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NORMATTIVA - Stampa *** …

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per ilcontenimento delle tariffe elettriche e del gas ((..)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazionedi opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) Vigente al: 26-2-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misureper l'avvio del piano Destinazione Italia , per il contenimentodelle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premirc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazionedi opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso eopportunita' di arricchimento economico, culturale e civile e, nelcontempo, di rilancio della competitivita' delle imprese.

titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

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1 DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per ilcontenimento delle tariffe elettriche e del gas ((..)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazionedi opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) Vigente al: 26-2-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misureper l'avvio del piano Destinazione Italia , per il contenimentodelle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premirc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazionedi opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso eopportunita' di arricchimento economico, culturale e civile e, nelcontempo, di rilancio della competitivita' delle imprese.

2 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 13 dicembre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delVicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dellosviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasportie del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale 1.

3 L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteriper la determinazione dei prezzi di riferimento per le fornituredestinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendoconto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario deiprezzi dell'energia elettrica sul mercato. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti,definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai finidell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41,della legge 23 agosto 2004, n.

4 239, sono pari, per ciascun impianto,al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata siaprodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delletariffe elettriche sull'energia prodotta ((, ad eccezionedell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenzanominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenzaelettrica fino a 500 kW)). 3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffeelettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzarel'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistentiimpianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili** NORMATTIVA - Stampa ** di 4326/02/2014 07:38titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma dicertificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premiopossono, per i medesimi impianti, in misura alternativa : a) continuare a godere del regime incentivante spettante per ilperiodo di diritto residuo.

5 In tal caso, per un periodo di dieci annidecorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hannodiritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, inclusoritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delletariffe dell'energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta avalorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, adecorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui alcomma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di unapercentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definitacon decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con ilMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, conparere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi perun periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuodell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7anni.

6 La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficientemoltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre2007, n. 244; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore dellatariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energiaelettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas inattuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffapremio. 4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziatain ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonterinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendoconto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degliincentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gliimpianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo aquello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dalloscambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzatisullo stesso sito.

7 ((Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deveprevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non siapplica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopodi salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo nonpuo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' esseredifferenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversacomplessita' degli interventi medesimi)). 5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitataentro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui almedesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore deiservizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gseentro 15 giorni dalla medesima data.

8 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento delComitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; ((b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto delMinistro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regimetransitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto)). ((6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle impreseindustriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali disistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione deimedesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminatidall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del** NORMATTIVA - Stampa ** di 4326/02/2014 07:38presente decreto.

9 La suddetta rideterminazione deve avvenire in mododa tenere conto della definizione di imprese a forte consumo dienergia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gliindirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. 6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili leofferte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gaso energia elettrica, identifica le componenti di base di costo daesplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina lesanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

10 6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove,attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronicie provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi sianoresi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondomodalita' tali da consentire la facile lettura da parte del clientedei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado etempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quellieffettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta chesiano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallodi tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. 6-quinquies.


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