Example: air traffic controller

Pignoramento presso terzi: la Corte di Cassazione ...

Corte di Cassazione , sez. III Civile - sentenza 9 dicembre 2014, n. 6393, deposi-tata il 30 marzo 2015 - Pres. Salm - Est. Vivaldi - (avv. V. L. G.) - Banca SanFrancesco Credito Cooperativo Canicatt (avv. S. P.) Pignoramento presso terzi - Conto corrente con saldo negativo - Impignorabilit deisingoli versamenti - Impignorabilit del saldo negativo - Momento perfezionativo del pigno-ramento presso terzi (artt. 1823, 1830, 1857 , 543 e 547 )Il rapporto di conto corrente bancario d luogo ad un rapporto giuridico unitario, che ilterzo creditore non pu scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debito-re, trascurando, invece, quelle creditore pu pignorare il solo eventuale saldo positivo ma non i singoli versamenti;e ci perch il Pignoramento non risolve il contratto di conto carattere negativo costante del saldo del conto corrente esclude l applicabilit dellanorma di cui all art.

estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

Tags:

  Pignoramento

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Pignoramento presso terzi: la Corte di Cassazione ...

1 Corte di Cassazione , sez. III Civile - sentenza 9 dicembre 2014, n. 6393, deposi-tata il 30 marzo 2015 - Pres. Salm - Est. Vivaldi - (avv. V. L. G.) - Banca SanFrancesco Credito Cooperativo Canicatt (avv. S. P.) Pignoramento presso terzi - Conto corrente con saldo negativo - Impignorabilit deisingoli versamenti - Impignorabilit del saldo negativo - Momento perfezionativo del pigno-ramento presso terzi (artt. 1823, 1830, 1857 , 543 e 547 )Il rapporto di conto corrente bancario d luogo ad un rapporto giuridico unitario, che ilterzo creditore non pu scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debito-re, trascurando, invece, quelle creditore pu pignorare il solo eventuale saldo positivo ma non i singoli versamenti;e ci perch il Pignoramento non risolve il contratto di conto carattere negativo costante del saldo del conto corrente esclude l applicabilit dellanorma di cui all art.

2 543 sempre che alla data della notificazione del Pignoramento ilconto corrente presenti un saldo debitore.(Omissis)S V O L G I M E N TO DELP R O C E S S O- e hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d Appello di Palermo del che -in un giudizio di accertamento dell obbligo del terzo, a seguito di Pignoramento presso terzi neiconfronti della Banca San Francesco Credito Cooperativo di Canicatt e della mancata compa-rizione a rendere la dichiarazione di cui all art. 547 di quest ultima - ha rigettato l appelloconfermando la sentenza di rigetto della domanda di accertamento da parte del primo con controricorso illustrato da memoria la Banca San Francesco - CreditoCooperativo - Societ Cooperativa a DELLADECISIONE-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazionedi legge artt.

3 543, 546, 549, 551, 552 e 1830 presso terzi: la Corte di Cassazione riconoscel impignorabilit del saldo passivo del conto corrente bancarioassistito da apertura di creditoAlessandra GiudiceDottore in Giurisprudenza1 Con il secondo motivo si denuncia motivazione incongrua, contraddittoria edi n s u f f i c i e n t e .Con il terzo motivo si denuncia violazione art. 615 e 611, 629, 631 e 543 e segg. contraddittoria ed tre motivi, intimamente connessi, sono esaminati non sono fondati per le ragioni e nei termini che tema di conto corrente l art. 1830, comma 1, dispone che se il creditore di uncorrentista ha sequestrato o pignorato l eventuale saldo del conto spettante al suo debito-re, l altro correntista non pu con nuove rimesse pregiudicare le ragioni del creditore.

4 Nonsi considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestroo del Pignoramento .Questa norma non direttamente applicabile al conto corrente bancario per non esse-re richiamata dall art. 1857 dovuto al fatto che mentre, nel conto corrente ordinario le reciproche rimesse sonoinesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto (il saldo del quale esigibile alla scaden-za stabilita: art. 1823 ), in quello bancario, invece, il correntista pu disporre in qualsiasimomento delle somme risultanti a suo credito; ne deriva, quindi, che la norma dell art. non si applica a tali operazioni (Cass. n. 1638; Cass. n. 6558).Peraltro, alla stessa limitazione - dettata dall art. 1830 in tema di conto corrente ban-cario -, con riferimento alla pignorabilit e di sequestrabilit si perviene in via tale conto, infatti, da luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditorenon pu scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando,invece, quelle , dunque, il creditore ben pu direttamente pignorare somme che siano nelladiretta disponibilit del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul contocorrente bancario il Pignoramento pu riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non isingoli versamenti; e ci perch il Pignoramento non risolve il contratto di conto corrente(cos anche Cass.)

5 N. 1638).Ora, nel caso in esame, entrambi i giudici del merito hanno accertato - con valutazio-ne non censurabile in sede di legittimit appartenendo un tale accertamento di fatto aglistessi - che Il saldo (del conto) stato costantemente negativo nel lungo periodo compre-so tra il Pignoramento ed 30 settembre 2000 come esposto e i vari versamenti hanno com-portato la mera riduzione dello scoperto .Si ricorda che si tratta di un conto corrente affidato, con la conseguenza della irrile-vanza degli eventuali versamenti successivi al Pignoramento che, finalizzati a ridurre o ad2estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senzaobblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conseguenza carattere negativo costante del saldo di conto corrente esclude, quindi, l applicabi-lit della norma di cui all art.

6 543 per il quale il Pignoramento produce i suoi effetti, tra iquali - con riferimento al terzo pignorato - l inopponibilit rispetto al creditore pignorante diuna qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta; ma tutto ci a patto che, alla data dellanotificazione del Pignoramento , il conto corrente presenti un saldo attivo. Ci che vuol direche si tratti di un Pignoramento quindi, sul punto, la statuizione di diversamente, prive di pregio si presentano le censure evidenziate (con il secon-do motivo) con riferimento alla mancata ammissione di una contabile al fine di verifi-care le movimentazioni del conto un lato, infatti le precedenti conclusioni tolgono rilevanza alla altro, si sottolinea, ancora una volta, che la consulenza tecnica non un mezzo diprova in senso proprio, perch volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementiacquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.

7 Come tale sot-tratta alla disponibilit delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di della sua mancata ammissione il giudice del merito deve dare conto - peraltro nelcaso non risulta essere mai stata richiesta - rientrando piuttosto nel potere discrezionaledello stesso giudice disporla o meno (fra le tante Cass. n. 6155).Gli ulteriori rilievi involgono tutti questioni - come denunciato in particolare con il terzomotivo che fa leva sul presunto vincolo di indisponibilit nascente dall eseguito pignoramen-to, non tenuto in debito conto - da un lato, sottratte alla censurabilit in sede di legittimit e,dall altro, ininfluenti per le conclusioni gi il ricorso spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a cari-co solidale dei ricorrenti.

8 (Omissis)Con la sentenza di cui sopra, la terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione haper un verso ribadito un principio gi a suo tempo affermato circa l impignorabilit dellerimesse in s considerate su conto corrente bancario e, per altro verso, andando di contra-rio avviso a proprio precedente contenuto nella sentenza n. 6106 del 12 marzo 2013 dellastessa terza Sezione, ha ritenuto l impignorabilit del saldo negativo del conto corrente ban-3cario, fornendo importante supporto al superamento di un contrasto interpretativo gi vivonella giurisprudenza di sembra potersi poi cogliere dalla motivazione della sentenza in com-mento anche una ulteriore affermazione di principio, avente carattere innovativo, riguardan-te il momento perfezionativo dell espropriazione presso terzi.

9 Argomento, quest ultimo,oggetto di un vivace dibattito scientifico con opinioni spesso contrastanti sia in dottrina chein giurisprudenza, individuandolo nella data di notificazione del Pignoramento e non in quel-la in cui viene resa la dichiarazione di terzo o viene comunicata la ad esaminare i punti che sinteticamente sono stati posti in ) Sulla impignorabilit delle singole rimesse su conto corrente argomento il principio ricavabile della sentenza in commento sostanzialmenteconfermativo di precedenti contratto di conto corrente bancario, infatti, come affermato pi volte dalla giurispru-denza della Suprema Corte 1, d luogo ad un rapporto giuridico unitario nel quale il creditorepignorante non pu scindere le poste attive da quelle passive per poter beneficiare solo delleprime attraverso il Pignoramento delle stesse.

10 Pu invece legittimamente pignorare sommeche siano nella diretta disponibilit del debitore ma, una volta che esse siano affluite nel contocorrente bancario, pu pignorare solo l eventuale saldo positivo e non, anche, i singoli versa-menti che sono diretti a ripristinare la disponibilit e consentire ulteriori prelievi argomentare il caso di specie la Corte , pur sottolineando la differenza intercorren-te tra il conto corrente ordinario, in cui i crediti derivanti da reciproche rimesse sono inesi-gibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto, e il conto corrente bancario, in cui inveceil correntista pu disporre in qualunque momento delle somme risultanti a suo credito - dif-ferenza che non consente di applicare la disposizione di cui all art.


Related search queries