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LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA …

1 LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA INNANZI AL TRIBUNALE. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Profili processuali di Amato Carbone Giudice del LAVORO presso il Tribunale di Lecce 2 Sommario Capitolo 1 - Giurisdizione e individuazione delle CONTROVERSIE rientranti nella cognizione del giudice del LAVORO .. 4 1 La giurisdizione .. 5 2 Inadempimento unitario .. 6 3 GAE e Graduatorie di istituto; mobilit .. 7 4 Nozione di prova concorsuale; concorsi interni e giurisdizione .. 10 5 Scorrimento graduatoria e giurisdizione .. 13 6 Giurisdizione e condotta antisindacale .. 15 7 Le categorie del pubblico impiego escluse dalla giurisdizione ordinaria.

L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. ...

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1 1 LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA INNANZI AL TRIBUNALE. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Profili processuali di Amato Carbone Giudice del LAVORO presso il Tribunale di Lecce 2 Sommario Capitolo 1 - Giurisdizione e individuazione delle CONTROVERSIE rientranti nella cognizione del giudice del LAVORO .. 4 1 La giurisdizione .. 5 2 Inadempimento unitario .. 6 3 GAE e Graduatorie di istituto; mobilit .. 7 4 Nozione di prova concorsuale; concorsi interni e giurisdizione .. 10 5 Scorrimento graduatoria e giurisdizione .. 13 6 Giurisdizione e condotta antisindacale .. 15 7 Le categorie del pubblico impiego escluse dalla giurisdizione ordinaria.

2 15 8 Giurisdizione ed art. 53 c. 7 bis n. 165/2001 .. 18 9 Giurisdizione e atti di macro-organizzazione. In generale e comparto sanitario.. 22 10 Autodichia .. 26 11 Pregiudizialit della giurisdizione rispetto alla competenza .. 26 Capitolo 2 Il rito del LAVORO dinanzi al Tribunale nella disciplina codicistica .. 27 Art. 409 .. 27 Art. 413 .. 35 1. Il comma 2 .. 38 2. Il comma 3 .. 42 3. Il comma 4 .. 43 4. Il comma 5 ed il comma 6 .. 47 5. Il comma 7 .. 50 6. Il comma 8 .. 50 7. Ipotesi particolari .. 50 Art. 414 .. 54 Art. 415 .. 60 Art. 416 .. 64 Art. 417 .. 68 Art. 417 bis .. 69 Art. 418 .. 71 Art.

3 419 .. 74 Art. 420 .. 75 1. I commi 1, 2 e 3 .. 76 3 2. I commi 4, 5 e 6 .. 79 3. Questioni pregiudiziali .. 81 4. Chiamata del terzo e chiamata in garanzia .. 82 5. Udienze di mero rinvio. Divieto .. 83 Art. 420 bis .. 83 Art. 421 .. 87 1. I commi 1 e 2 .. 88 2. Casistica .. 90 3. I commi 3 e 4 .. 93 Art. 422 .. 94 Art. 423 .. 94 Art. 424 .. 95 Art. 425 .. 105 Art. 426 .. 106 Art. 427 .. 109 Art. 428 .. 112 Art. 429.. 116 Art. 430 .. 121 Art. 431 .. 122 Art. 432 .. 123 Capitolo 3 Le CONTROVERSIE in MATERIA di PREVIDENZA e assistenza .. 125 Art. 442 cpc .. 125 1. Giudice ordinario e giudice contabile .. 126 2.

4 Giudice ordinario e giudice amministrativo .. 132 3. Giudice ordinario e giudice tributario .. 134 Art. 443 .. 135 Art. 444 .. 141 Art. 445 .. 146 Art. 445-bis .. 147 Art. 446 .. 156 Art. 447 .. 156 Capitolo 4 - Spese di lite .. 157 Capitolo 5 - Il rito Fornero dinanzi al Tribunale .. 166 4 Capitolo 1 - Giurisdizione e individuazione delle CONTROVERSIE rientranti nella cognizione del giudice del LAVORO Art. 409 cpc. CONTROVERSIE individuali di LAVORO . Si osservano le disposizioni del presente capo nelle CONTROVERSIE relative a: 1) rapporti di LAVORO subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonch rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.

5 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalit di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivit lavorativa; 4) rapporti di LAVORO dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit economica; 5) rapporti di LAVORO dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di LAVORO pubblico, semprech non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

6 Art. 63 n. 165/2001 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del LAVORO , tutte le CONTROVERSIE relative ai rapporti di LAVORO alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di LAVORO di cui al comma 4, incluse le CONTROVERSIE concernenti l'assunzione al LAVORO , il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilit dirigenziale, nonch quelle concernenti le indennit di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorch vengano in questione atti amministrativi presupposti.

7 Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di LAVORO .

8 Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di LAVORO e al pagamento di un'indennit risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilit , dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit lavorative.

9 Il datore di LAVORO condannato, altres , per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalit , il giudice pu rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravit del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del LAVORO , le CONTROVERSIE relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.

10 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le CONTROVERSIE , promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute 5 alla giurisdizione del giudice amministrativo le CONTROVERSIE in MATERIA di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonch , in sede di giurisdizione esclusiva, le CONTROVERSIE relative ai rapporti di LAVORO di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.


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