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N. 26524 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.145/11 IN NOME …

N. 26524 REPUBBLICA ITALIANA sent . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai Magistrati: Antonio Marco CANU Presidente Francesco LOMBARDO Consigliere Adelisa CORSETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit iscritto al n. 26524 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i : Luciano BISCELLA, nato a Seprio (CO) il 21 aprile 1949, residente a Cislago (VA) in Via B.

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1 N. 26524 REPUBBLICA ITALIANA sent . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai Magistrati: Antonio Marco CANU Presidente Francesco LOMBARDO Consigliere Adelisa CORSETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit iscritto al n. 26524 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i : Luciano BISCELLA, nato a Seprio (CO) il 21 aprile 1949, residente a Cislago (VA) in Via B.

2 Luini n. 105 :BSCLCN49D21I620B; Pierpaolo GRISETTI, nato a Milano il 26 febbraio 1963, residente a Cislago (VA) in C. Battisti n. 23 :GRSPPL63B26F205B; Debora PACCHIONI, nata a Tradate (VA) il 7 marzo 1968, residente a Cislago (VA) in Via Donatello n. 40 - :PCCDBR68C47L319P; Giuseppe FRONTINI, nato a Cislago (VA) l 8 aprile 1959, residente a Cislago (VA) in Via Libert n. 248 - : FRNGPP59D08C732T; tutti rappresentati e difesi dagli Carlo Merani del Foro di Torino e Claudio Ceriani del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, via Tommaso Salvini, n.

3 5. VISTI: il 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il 12 luglio 1934, n. 1214; il 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il , artt. 131, 132 e 133. VISTO l atto introduttivo. LETTI gli atti e i documenti di causa. UDITI, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2011, il Consigliere relatore Adelisa Corsetti, l Avv. Carlo Merani e il Pubblico Ministero in persona del Vice procuratore generale Gaetano Berretta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato il 29 giugno 2010, la Procura regionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio i Luciano BISCELLA, Pierpaolo GRISETTI, Debora PACCHIONI e Giuseppe FRONTINI, rispettivamente, sindaco ed assessori del Comune di Cislago (VA)

4 , per sentirli condannare al risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, in favore dell ente locale, della somma di euro ,32, con una ripartizione dell addebito in parti uguali, in relazione all indebita erogazione di un <<contributo straordinario>> in favore dell Associazione sportiva dilettantistica ( ) Cistellum Calcio, erogato per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas metano relative al periodo settembre 2007 agosto 2008, di importo pari al danno contestato. Il predetto contributo straordinario stato erogato dalla Giunta Comunale con deliberazione 23 dicembre 2008, n.

5 260, in base all art. 11, comma 2, del Regolamento comunale per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici (deliberazione 22 dicembre 2007, n. 60), al verificarsi delle situazioni ivi previste. Nella parte in fatto della citata delibera richiamata la convenzione, approvata con deliberazione 7 luglio 2006, n. 35, intervenuta a regolare i rapporti tra l ente locale e l associazione sportiva, concessionaria delle strutture sportive comunali site nella Via Papa Giovanni XXIII (due campi di calcio, di cui uno principale munito di tribune, e due campi di calcetto, di cui uno coperto, oltre ad area giochi, servizi, abitazione del custode e verde), per il periodo 27 luglio 2006 30 giugno 2011.

6 La convenzione prevede che l associazione sportiva gestisca a proprie spese la struttura (manutenzione ordinaria, custodia, pagamento delle utenze) e ne assicuri l utilizzazione pubblica a fronte del pagamento, da parte dei privati fruitori, di tariffe orarie da fissare previa concertazione con il Comune, il quale invece tenuto ad assicurare la manutenzione straordinaria degli impianti (art. 7). Pertanto, l associazione deve trasmettere annualmente al Comune una copia del bilancio consuntivo (art. 8) ed obbligata a destinare i proventi dell attivit alla copertura delle spese di cui all art.

7 7; gli eventuali avanzi di gestione sono, invece, investiti nella promozione dello sport giovanile e in eventuali interventi migliorativi sugli impianti in concessione (art. 9). Il contributo straordinario stato erogato in misura pari all importo delle spese anticipate dal Comune per la fornitura di luce e gas, che l associazione sportiva avrebbe dovuto rimborsare a norma dell art. 7 della convenzione. Si tratta di euro ,39 per il consumo di energia elettrica e di euro ,93 per la fornitura di gas metano. La somma complessiva, di euro ,32, era stata comunicata all associazione, per il rimborso, con nota del Responsabile del Settore Finanziario del 7 ottobre 2008.

8 La Procura, richiamando la fattispecie della remissione di debito, ha documentato che la somma di euro ,32 stata accreditata in favore dell associazione sportiva con il mandato di pagamento 20 agosto 2009, n. 1509 (adottato dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario previo ordine scritto del Sindaco del 5 agosto 2009), estinto in data 27 agosto 2009. Nello stesso giorno la medesima somma veniva riversata dall associazione sportiva in favore del Comune di Cislago per il rimborso di quanto anticipato a titolo di pagamento delle utenze (ordinativi di incasso , 1374 e 1375 del 27 agosto 2009).

9 Nella premessa della deliberazione n. 260/2008, sono stati evidenziati i risultati della gestione per l esercizio 2007 2008 (alla quale si riferiscono i consumi oggetto del contributo), chiusa al 30 giugno 2008 con un utile pari ad euro ,14, come da bilancio consuntivo dell associazione trasmesso in data 22 novembre 2008. Allo stesso tempo, la citata delibera ha richiamato un <<bilancino>>, trasmesso dall associazione in data 16 dicembre 2008, che aggiornava il quadro della gestione finanziaria alla data del 30 novembre 2008 e nel quale veniva evidenziata una perdita di esercizio pari ad euro ,77.

10 La deliberazione n. 260/2008 stata adottata su proposta dell Assessore al bilancio GRISETTI pur avendo, la Giunta comunale, <<Constatato tuttavia che dai documenti pervenuti non si evince da quando decorra tale bilancio e se sia da considerare ad integrazione o in sostituzione del bilancio consegnato in data 22 novembre>> e in presenza dei pareri non favorevoli, di regolarit tecnica e di regolarit contabile, adottati dal Segretario Comunale nella duplice veste di Responsabile del Servizio Cultura e Istruzione e di Responsabile vicario del Servizio Finanziario. Il Segretario comunale ha, infatti, dettagliatamente illustrato le ragioni del parere contrario, da ricollegare al rispetto delle specifiche norme convenzionali e regolamentari (art.)