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LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 (12G0048) (GU n. 71 …

LEGGE24marzo2012, n. 27 Conversione in LEGGE , con modificazioni, del decreto- LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1, recantedisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.( 12g0048 )( gu n . 71 del 24-3- 2012 - )Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAP romulgala seguente LEGGE :Art. 11. Il decreto- LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1, recante disposizioniurgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e lacompetitivita', e' convertito in LEGGE con le modificazioni riportatein allegato alla presente La presente LEGGE entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta presente LEGGE , munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana.

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.

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1 LEGGE24marzo2012, n. 27 Conversione in LEGGE , con modificazioni, del decreto- LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1, recantedisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.( 12g0048 )( gu n . 71 del 24-3- 2012 - )Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAP romulgala seguente LEGGE :Art. 11. Il decreto- LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1, recante disposizioniurgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e lacompetitivita', e' convertito in LEGGE con le modificazioni riportatein allegato alla presente La presente LEGGE entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta presente LEGGE , munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana.

2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come LEGGE dello a Roma, addi' 24 marzo 2012 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE24gennaio2012, n. 1 Testo del decreto- LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla GazzettaUfficiale- Serie generale- n. 19 del 24 gennaio 2012 ), coordinato con la LEGGE di conversione 24marzo 2012 , n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: Disposizioniurgenti per la concorrenza,lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.. (12A03524)(GU del 24-3- 2012 - Suppl. Ordinario )TITOLO ICONCORRENZACAPO INORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONIArt. 1(Liberalizzazione delle attivit economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 3 del decreto- LEGGE 13 agosto 2011 n.

3 138,convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio dilibert di iniziativa economica sancito dall articolo 41 della Costituzione e del principio diconcorrenza sancito dal Trattato dell Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigoredei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presentearticolo:a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti diassenso dell amministrazione comunque denominati per l avvio di un attivit economica nongiustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l ordinamentocomunitario nel rispetto del principio di proporzionalit ;b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivit economiche non adeguati o nonproporzionati alle finalit pubbliche perseguite, nonch le disposizioni di pianificazione eprogrammazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalit economica o prevalentecontenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero nonadeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalit pubbliche dichiarate e che in particolareimpediscono, condizionano o ritardano l avvio di nuove attivit economiche o l ingresso di nuovioperatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gi presenti sulmercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono.

4 Limitano o condizionanol offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalit , ovveroalterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano ocondizionano le tutele dei consumatori nei loro Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all accesso ed all esercizio delleattivit economiche sono in ogni caso interpretate ed applicatein senso tassativo, restrittivo eragionevolmente proporzionato alle perseguite finalit di interesse pubblico generale, alla streguadei principi costituzionali per i quali l iniziativa economica privata libera secondo condizioni dipiena concorrenza epari opportunit tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, iprogrammi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all ambiente, al paesaggio, alpatrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libert , alla dignit umana e possibili contrasticon l utilit sociale, con l ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari edinternazionali della Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri edi principi direttivi di cuiall articolo 34 del decreto- LEGGE 6 dicembre 2011, n.

5 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una suarelazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, autorizzato adadottare entro il 31 dicembre 2012 uno o pi regolamenti, ai sensi dell articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivit per le quali permane l atto preventivo diassenso dell amministrazione, e disciplinare i requisiti per l esercizio delle attivit economiche,nonch i termini e le modalit per l esercizio dei poteri di controllo dell amministrazione,individuando le disposizioni di LEGGE e regolamentaridello Stato che, ai sensi del comma 1,vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

6 L Autorit garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giornidecorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio diproporzionalit . In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato I Comuni, le Province, le Citt metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole dicui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012 , fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato aisensi dell articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall anno 2013, il predetto adeguamentocostituisce elemento di valutazionedella virtuosit degli stessi enti ai sensi dell articolo 20, comma3, del decreto- LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 15 luglio 2011,n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell ambito dei compitidi cui all articolo4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell economiae delle finanze gli enti che hanno provveduto all applicazione delle procedure previste dal presentearticolo.

7 In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, siprescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosit . Le Regioni a statuto speciale e leProvincie autonome di Trento e Bolzano procedono all adeguamento secondo le previsioni deirispettivi All articolo 3, comma 1, alinea, del decreto- LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, le parole: entro un anno dalla data di entratain vigore della LEGGE di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: entro il 30settembre 2012 .4-ter. All articolo 31, comma 2, del decreto- LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: entro 90 giorni dalladata di entratain vigore della LEGGE di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: entro il 30settembre 2012 .

8 5. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico dipersone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall articolo 4 del decreto legislativo26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall articolo 5 del decretolegislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nelmercato interno, e le attivit specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorit 2(Tribunale delle imprese)1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:a) all articolo 1:1) la rubrica sostituita dalla seguente: Istituzione delle sezioni specializzate in materia diimpresa ;2) al comma 1, le parole: propriet industriale ed intellettuale sono sostituite dalla seguente: impresa ;3) aggiunto il seguente comma: 1 -bis.

9 Sono altres istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le cortid appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citt di cui al comma il territorio compresonella regione Valle d Aosta/Vall d Aoste sono competenti le sezionispecializzate presso il tribunale e la corte d appello di Torino. altres istituita la sezionespecializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d appello di istituzionedelle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche ;b) all articolo 2, il comma 1 sostituito dal seguente: 1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifichecompetenze ;c) all articolo 2, comma 2, le parole: propriet industriale ed intellettuale sono sostituite dallaseguente: impresa ;d) l articolo 3 sostituito dal seguente: Art.

10 (Competenza per materia delle sezioni specializzate)- 1. Le sezioni specializzate sonocompetenti in materia di:a) controversie di cui all articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio2005, n. 30, e successivemodificazioni;b) controversie in materia di diritto d autore;c) controversie di cui all articolo 33, comma 2,della LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287;d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell Unione Le sezioni specializzate sono altres competenti, relativamente alle societ di cui al Libro V,Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle societ di cui al regolamento (CE) del Consiglio, dell 8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 delConsiglio, del 22 luglio 2003, nonch alle stabili organizzazioni nel territorio dello Statodellesociet costituite all estero, ovvero alle societ che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte adirezione e coordinamento, per le cause e i procedimenti.