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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DELLA …

[Articoli] IL 27 ottobre 2015 Riproduzione riservata 1 IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA DI di PIETRO GOBIO CASALI 1. Il pignoramento DELLA quota. 2. La fase successiva al pignora-mento. 3. Vendita e assegnazione. 1. Il pignoramento DELLA quota Nella societ a responsabilit limitata, a differenza che in quel-la per azioni, il capitale diviso in parti in base al numero dei soci e ciascuno diviene titolare di un unica quota di partecipa-zione. Questa, secondo la giurisprudenza, esprime una posizio-ne contrattuale che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali1. A tal proposito stato os-servato che la riforma del 2003, ammettendo all art.

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1 [Articoli] IL 27 ottobre 2015 Riproduzione riservata 1 IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA DI di PIETRO GOBIO CASALI 1. Il pignoramento DELLA quota. 2. La fase successiva al pignora-mento. 3. Vendita e assegnazione. 1. Il pignoramento DELLA quota Nella societ a responsabilit limitata, a differenza che in quel-la per azioni, il capitale diviso in parti in base al numero dei soci e ciascuno diviene titolare di un unica quota di partecipa-zione. Questa, secondo la giurisprudenza, esprime una posizio-ne contrattuale che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali1. A tal proposito stato os-servato che la riforma del 2003, ammettendo all art.

2 2471 bis che la quota possa essere oggetto di pegno, usufrutto o seque-stro, ha sciolto definitivamente ogni dubbio sulla natura DELLA quota quale cosa mobile 2. La partecipazione in una pu formare oggetto di espro-priazione da parte dei creditori personali del socio3, ma il codi- 1 Cfr. Cass., 21 ottobre 2009, n. 22361, in Giur. Comm., 2010, 6, 1112, con nota di Parmigiani; Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in Giur. It., 2000, 2309, con nota di Grassi Reverdini. 2 GALGANO, Le societ , Bologna, 2003, 456. 3 L art. 2471 , con un enunciato che pu apparire superfluo, si apre appun-to stabilendo che la partecipazione pu formare oggetto di ESPROPRIAZIONE .

3 Va ricordato che, secondo la tesi dominante, i creditori del socio di societ di perso-ne non possono invece espropriare la sua quota: cfr. di recente COTTINO, Dirit-to societario, Padova, 2011, 75 ss.; Cass., 7 novembre 2002, n. 15605, in Giur. It., 2003, 1866, ha peraltro affermato che ci possibile laddove la quota sia li-beramente trasferibile. [Articoli] IL 27 ottobre 2015 Riproduzione riservata 2 ce di procedura civile non contiene alcuna disposizione specifi-ca sul relativo procedimento4; invece l art. 2471 a conte-nere alcune scarne indicazioni processuali. La norma stabilisce anzitutto che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societ e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

4 Prima che la riforma del 2003 introducesse questa disposi-zione, si riteneva che la procedura dovesse seguire le forme dell esecuzione presso terzi, considerate le uniche utilizzabili5. La riforma non ha avuto un effetto chiarificatore se ancora oggi vi sono sostenitori di questa tesi6, ma per l orientamento preva-lente ora si tratta di un pignoramento diretto da eseguirsi se-condo quanto previsto dall art. 2471 A parte il fatto che manca testualmente un richiamo all art. 543 , l opinione prevalente va condivisa, in quanto non necessario l impiego delle forme dell esecuzione presso terzi, che ricorrono quando essenziale l apporto di un terzo per i-dentificare l oggetto del pignoramento .

5 L identificazione DELLA quota risulta dal registro delle imprese e la societ nella perso- 4 Il fatto appare curioso se si considera che il codice di procedura civile disci-plina invece fattispecie a dir poco rare quali il pignoramento dei bachi da seta (art. 516 ). 5 Cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7409, in Foro It., 1987, I, 1101; CORSA-RO - BOZZI, Manuale dell esecuzione forzata, Milano, 1987, 206. Di recente, per , nella giurisprudenza di merito si era fatta strada la tesi secondo cui il pi-gnoramento si esegue mediante iscrizione nel registro delle imprese: cfr. Trib. Milano, 17 febbraio 2000, in Giur.

6 It., 2000, 2069 (e 2109); Trib. Torino, 9 otto-bre 2002, ivi, 2003, 70, con nota di Corsini. Per una sintesi delle varie tesi prima DELLA riforma cfr. ACONE, Note in tema di pignoramento di quote di societ a responsabilit limitata, in Riv. esecuz. forzata, 2004, 627 ss. 6 Cfr. Trib. Melfi, 13 gennaio 2010, in Giust. Civ., 2010, 5, 1245, con nota di Gasperini; FERRARA CORSI, Gli imprenditori e le societ , Milano, 2006, 914. 7 Cfr. Cass., 18 giugno 2014, n. 13903; Trib. Parma, 24 maggio 2013, in , 9135; Idem, 20 maggio 2013, ivi, 9292; Trib. Udine, 18 febbraio 2013, in Giur. It., 2013, 864, con nota di Gobio Casali. Nello stesso senso in dot-trina ZANARONE, DELLA societ a responsabilit limitata, in Cod.

7 Civ. Comm., diretto da Busnelli, Milano, 2010, 683 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2015, 119; MONTESANO ARIETA, Tratt. dir. proc. civ. (banca dati), a cura di Arieta, Padova, 2009; CORSINI, L ESPROPRIAZIONE di una quota di societ a responsabilit limitata tra diritto vigente e prospettive di ri-forma (con qualche accenno al pignoramento di azioni non emesse), in Giur. It., 2003, 71. Sul punto si vedano anche CRIVELLI, pignoramento presso terzi, Mi-lano, 2011, 35 ss.; CAGNASSO, La societ a responsabilit limitata, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino, V, 1, Padova, 2007, 152. [Articoli] IL 27 ottobre 2015 Riproduzione riservata 3 na del suo amministratore quale terza pignorata nulla po-trebbe dichiarare che possa integrare il pignoramento8.

8 L esecuzione presso terzi comportava poi il rischio che il rappresentante DELLA societ omettesse di rendere la dichiara-zione ex art. 547 , costringendo il creditore ad instaurare un inutile giudizio di accertamento dell obbligo del terzo; ma di recente la disciplina DELLA mancata dichiarazione del terzo stata modificata in senso favorevole al procedente9. Il pignoramento sar quindi un atto che conterr , oltre ai dati relativi alle parti, al titolo esecutivo e al precetto, l ingiunzione ex art. 492 , l indicazione specifica DELLA partecipazione, l ammontare nominale DELLA quota da espropriare, la denomi-nazione e la sede DELLA societ 10. Lo schema sar quindi pi si-mile a quello del pignoramento immobiliare, sebbene differisca per la presenza di un terzo chiamato a collaborare nell ambito DELLA procedura11.

9 Dopo la notifica il pignoramento deve essere iscritto nel re-gistro delle imprese, affinch sia opponibile ai terzi12. La legge non specifica a carico di chi sia l iscrizione, da effettuarsi ora 8 Pure la dichiarazione circa precedenti sequestri o pignoramenti superflua, visto che dovrebbero essere iscritti nel registro delle imprese. Quanto agli utili, rientrano nel pignoramento DELLA quota, che ex art. 2912 si estende ai suoi frutti, i quali ex art. 509 vanno a comporre la somma da distribuire. La no-tifica del pignoramento alla societ , oltre ad avere scopi informativi (anche per l annotazione nel libro soci, quando era vigente), potrebbe avere appunto lo sco-po di impedire alla societ di distribuire gli utili pignorati, anche se in realt seguendo la tesi del pignoramento diretto la societ non diviene custode del bene (e non destinataria dell ingiunzione ex 492 ).

10 In merito all accertamento degli utili da distribuire ai creditori in sede esecutiva va ricor-dato che la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci (art. 2478 bis ). 9 La Legge n. 228/2012 e successivamente la Legge n. 162/2014 hanno infatti modificato gli artt. 548 e 549 relativi alla mancata o contestata dichiara-zione del terzo pignorato, introducendo una disciplina pi snella in cui il silenzio del terzo equivale al riconoscimento del credito. 10 Cfr. ACONE, op. cit., 635; CORSINI, op. cit., 72. Per una esemplificazio-ne DELLA struttura dell atto si veda FANTICINI GHIACCI, L esecuzione civile: formulario commentato, Torino, 2015, 233.


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