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1 1 1 LIBRO 1 CAPITOLO I NORME GIURIDICHE (FUNZIONE): descrivono determinati comportamenti umani qualificandoli, come doverosi, oppure leciti, oppure idonei a produrre determinati effetti giuridici, e cos configurando in capo ai soggetti di tali comportamenti le situazioni di dovere, facolt o potere. Il diritto processuale civile un settore del diritto processuale in generale. Ora la distinzione tra diritto processuale e sostanziale consiste nel fatto che : 1) le norme sostanziali regolano i rapporti tra i soggetti nella loro vita di relazione , fissando reciproci doveri e diritti per garantire la pacifica convivenza 2) le norme processuali regolano i modi di svolgimento del processo ossia del meccanismo che si attua quando vi l inosservanza delle norme sostanziali e si deve ripristinare la pacifica convivenza.
2 Il processo civile l insieme di atti ed attivit con cui viene esercitata la giurisdizione civile ossia la giurisdizione sulle controversie per la tutela di situazione giuridiche regolate dal diritto civile. Il codice di procedura civile quell insieme di norme che disciplinano il processo civile o l attivit detta di giurisdizione civile L attivit giurisdizionale E l attivit che viene esercitata dai giudici (organi dello Stato) diretta a rendere giustizia. DAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE (a cosa serve): Attivit giurisdizionale ispira la disciplina dell intera serie dei comportamenti nei quali si concreta il procedere. Funzione dell attivit giurisdizionale , desumibile e dall art 24 della Cost e dall at 2907 CC , di tutelare i diritti dei singoli. Si parla della categoria generale dei diritti soggettivi.
3 Ci che compromette o pregiudica i diritti consiste nel non fare ci che si doveva fare o nel fare ci che non si poteva fare o doveva fare, fenomeno che si chiama lesione o violazione del diritto. La tutela giurisdizionale dei diritti consiste in una reazione alla loro violazione, reazione nel senso di impedirla o di eliminarne gli effetti nei limiti del possibile. Ora tale attivit giurisdizionale di tutela ha 2 caratteristiche , : 1) Strumentale rispetto ai diritti che vuole tutelare perch il mezzo con cui se ne assicura l attuazione nel momento in cui questa nn si verifichi spontaneamente (quindi strumento per attuazione diritti che si vuol tutelare) Infatti tali diritti , detti sostanziali, sono contenuti nelle norme appunto sostanziali ( del codice civile) e quindi gi sono considerati meritevoli di protezione quindi tutela semplicemente giuridica o primaria, ma se questa tutela primaria nn sufficiente, quindi se la norma sostanziale viene violata ed il diritto leso, l ordinamento ricorre allo strumento del processo quindi alle norme strumentali o processuali, che disciplinando l attivit giurisdizionale, apprestano i mezzi per l attuazione della tutela secondaria o giurisdizionale.
4 Riassumendo quindi : - diritto materiale o sostanziale: le norme sostanziali disciplinano direttamente in via primaria determinati comportamenti umani che il legislatore ha considerato idonei a soddisfare determinati interessi ritenuti meritevoli di protezione. Tutela primaria ossia tutela semplicemente giuridica - diritto strumentale o formale: se la tutela primaria non si rivela sufficiente, se cio la norma sostanziale viene violata ed il diritto soggettivo sostanziale viene leso l ordinamento ricorre allo strumento del processo ossia ricorre alle norme strumentali o processuali o formali che disciplinando l attivit di determinati soggetti. 2) Sostitutiva : carattere secondario della tutela giurisdizionale rispetto alla tutela primaria o sostanziale . Gli organi giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento dettato dalle norme sostanziali in via primaria, per attuare in via secondaria la stessa protezione di interessi che era alla base delle norme sostanziali violate ( il diritto processuale quindi realizza indirettamente ed in via sostitutiva la medesima protezione di interessi del diritto sostanziale).
5 2 2 Di regola quindi l attivit giurisdizionale presuppone la lesione di un diritto: nel momento in cui un soggetto ritenga che un proprio diritto sia stato leso, per ottenere la tutela di questo diritto ha la possibilit di rivolgersi ad un organo giudiziario che ha il potere di giudicare su quella determinata questione. Attivit giurisdizionale sotto il profilo funzionale come attuazione in via normalmente secondaria e sostitutiva dei diritti sostanziali. I casi di attivit giurisdizionale senza previa lesione: giurisdizione costitutiva necessaria accertamento mero Vi sono delle ipotesi in cui l attivit giurisdizionale prevista anche in assenza di tale lesione (non c violazione di una norma), sono i casi in cui l ordinamento ritiene di dover sottrarre all autonomia dei singoli la piena disponibilit di determinate situazioni giuridiche.
6 Limite all autonomia negoziale quando si tratta di influire su certe situazioni che investono interessi non esclusivi del singolo che in qualche modo toccano la collettivit . - il caso dell attivit viene definita come attivit giurisdizionale costitutiva necessaria: attivit attraverso cui si tende ad ottenere modificazioni, o effetti costitutivi , che l ordinamento prevede come realizzabili esclusivamente ad opera dell organo giurisdizionale ( es. l interdizione o l inabilitazione, la separazione personale dei coniugi, il disconoscimento di paternit ) - Dall attivit giurisdizionale costitutiva necessaria, differisce quella costituiva non necessaria nel senso che gli effetti costitutivi attuabili da essa, avrebbero potuto verificarsi indipendentemente dall opera dell organo giurisdizionale; di conseguenza tale attivit si rende necessaria solo in mancanza di un attuazione spontanea o primaria della prestazione dovuta ossia si verificata la violazione di un preesistente diritto alla modificazione giuridica o diritto potestativo.
7 (es. il caso dell obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare , rimasto ineseguito ed attuabile con sentenza costitutiva secondo l art. 2932 esecuzione specifica dell obbligo di concludere un contratto). - altro tipo di attivit che prescinde dalla violazione di una norma l attivit di mero accertamento :quando un soggetto si rivolge ad un giudice al solo fine di far accertare l esistenza o meno di un determinato diritto. Qui l esigenza di tutela o di attivit giurisdizionale determinata da un fenomeno che pu essere assimilato alla violazione in quanto di quest ultima costituisce di solito una premessa: la contestazione, nel doppio senso di contestazione di un diritto che il titolare considera esistente o di un vanto di un proprio diritto nei confronti di un soggetto che lo ritiene inesistente ( tizio, senza ledere il diritto di propriet di caio, lo contesta cio vanta di essere proprietario ).
8 Quando si determinano questi fatti si ha una situazione che non ancora violazione ma potrebbe divenirlo; si cha incertezza obiettiva circa l esistenza di un diritto. Lo strumento per eliminare l incertezza obiettiva e per evitare la violazione appunto l attivit giurisdizione di accertamento mero. La nozione della giurisdizione dal punto di vista della sua funzione dovrebbe riferirsi soltanto all attuazione del diritto sostanziale, avendo cura di precisare che tale attuazione avviene per lo pi in via secondaria o sostitutiva (= sanzionatoria), ma talvolta in via primaria. Tipi di attivit giurisdizionale Dal punto di vista della struttura l attivit giurisdizionale si distingue in: 1) Attivit di cognizione: un tipo di attivit che implica l esistenza di un contenzioso tra le parti, quindi di un contraddittorio.
9 La funzione propria della cognizione quella di enunciare l esistenza del diritto come volont concreta di legge (ossia della volont astratta di legge o norma divenuta concreta in forza dei fatti costitutivi del diritto) . Sappiamo che le norme sostanziali dettano delle regole astratte che divengono concrete nel momento in cui si verifica un fatto valutato dalle norme stesse (cd. Fattispecie concreta) detti fatti costitutivi di diritti . Una volta che si verifica il fatto costitutivo ipotizzato dalla norma astratta proprio da questa norma scaturisce la regola concreta. Enunciando la regola concreta si afferma o si nega l esistenza di un diritto. Proprio questo fa l attivit di cognizione accerta l esistenza di un diritto , quindi la funzione propria dell attivit di cognizione emerge come una funzione di accertamento.
10 Si parla di certezza obiettiva. Questa certezza si raggiunge attraverso una pronuncia dell organo deputato a tale attivit , il giudice (imparziale). Il giudice dovr rendere un giudizio: giudizio sull esistenza di un diritto, attraverso l interpretazione della norma astratta ed il riscontro circa l accadimento dei fatti costitutivi del diritto. 3 3 La trasformazione del convincimento del giudice in certezza si verifica con la cessazione di ogni effettiva contestazione interna, ne deriva che la struttura pi idonea al conseguimento della funzione della cognizione quella che realizza la suddetta incontrovertibilit ( cio non pu costituire oggetto di riesame o impugnazione del giudizio) che in concreto si ottiene con l assoggettamento delle pronunce del giudice ad un numero limitato di strumenti di riesame (o mezzi d impugnazione) che nel nostro ordinamento sono due (giudizio di primo grado e giudizio di appello o di secondo grado) oltre ad un ulteriore riesame solo di diritto (giudizio di cassazione) (art.)