Example: stock market

NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVO - rdes.it

67 NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVOdi Paolo Moro*SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. Il VINCOLO SPORTIVO dell atletanon professionista - 2. Il VINCOLO SPORTIVO come contratto associa-tivo - 3. La violazione dei diritti indisponibili dell atleta - 4. Lapatrimonializzazione dell atleta - 5. La libert dell atleta nell or-dinamento SPORTIVO vigente - 6. Il VINCOLO dei calciatori - 7. Il vin-colo dei cestisti - 8. Il VINCOLO dei Considerazioni VINCOLO SPORTIVO dell atleta non diritto fondamentale dell atleta di svolgere liberamente in Italia l at-tivit agonistica in forma non professionistica tuttora gravementecompromesso dal VINCOLO SPORTIVO , al quale egli si assoggetta tuttoraper un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con lafamigerata sottoscrizione del car

69 Per converso, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certo periodo di tempo e con l’elaborazione di vari parametri di calcolo per

Tags:

  Calcolo, Limiti

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVO - rdes.it

1 67 NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVOdi Paolo Moro*SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. Il VINCOLO SPORTIVO dell atletanon professionista - 2. Il VINCOLO SPORTIVO come contratto associa-tivo - 3. La violazione dei diritti indisponibili dell atleta - 4. Lapatrimonializzazione dell atleta - 5. La libert dell atleta nell or-dinamento SPORTIVO vigente - 6. Il VINCOLO dei calciatori - 7. Il vin-colo dei cestisti - 8. Il VINCOLO dei Considerazioni VINCOLO SPORTIVO dell atleta non diritto fondamentale dell atleta di svolgere liberamente in Italia l at-tivit agonistica in forma non professionistica tuttora gravementecompromesso dal VINCOLO SPORTIVO , al quale egli si assoggetta tuttoraper un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con lafamigerata sottoscrizione del cartellino che ne certifica la relazionecon una societ.

2 Infatti, nonostante le recenti e del tutto insufficienti riforme chehanno segnato i regolamenti di alcune federazioni sportive (come laFIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio o la FIP, Federazione Italia-* PAOLO MORO avvocato, gi Ricercatore confermato di Filosofia del diritto, attual-mente Professore a contratto di Informatica giuridica nella sede di Treviso dellaFacolt di Giurisprudenza dell Universit di Padova nonch docente di Teoria e tecni-ca dell argomentazione giudiziale nella Scuola interateneo di specializzazione per leprofessioni legali di Padova.)

3 Tra i soci fondatori del Centro di Ricerche sullaMetodologia Giuridica (CERMEG), associazione di studiosi degli atenei di Trento, diPadova e di Verona. anche coordinatore della Scuola Forense dell Ordine degliAvvocati di Pordenone, oltre che direttore responsabile della rivista telematica digiurisprudenza Forum Naonis ( ).68na di Pallacanestro), permane consolidato nell ordinamento dello sportitaliano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani edei dilettanti si costituisce come legame associativo senza assennatilimiti di tempo e senza possibilit di essere sciolto se non con il consen-so della societ di appartenenza.

4 Indubitabile che la firma del cartellino sia un atto necessa-rio per poter praticare una disciplina individuale o di squadra comun-que organizzata dalle federazioni sportive che, nell ambito della vigi-lanza attribuita dalla legge al CONI, gestiscono l attivit agonistica diqualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, dunque, im-pongono agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilitedai regolamenti da esse , noto che, se intende partecipare alle competizioniorganizzate dalle federazioni sportive italiane, il giovane dilettante costretto a stipulare il VINCOLO e a devolvere irrevocabilmente la titolarit delle proprie prestazioni sportive alla societ con la quale si affilia, conconseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramentoappaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale)

5 Della propria libert conto di alcune eccezioni che, in quanto tali, conferma-no la regola generale del tesseramento a durata indeterminata, il vin-colo cos assunto viene stabilito senza un termine e lega vita naturaldurante l atleta tesserato non tanto alla federazione sportiva d appar-tenenza (che ha solo il compito di detenere e controllare i trasferimentie i tesseramenti), quanto piuttosto alla societ nella quale milita, agliamministratori della quale viene consegnato il potere di decidere uni-lateralmente la durata del cartellinamento.

6 Come sar rilevato pi ampiamente nella parte successiva delpresente lavoro, le norme organizzative delle federazioni (compresa laFIGC) hanno escluso e continuano ad escludere un termine ragione-vole di scadenza del rapporto associativo, vietando esplicitamente lavalidit del recesso unilaterale dell atleta indipendentemente dall ap-provazione societaria, in contrasto con i pi elementari princ pi del-l ordinamento giuridico in materia di libert di associazione. paradossale che questa situazione di soggezione a tempo in-determinato, che pu essere interrotta soltanto dal consenso della so-ciet che detiene il VINCOLO , valga soltanto per i minori d et e per idilettanti che, di regola, sono autentici amatori che giocano senzafine di Moro69 Per converso, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certoperiodo di tempo e con l elaborazione di vari parametri di calcolo peri trasferimenti stato stabilito dalla legge 23 marzo 1981 n.

7 91, succes-sivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. art. 16 dell ordetta legge ha disposto espressamente l aboli-zione del VINCOLO SPORTIVO , istituto definito letteralmente come limita-zioni alla libert contrattuale dell atleta professionista .2. Il VINCOLO SPORTIVO come contratto contrasto con chi approva la concezione collettivista o statualistadello sport, nel presente lavoro si intende rimarcare che il valore nego-ziale ed associativo delle carte federali appare indubitabile, con la con-seguenza che il VINCOLO SPORTIVO ha NATURA di contratto associativoaperto, sostanziandosi nell approvazione diretta del tesseramento conla societ e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell il tesseramento, infatti.

8 L atleta instaura un autenti-co rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguente-mente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa fe-derazione, richiamate talora espressamente nei moduli ai quali vieneapposta la relativa tesi suffragata da inequivocabili argomentirinvenibili nella legislazione, nella giurisprudenza e nella pi avveduta vedano tra gli altri (2002) VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura diPaolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, E. CROCETTI BERNARDI (2002) Le discriminazioninei confronti degli atleti stranieri, in , VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura diPaolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone.

9 A. DE SILVESTRI (1991) Potest genitoriale etesseramento minorile, in Riv. dir. sport., p. 297 e sg. A. DE SILVESTRI (1993) Enfatizzazionedelle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport, in Rivista di diritto SPORTIVO , 2-3, p. 370e sg. A. DE SILVESTRI (2002) La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincoli e di ac-cordieconomici, in , VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. A. DE SILVESTRI E ALTRI (2004), Il diritto dello sport, Le Monnier,Firenze. P. LOMBARDI (2002) Il VINCOLO degli atleti nel diritto dello sport internazionale, in , VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice,Pordenone.

10 E. LUBRANO (2003) L ordinamento giuridico del giuoco calcio, Roma. P. MORO(1999) Questioni di diritto SPORTIVO . Casi controversi nell attivit dei dilettanti, Euro 92 Editri-ce, e LIMITI del VINCOLO sportivo70 Nella legislazione, noto che alle federazioni sportive naziona-li stata attribuita la NATURA di associazioni con personalit giuridicadi diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile ( , co. 1, 23 luglio 1999, n. 242). Peraltro, nel disciplinare losport professionistico all inizio degli anni Ottanta, il legislatore avevaritenuto scontata questa configurazione dell istituto del VINCOLO sporti-vo, ricondotto espressamente (come gi riferito) alle limitazioni allalibert contrattuale dell atleta professionista (art.)


Related search queries