero gravare sul bilancio dell amministrazione.

8 L Ufficio requirente precisa che, in relazione ai fatti di cui sopra, gli attuali convenuti sono stati fatti destinatari di invito a dedurre, a norma dell art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453 conv. con legge 14 gennaio 1994 n. 19, rispettivamente, quanto ad Andrea Angeleri, in data 7 febbraio 2015 e, quanto a Lorenzo Repetto, in data 9 febbraio 2015. I debitori hanno provveduto a presentare le proprie 7 deduzioni con atti pervenuti il 6 marzo 2015 (Repetto) ed il 9 marzo 2015 (Angeleri) ma le argomentazioni addotte nell ambito delle deduzioni non sono state considerate dall Ufficio requirente idonee a ritenere superati gli addebiti mossi con l invito a dedurre e la stessa Procura ha quindi radicato il presente giudizio con l emissione dell atto di citazione. Nell impianto accusatorio tratteggiato nell atto introduttivo del presente giudizio si evidenzia che l azione mira all accertamento di responsabilit amministrativa con riferimento a fatti generatori di danni diversificati, in parte ritenuti connessi in ragione della dinamica fattuale.

9 L Ufficio requirente evidenzia inoltre, quanto alla posizione del convenuto Angeleri, che sussisterebbero tutti gli elementi per ritenere integrata la responsabilit in relazione al danno di immagine realizzatosi nei confronti del Comune di Sezzadio, nell ambito del quale il convenuto stato, nel periodo qui rilevante, Consigliere comunale. Nei confronti di Angeleri rileverebbe a tal fine l esistenza di sentenza penale irrevocabile di condanna per reato ricompreso nel catalogo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione oltre all elemento del clamor fori. Al riguardo, la Procura contabile precisa che nella fattispecie le condotte illecite di corruzione risultanti dalla condanna penale- renderebbero particolarmente grave il danno 8 all immagine arrecato all ente pubblico, sia perch il settore urbanistico sarebbe uno di quelli relativamente ai quali maggiori sono la sensibilit e l attenzione riposte dall opinione pubblica con riguardo al corretto svolgimento dell azione amministrativa, sia perch , venendo in rilievo un reato commesso da un soggetto che rivestiva il ruolo di amministratore, si diffonderebbe all esterno la convinzione che le pratiche illecite siano in quell ente pubblico ampiamente diffuse e tollerate.

10 Pertanto, dalla vicenda sarebbe derivata una lesione del prestigio dell amministrazione comunale di Sezzadio, che avrebbe visto pregiudicati interessi di rilievo fondamentale quali l imparzialit e il buon andamento dell azione amministrativa. La Procura considera tuttavia che l esposizione al rischio di compromissione degli interessi funzionali dell ente di appartenenza sia stata in ogni caso modesta, qualora si osservi che il profilato avanzamento di carriera dell interessato non avvenuto, nonostante il comportamento infedele ed il coinvolgimento di Repetto; ragione per cui ritiene equa la determinazione del danno all immagine provocato dal convenuto nella misura di ,00. Quanto alla posizione del diverso convenuto Repetto la Procura contesta l eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa nell ambito delle deduzioni difensive, poich quest ultima, riferendo il danno al pagamento dell ammenda, 9 con mandato in data 10 giugno 2008, ne collocherebbe il dies a quo a far tempo dal pagamento o dalla conoscenza del fatto da parte del Procuratore regionale, asseritamente avvenuta per effetto della comunicazione ex art.


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