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La lettera di invito nelle procedure negoziate - UPEL

La lettera di invito nelle procedure negoziate A cura dell avv. Massimiliano Alesio eBook UPEL Aggiornato alla data del 2 maggio 2016 alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici Appalti di lavori AREA TECNICA - UPEL 2 LA lettera DI invito nelle procedure negoziate ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - APPALTI DI LAVORI Il nuovo Codice dei contratti pubblici (adottato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di essere defi-nitivamente approvato) contiene profonde innovazioni in relazione a diversi istituti e prescrizioni, afferenti la redazione delle lettere di invito nell'ambito delle procedure negoziate .

La lettera di invito nelle procedure negoziate A cura dell’avv. Massimiliano Alesio eBook UPEL n.2 Aggiornato alla data del 2 maggio 2016 alla …

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1 La lettera di invito nelle procedure negoziate A cura dell avv. Massimiliano Alesio eBook UPEL Aggiornato alla data del 2 maggio 2016 alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici Appalti di lavori AREA TECNICA - UPEL 2 LA lettera DI invito nelle procedure negoziate ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - APPALTI DI LAVORI Il nuovo Codice dei contratti pubblici (adottato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di essere defi-nitivamente approvato) contiene profonde innovazioni in relazione a diversi istituti e prescrizioni, afferenti la redazione delle lettere di invito nell'ambito delle procedure negoziate .

2 In primo luogo, la medesima "procedura negoziata" muta terminologia e diventa "procedura compe-titiva con negoziazione", con modificazioni anche sul versante dei presupposti di applicazione. In secondo luogo, muta la disciplina del "soccorso istruttorio", oggetto gi di ripetute incursioni da parte del Legislatore, oltre che di conflitti fra tribunali amministrativi, Corte dei conti ed ANAC. Muta la disciplina in materia di offerte anomale, con l'introduzione di diversi criteri di individuazione, da sorteggiare al momento della gara, al fine di impedire in modo radicale la formazione di possibili cartelli o equivalenti intese anticoncorrenziali.

3 Ancora, oggetto di revisione la disciplina dei "con-tratti sotto soglia comunitaria", nel cui ambito sono refluiti gli affidamenti in economia. Infine, oc-corre tener conto dell'assoluta novit del DGUE, cio del Documento di Gara Unico Europeo, oltre che dei criteri di aggiudicazione, senza dimenticare quello che costituisce uno dei pilastri fondamen-tali del nuovo Codice: il ruolo assolutamente centrale e primario dell'ANAC. Tutte queste innovazioni influiscono in maniera radicale sull'elaborazione e redazione della lettera di invito .

4 Costituisce intenzione primaria del presente istant ebook analizzare brevemente, ed esclusivamente a fini pratici, le indicate innovazioni, per poi giungere alla redazione ed illustrazione della "nuova" lettera di invito , recettiva delle novit medesime. Prima di iniziare la sintetica analisi delle innovazioni, occorre ricordare che la lettera di invito co-stituisce l atto tipico di quelle procedure , prima denominate trattative private , che prima hanno assunto la nuova denominazione comunitaria di procedure negoziate ed, ora, di procedure competi-tive con negoziazione.

5 La lettera si inserisce, infatti, nell ambito di quel subprocedimento, in cui, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante sceglie (ora sulla base di avviso preinformativo o di selezione da elenchi) i soggetti da invitare ed invia ai prescelti gli inviti a partecipare. Essa si caratterizza dei contenuti, allo stesso tempo, sia del provvedimento amministrativo che dell atto ne-goziale, e ha la chiara natura giuridica di invito a offrire. La lettera di invito assimilabile, sotto il profilo strutturale e funzionale, al bando di gara.

6 Tuttavia, a differenza del bando, la lettera di invito si indirizza a soggetti determinati ed, in quanto atto recettizio, non determina alcun effetto se non giunge a conoscenza dei destinatari ( recettivit specifica ). Il bando, invece, di per s conoscibile da parte di tutti dal momento della pubblicazione, ovviamente se effettuata in conformit alla vigente normativa. nelle procedure competitive con negoziazione, cambia la stessa funzione dell avviso di gara, il quale non tende pi a provocare direttamente le offerte da parte di un numero indeterminato di soggetti, ma ad invitare direttamente un dato numero di operatori economici, prescelti dalla mede-sima stazione appaltante.

7 Ci , senza dimenticare le modificazioni anche afferenti i requisiti generali. Veniamo alle INNOVAZIONI. Cambiano i modelli di scelta del contraente ed i connessi presupposti applicativi. Fino ad oggi, i modelli, ai sensi dell'articolo 54 del n. 163/2006, sono: - procedure aperte e procedure ristrette (modelli generali); - procedure negoziate e dialogo competitivo (modelli eccezionali). Ora, il nuovo Codice prevede n. 5 modelli: 1) Procedura aperta (modello generale); 2) Procedura ristretta (modello AREA TECNICA - UPEL 3 generale); 3) Partenariato per l innovazione (modello generale); 4) Procedura competitiva con nego-ziazione (modello eccezionale); 5) Dialogo competitivo (modello eccezionale); 6) Procedura compe-titiva con negoziazione senza previa pubblicazione.

8 I modelli generali sono quelli che possono essere sempre utilizzati, a prescindere dalla ricorrenza di peculiari presupposti. Viceversa quelli eccezionali presuppongono particolari condizioni di applicazione, previste dalle legge. Ed, infatti, l'articolo 59, comma 2 , del nuovo Codice stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: a) per l aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o pi delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l ap-palto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili.

9 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l appalto non pu essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, com-plessit o impostazione finanziaria e giuridica dell oggetto dell appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica eu-ropea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell al-legato XIII.

10 B) b) per l aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e sol-tanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della pro-cedura di appalto.


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