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limiti numerici tempo determinato n. 81/2015 art. 23 Si ricorda, alla luce delle modifiche normative apportate dai decreti attuativi Jobs Act, la normativa vigente prevede che, salvo diversa previsione contrattuale, il numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulabili da ogni azienda deve essere determinato alla data del 1 gennaio di ogni anno con validit per tutto l anno di riferimento. Si riporta di seguito un riepilogo della normativa vigente in materia di limiti numerici ai contratti a tempo determinato . Aziende da 0 a 5 dipendenti 1 lavoratore Aziende > 5 dipendenti max 20% lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio (o alla data di prima assunzione in caso di attivit iniziate in corso d anno) fatti salvi i diversi limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva. Pertanto, la contrattazione collettiva pu prevedere margini di assunzione pi ampi nelle aziende fino a 5 dipendenti, pu derogare al limite percentuale del 20% sia in aumento che in diminuzione, pu scegliere di determinare la base di computo ad una data diversa da quella del 1 gennaio o come media in un determinato arco temporale.

LIMITI NUMERICI TEMPO DETERMINATO D.Lgs. n. 81/2015 art. 23 Si ricorda, alla luce delle modifiche normative apportate dai decreti attuativi Jobs Act, la normativa

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1 limiti numerici tempo determinato n. 81/2015 art. 23 Si ricorda, alla luce delle modifiche normative apportate dai decreti attuativi Jobs Act, la normativa vigente prevede che, salvo diversa previsione contrattuale, il numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulabili da ogni azienda deve essere determinato alla data del 1 gennaio di ogni anno con validit per tutto l anno di riferimento. Si riporta di seguito un riepilogo della normativa vigente in materia di limiti numerici ai contratti a tempo determinato . Aziende da 0 a 5 dipendenti 1 lavoratore Aziende > 5 dipendenti max 20% lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio (o alla data di prima assunzione in caso di attivit iniziate in corso d anno) fatti salvi i diversi limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva. Pertanto, la contrattazione collettiva pu prevedere margini di assunzione pi ampi nelle aziende fino a 5 dipendenti, pu derogare al limite percentuale del 20% sia in aumento che in diminuzione, pu scegliere di determinare la base di computo ad una data diversa da quella del 1 gennaio o come media in un determinato arco temporale.

2 Sono valide le clausole contrattuali eventualmente gi esistenti, fermo restando la possibilit delle parti sociali di modificarle successivamente. - BASE DI COMPUTO Esclusi: rapporti di natura autonoma lavoro accessorio (voucher) lavoratori parasubordinati associati in partecipazione lavoratori a chiamata a tempo indeterminato senza indennit di disponibilit apprendisti stagionali Inclusi: lavoratori a part-time in proporzione all orario di lavoro dirigenti a tempo indeterminato apprendisti La base di computo deve essere determinata alla data del 1 gennaio e il limite numerico determinato rimane valido per tutto l anno, indipendentemente dalla durata dei relativi contratti e dall eventuale variazione del numero dei lavoratori stabili avvenuto in corso d anno, costituendo quindi il numero massimo di contratti a termine che possono essere contemporaneamente in forza e che mantiene una proporzione tra lavoratori stabili e lavoratori a termine.

3 La base di computo deve essere determinata complessivamente per l azienda, indipendentemente dalla sede di lavoro dei lavoratori stabili e dalla sede di occupazione dei lavoratori a termine. - ARROTONDAMENTO: per eccesso in caso di limite numerico decimale uguale o superiore a 0,5 per difetto in caso di limite numerico decimale inferiore a 0,5. Esempio: limite = 2,50 3 contratti stipulabili La sanzione non applicabile se prima della pubblicazione della circolare sia stato effettuato un arrotondamento in eccesso non dovuto. ESCLUSIONI: - fasi di avvio di nuove attivit per i periodi definiti dai contratti collettivi; - contratti a termine stipulati da parte di una start-up innovativa; - per lo svolgimento di attivit stagionali *; - per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; - per sostituzione lavoratori assenti; - con lavoratori di et superiore a 50 anni; - assunti a termine liste di mobilit legge n.

4 223/1991; - contratti a termine stipulati con disabili art. 11 legge n. 68/1999; - contratti a termine acquisiti mediante trasferimenti d azienda (escluse anche eventuali proroghe, computati eventuali rinnovi). * STAGIONALITA come definita dal Dpr n. 1525/1963 e dal ccnl applicato, che potrebbe contenere un concetto diverso di stagionalit . SANZIONE applicabile in caso di violazione del limite numerico legale o contrattuale: - 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia pari ad uno; - 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore ad uno. La retribuzione di riferimento la retribuzione lorda mensile prevista dal ccnl applicato per ogni lavoratore per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione.

5 A tal fine, ogni periodo di occupazione di 30 gg. viene computato come mese intero e, solo se i giorni residui sono superiori a 15, deve essere conteggiato un ulteriore mese. Di conseguenza, la sanzione non si applica per violazioni di durata pari o inferiore a 15 giorni. Il periodo di occupazione viene determinato dalla data di assunzione alla data di accertamento o di scadenza del termine per contratti gi conclusi. La sanzione viene notificata nella misura di un terzo dell importo determinato come sopra indicato ed il pagamento entro 60 giorni dalla notifica estingue la violazione. Esempio Impresa che supera di n. 2 unit il numero massimo di contratti a tempo determinato Lavoratore n. 1 Periodo di occupazione: 2 mesi e 16 giorni Retribuzione mensile lorda = x 50% = x 3 mesi = importo sanzione lavoratore n. 1 Lavoratore n. 2 Periodo di occupazione: 1 mese e 6 giorni Retribuzione mensile lorda = x 50% = 600 600 x 1 mese = 600 importo sanzione lavoratore n.

6 2 Totale sanzione = + 600 = Sanzione ridotta = / 3 = In caso di contratti collettivi che stabiliscono limiti numerici complessivi sia per i contratti a termine che per i contratti di somministrazione, ai fini dell applicazione della sanzione occorre verificare se il superamento del limite dovuto al ricorso a contratti a termine oppure al ricorso alla somministrazione: nel primo caso, applicabile la sanzione sopra indicata; nel secondo caso applicabile la sanzione di cui al n. 81/2015 art. 38 comma 2. In caso di superamento sia con contratti a termine sia con contratti di somministrazione non si applicano entrambe le sanzioni ma si applica la sanzione sopra indicata considerando la percentuale del 50% sulla retribuzione dei lavoratori a termine. Ancona, 9 gennaio 2017 Area Lavoro


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