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PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATIDISEGNO DI LEGGEAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 24 dicembre 2021 (v. stampato Senato )PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE(FRANCO)Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2022e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 24 dicembre 2021 NOTA:Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni (stampato ).Atti ParlamentariCamera dei DeputatiXVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTIPAGINA CAMERA DEI DEPUTATIDISEGNO DI LEGGEAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 24 dicembre 2021 (v. stampato Senato )PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE(FRANCO)Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2022e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 24 dicembre 2021 NOTA:Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni (stampato ).

50.000 euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l’importo di 22.000 euro »; 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis.La detrazione spettante ai sensi

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1 CAMERA DEI DEPUTATIDISEGNO DI LEGGEAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 24 dicembre 2021 (v. stampato Senato )PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE(FRANCO)Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2022e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 24 dicembre 2021 NOTA:Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni (stampato ).Atti ParlamentariCamera dei DeputatiXVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTIPAGINA CAMERA DEI DEPUTATIDISEGNO DI LEGGEAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 24 dicembre 2021 (v. stampato Senato )PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE(FRANCO)Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2022e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 24 dicembre 2021 NOTA:Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni (stampato ).

2 Atti Parlamentari I Camera dei DeputatiXVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTIPAGINA BIANCAINDICED isegno di leggeArticoli .. 385 Tabelle A e B .. 397 Quadri generali riassuntivi .. 401 Stati di previsioneAvvertenza .. Parlamentari III Camera dei DeputatiXVIII 3424 PAGINA BIANCADISEGNO DI LEGGE__SEZIONE IMISURE QUANTITATIVE PER LA REA-LIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRO-GRAMMATICIArt. 1.(Risultati differenziali. Norme in materia dientrata e di spesa e altre disposizioni. Fondispeciali)1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, , per gli anni 2022,2023 e 2024, sono indicati nell allegato 1annesso alla presente legge.

3 I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passivit preesistenti con ammorta-mento a carico dello Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, , sonoapportate le seguenti modificazioni:a)all articolo 11, il comma 1 sosti-tuito dal seguente: imposta lorda determinata ap-plicando al reddito complessivo, al nettodegli oneri deducibili indicati nell articolo10, le seguenti aliquote per scaglioni direddito:a)fino a euro, 23 per cento;b)oltre euro e fino a , 25 per cento;c)oltre euro e fino a , 35 per cento;d)oltre euro, 43 per cento ;Atti Parlamentari 1 Camera dei DeputatiXVIII 3424b)all articolo 13:1) al comma 1, le lettere a), b)e c)sono sostituite dalle seguenti: a) euro, se il reddito comples-sivo non supera euro.

4 L ammontaredella detrazione effettivamente spettantenon pu essere inferiore a 690 euro. Per irapporti di lavoro a tempo determinato,l ammontare della detrazione effettiva-mente spettante non pu essere inferiore euro;b) euro, aumentata del prodottotra euro e l importo corrispondenteal rapporto tra euro, diminuito delreddito complessivo, e euro, se l am-montare del reddito complessivo supe-riore a euro ma non a euro;c) euro, se il reddito comples-sivo superiore a euro ma non euro; la detrazione spetta per laparte corrispondente al rapporto tra l im-porto di euro, diminuito del redditocomplessivo, e l importo di euro ;2) dopo il comma 1 inserito ilseguente: detrazione spettante ai sensidel comma 1 aumentata di un importopari a 65 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a ;3) al comma 3, le lettere a), b)e c)sono sostituite dalle seguenti: a) euro, se il reddito comples-sivo non supera euro.

5 L ammontaredella detrazione effettivamente spettantenon pu essere inferiore a 713 euro;b)700 euro, aumentata del prodottofra euro e l importo corrispondenteal rapporto fra euro, diminuito delreddito complessivo, e euro, se l am-montare del reddito complessivo supe-riore a euro ma non a euro;c)700 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l importo diAtti Parlamentari 2 Camera dei DeputatiXVIII euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l importo di euro ;4) dopo il comma 3 inserito ilseguente: 3-bis. La detrazione spettante ai sensidel comma 3 aumentata di un importopari a 50 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a ;5) al comma 5, le lettere a)e b)sonosostituite dalle seguenti: a) euro, se il reddito comples-sivo non supera euro;b)500 euro, aumentata del prodottofra 765 euro e l importo corrispondente alrapporto fra euro, diminuito delreddito complessivo, e euro, se l am-montare del reddito complessivo supe-riore a euro ma non a euro;b-bis)500 euro, se il reddito comples-sivo superiore a euro ma non euro.

6 La detrazione spetta per laparte corrispondente al rapporto tra l im-porto di euro, diminuito del redditocomplessivo, e l importo di euro ;6) dopo il comma 5-bis inserito ilseguente: 5-ter. La detrazione spettante ai sensidel comma 5 aumentata di un importopari a 50 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a .3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, ,convertito, con modificazioni, dalla legge 2aprile 2020, , sono apportate le se-guenti modificazioni:a)all articolo 1:1) al comma 1, le parole: sono sostituite dalle seguenti: e sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: Il trattamento integrativo rico-nosciuto anche se il reddito complessivo superiore a euro ma non a , a condizione che la somma delledetrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma1, del testo unico delle imposte sui redditi,Atti Parlamentari 3 Camera dei DeputatiXVIII 3424di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, , delledetrazioni di cui all articolo 15, comma 1,lettere a)e b), e comma 1-ter, dello stessotesto unico, limitatamente agli oneri soste-nuti in dipendenza di prestiti o mutui con-tratti fino al 31 dicembre 2021, e delle raterelative alle detrazioni di cui agli articoli15, comma 1, lettera c)

7 , e 16-bisdel citatotesto unico nonch di quelle relative alledetrazioni previste da altre disposizioni nor-mative, per spese sostenute fino al 31 di-cembre 2021, sia di ammontare superioreall imposta lorda. Nel caso in cui ricorranole condizioni previste dal secondo periodo,il trattamento integrativo riconosciutoper un ammontare, comunque non supe-riore a euro, determinato in misurapari alla differenza tra la somma delledetrazioni ivi elencate e l imposta lorda ;2) al comma 3, secondo periodo, leparole: , tenendo conto dell eventuale di-ritto all ulteriore detrazione di cui all arti-colo 2 sono soppresse;b)l articolo 2 In relazione agli effetti finanziari con-seguenti all avvio della riforma fiscale, alloscopo di concorrere all adeguamento deibilanci delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e diBolzano previsto, per gli anni 2022-2024,un trasferimento a titolo di compensazionedella riduzione del gettito riguardante lacompartecipazione IRPEF derivante daicommi 2 e 3.

8 Gli importi spettanti a cia-scuna autonomia speciale sono stabiliti, en-tro il 31 marzo 2022, con decreto del Mi-nistro dell economia e delle finanze, sullabase dell istruttoria operata da un appositotavolo tecnico, coordinato dal Ministerodell economia e delle finanze Diparti-mento delle finanze e Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, con la par-tecipazione di rappresentanti di ciascunaautonomia Al fine di garantire la coerenza delladisciplina dell addizionale regionale all im-posta sul reddito delle persone fisiche conla nuova articolazione degli scaglioni del-l imposta sul reddito delle persone fisicheAtti Parlamentari 4 Camera dei DeputatiXVIII 3424stabilita dal comma 2, il termine di cuiall articolo 50, comma 3, secondo periodo,del decreto legislativo 15 dicembre 1997, , limitatamente alle aliquote appli-cabili per l anno di imposta 2022, diffe-rito al 31 marzo Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, entro il 13 maggio2022.

9 Provvedono alla trasmissione dei datirilevanti per la determinazione dell addi-zionale regionale all imposta sul redditodelle persone fisiche prevista dall articolo50, comma 3, quarto periodo, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, , ai finidella pubblicazione sul sito informatico dicui all articolo 1, comma 3, del decretolegislativo 28 settembre 1998, Entro il 31 marzo 2022, o, in caso discadenza successiva, entro il termine diapprovazione del bilancio di previsione, icomuni per l anno 2022 modificano gli sca-glioni e le aliquote dell addizionale comu-nale all imposta sul reddito delle personefisiche al fine di conformarsi alla nuovaarticolazione prevista per l imposta sul red-dito delle persone A decorrere dal periodo d imposta incorso alla data di entrata in vigore dellapresente legge, l imposta regionale sulle at-tivit produttive (IRAP), di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, , non dovuta dalle persone fisiche esercenti atti-vit commerciali ed esercenti arti e profes-sioni di cui alle lettere b)e c)

10 Del comma 1dell articolo 3 del medesimo decreto legi-slativo del A decorrere dall esercizio 2022, nellostato di previsione del Ministero dell eco-nomia e delle finanze istituito un fondocon una dotazione annua di finalizzato a compensare le regioni ele province autonome della riduzione delleentrate fiscali derivanti dall applicazionedell aliquota base dell IRAP e non compen-sate nell ambito del finanziamento sanita-rio corrente del Servizio sanitario nazio-nale a cui concorre lo Stato, ovvero dal-l applicazione di maggiorazioni regionali vi-genti, derivante dal presente comma e dalcomma 2. Gli importi spettanti a ciascunaregione e provincia autonoma a valere sulfondo sono indicati nella tabella di cuiAtti Parlamentari 5 Camera dei DeputatiXVIII 3424all allegato 2 annesso alla presente legge eper gli anni 2025 e successivi possono es-sere modificati con decreto del Ministerodell economia e delle finanze, a invarianzadel contributo complessivo, sulla base di unaccordo da sancire in sede di Conferenzaperma


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