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Liquidazione trimestrale dell’Iva Per il limite vale il ...

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA. Liquidazione trimestrale dell'Iva Per il limite vale il volume d'affari Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che nell'anno solare precedente al periodo d'imposta hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attivit . Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivit , senza distinzione dei corrispettivi, il limite elevato complessivamente a 700mila euro. E' questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 15/E con cui l'Agenzia delle Entrate spiega, tra l'altro, che i contribuenti che non superano le nuove soglie e scelgono la periodicit trimestrale , qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio: entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della percentuale dell'1%.

Ufficio Stampa UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444

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1 Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA. Liquidazione trimestrale dell'Iva Per il limite vale il volume d'affari Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che nell'anno solare precedente al periodo d'imposta hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attivit . Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivit , senza distinzione dei corrispettivi, il limite elevato complessivamente a 700mila euro. E' questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 15/E con cui l'Agenzia delle Entrate spiega, tra l'altro, che i contribuenti che non superano le nuove soglie e scelgono la periodicit trimestrale , qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio: entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della percentuale dell'1%.

2 Entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, se viene presentato questo tipo di dichiarazione. In questo caso, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo, oltre alla percentuale dell'1%, deve essere corrisposta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Il testo della risoluzione disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, Inoltre, su sar pubblicato un articolo sul tema. Roma, 13 febbraio 2012. UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI. Via Cristoforo Colombo, 426 c/d 00145 ROMA Tel. 06 50545093 Fax 06 50762485 CALL CENTER E-mail: (tariffa urbana a tempo).