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OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO E ... - …

1 OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO E OPPOZISIONI ALL ESECUZIONE ESATTORIALE 2 INDICE 1. PREMESSA 2. LE OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO ED ALL ESECUZIONE ESATTORIALE 3. CONCLUSIONI PREMESSA 3 E noto che, a far data dal 1 ottobre 2006, con lo scopo dichiarato di rendere pi efficace l azione esattoriale e di ridurne i costi, stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le relative funzioni sono state attribuite all Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia SpA (gi Riscossione SpA)1, holding a totale capitale pubblico, appositamente costituita dall Agenzia delle Entrate (che detiene il 51% del capitale sociale) e dall INPS (che detiene il residuo 49%)2.

2 indice 1. premessa 2. le opposizioni alle cartelle di pagamento ed all ˇesecuzione esattoriale 3. conclusioni premessa

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1 1 OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO E OPPOZISIONI ALL ESECUZIONE ESATTORIALE 2 INDICE 1. PREMESSA 2. LE OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO ED ALL ESECUZIONE ESATTORIALE 3. CONCLUSIONI PREMESSA 3 E noto che, a far data dal 1 ottobre 2006, con lo scopo dichiarato di rendere pi efficace l azione esattoriale e di ridurne i costi, stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le relative funzioni sono state attribuite all Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia SpA (gi Riscossione SpA)1, holding a totale capitale pubblico, appositamente costituita dall Agenzia delle Entrate (che detiene il 51% del capitale sociale) e dall INPS (che detiene il residuo 49%)2.

2 Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo potenziamento dell attivit di riscossione (culminato, da ultimo, nel 31 maggio 2010 conv. in Legge 30 luglio 2010, n. 122)3, che ha suscitato un diffuso malcontento del quale, con le presenti note, ci proponiamo di verificare, in termini strettamente giuridici, la reale fondatezza. L esame della disciplina esecutiva esattoriale, pertanto, verr condotto senza nessuna pretesa di esaustivit ma, essenzialmente, con l intento di verificare l effettiva possibilit , per il debitore, di tutelare giurisdizionalmente i suoi diritti. 1 In Sicilia le funzioni relative alla riscossione sono esercitate da Serit Sicilia SpA che partecipata anche dalla Regione. 2 Cfr. , 30 settembre 2005 , conv.

3 In L. 2 dicembre 2005 3 Cfr. (Concentrazione della riscossione nell accertamento) e 30 (Potenziamento dei processi di riscossione INPS) del 31 maggio 2010 conv. in Legge 30 luglio 2010, n. 122. 4 LE OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO ED ALL ESECUZIONE ESATTORIALE Gli strumenti attuativi della riscossione coattiva sono: 1) l ingiunzione fiscale, disciplinata dal 639/1910; 2) il ruolo, disciplinato nel 602/73; 3) l avviso di addebito (a partire dall 1 gennaio 2011) disciplinato dal 78/2010 conv. in ; 4) l avviso di accertamento (a partire dall 1 luglio 2011) disciplinato dal 78/2010 conv. in Pur senza voler affrontare l ampia tematica dei titoli esecutivi esattoriali, riteniamo necessario accennare, in questa sede, alle recentissime disposizioni normative introdotte dal funzionali all argomento in trattazione.

4 Con l art. 29 del 78/10, conv. in , si inteso concentrare la riscossione conseguente ad accertamenti fiscali in un unico atto, velocizzando i tempi della procedura coattiva e semplificando l iter amministrativo della stessa. A partire dal 1 luglio 2011, infatti, l avviso di accertamento emesso dall Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi e dell Iva (per i periodi d imposta in corso alla data del 31/12/2007), sar titolo esecutivo per la riscossione. Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell avviso, nel caso di mancato PAGAMENTO dei tributi accertati e delle relative sanzioni, l agente della riscossione potr quindi direttamente procedere, senza la preventiva notifica della cartella di PAGAMENTO , ad esecuzione forzata4. 4 La riscossione delle somme richieste con l avviso di accertamento divenuto esecutivo affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell esecuzione forzata decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il PAGAMENTO .

5 5 Parimenti, per effetto dell art. 30 del medesimo decreto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'attivit di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell avviso, nel caso di mancato PAGAMENTO delle somme intimate, l agente della riscossione potr procedere, senza la preventiva notifica della cartella di PAGAMENTO , ad esecuzione forzata. Chiarito dunque che nel prossimo futuro il ruolo non sar pi utilizzato per la riscossione dei crediti sopra riferiti, possiamo passare ad esaminare, brevemente, i pi recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di opposizione a cartella esattoriale.

6 A tal fine necessario premettere che a norma dell del per ruolo deve intendersi l elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario . Il ruolo viene consegnato dall ufficio al concessionario ( del medesimo decreto), il quale, a norma del successivo , notifica la cartella di PAGAMENTO al debitore iscritto a ruolo . Poich gli enti creditori abilitati alla formazione dei ruoli sono vari e, conseguentemente, molteplici sono le tipologie dei crediti ivi indicati, non esiste un unica giurisdizione per le OPPOSIZIONI alla cartella esattoriale n una sola procedura di opposizione. Ed infatti Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08-02-2008, n. 3001, ha puntualmente rilevato che: La cartella di PAGAMENTO impugnata costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cio non possiede (a differenza del fermo di beni mobili registrati e della iscrizione di ipoteca) alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione stata enunciata 6 (per cui anche se in un'unica cartella vengano incorporate pi pretese, ciascuna di esse conserva piena autonomia e il regime delle impugnazioni identico a quello che troverebbe applicazione ove fossero notificate pi CARTELLE ).

7 Di conseguenza la cartella di PAGAMENTO deve essere impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa funzionale. La circostanza che la cartella di PAGAMENTO non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere con la cartella stessa pu indurre il destinatario in errore scusabile (rendere inidoneo l'atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione o costituire fonte di responsabilit civile per il concessionario), ma non pu determinare una deroga alle norme di ordine pubblico che individuano la giurisdizione competente in relazione alle diverse controversie . In terminis, la recentissima sentenza della Cassazione Civile - Sez. Unite, n. 11720 del , per la quale: non il mezzo di esazione - cartella esattoriale -, astrattamente considerato, a poter determinare a quale giudice spetti la giurisdizione in ordine ad una controversia relativa all'opposizione alla cartella, bens la natura della pretesa che, mediante quello specifico strumento, l'ente creditore vanta nei confronti del soggetto destinatario della cartella medesima.

8 Queste Sezioni Unite hanno gi avuto modo di evidenziare con riferimento a fattispecie che ponevano analoga problematica, come ad es. una controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da una provincia per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale: in tal caso, stato affermato che "spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da una provincia per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale, di cui sia stata disposta la revoca a seguito dell'inadempimento da parte del 7 beneficiario dell'obbligo di occupare la forza lavoro minima concordata: pur avendo ad oggetto una pretesa patrimoniale avanzata da un ente dotato di poteri tributari, la controversia non infatti riconducibile alla giurisdizione tributaria, prevista dal 31 dicembre 1992, n.

9 546, art. 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, in quanto la provincia non agisce in qualit di ente impositore, ma fa valere un'obbligazione che trae origine da un inadempimento contrattuale; n la devoluzione alla giurisdizione tributaria pu essere desunta dalla seconda parte del n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, il quale non riconosce la giurisdizione del giudice tributario per tutte le controversie riguardanti gli atti anteriori alla notifica della cartella di PAGAMENTO , limitandosi ad escluderla per quelle aventi ad oggetto gli atti successivi, anche nel caso in cui il giudizio di cognizione si sia svolto dinanzi alle commissioni tributarie". Dunque, per opporsi ad una cartella esattoriale preliminarmente necessario identificare l ente impositore e la natura del credito azionato.

10 In realt , per , pur se le regole del gioco risultano semplici da un punto di vista teorico, non altrettanto facile individuare in concreto la giurisdizione esatta, perch non sempre agevole reperire la fonte normativa di attribuzione della stessa. Cos , ad esempio, se la cartella si riferisce ai tributi di cui all art. 2 del ed accessori (aggi esattoriali, interessi e rivalutazione), la giurisdizione sar del giudice tributario. In questo ambito, pertanto, rientreranno le controversie relative alla TOSAP (tassa per l occupazione di aree pubbliche), contemplata dalla lett. h) dell del , ma non anche quelle relative alla COSAP (canone di concessione), le quali a mente dell art. 5 della , saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. ). Le controversie relative ai contributi al 8 SSN, a seguito della modifica apportata all art.


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