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IL CASO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARIS ezione Fallimentare, composto dei Maria Mura PresidenteDott. Ignazio Tamponi Giudice Antonio Dessi Giudiceha pronunciato il seguente:DECRETO nella causa iscritta al n. 2349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno2012, promossa da:JUPITER ASSET MANAGEMENT , con sede in Milano, in qualit disubprocuratrice della 111 PITER FINANCE , con sede in Milano, a sua voltaprocuratrice della VESTA FINANCE , con sede in Milano, domiciliataelettivamente in Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Alessia Massoni,rappresentata, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso in opposizione, daiprocuratori avvocati Giuseppe La Scala, Luciana Cipolla e Gemma Maurizi, che CARDNET in liquidazione, in persona dei curatori Murgia e Emanuela Murgia, domiciliato elettivamente in Cagliari, pressolo studio del procuratore avvocato Giampiero Tronci, che lo rappresenta.

che,con sentenza n. 5939/2011 emessa in data 22.4.2011 il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande proposte dalla Vesta Finance s.r.1.;

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1 IL TRIBUNALE DI CAGLIARIS ezione Fallimentare, composto dei Maria Mura PresidenteDott. Ignazio Tamponi Giudice Antonio Dessi Giudiceha pronunciato il seguente:DECRETO nella causa iscritta al n. 2349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno2012, promossa da:JUPITER ASSET MANAGEMENT , con sede in Milano, in qualit disubprocuratrice della 111 PITER FINANCE , con sede in Milano, a sua voltaprocuratrice della VESTA FINANCE , con sede in Milano, domiciliataelettivamente in Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Alessia Massoni,rappresentata, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso in opposizione, daiprocuratori avvocati Giuseppe La Scala, Luciana Cipolla e Gemma Maurizi, che CARDNET in liquidazione, in persona dei curatori Murgia e Emanuela Murgia, domiciliato elettivamente in Cagliari, pressolo studio del procuratore avvocato Giampiero Tronci, che lo rappresenta.

2 Giusta procuraspeciale apposta a margine della memoria di costituzione, e lo Con ricorso depositato il Jupiter Asset Management , con sede inMilano, subprocuratrice della Jupiter Finance , con sede in Milano, a sua voltaprocuratrice della Vesta Finance , anch'essa avente sede in Milano, ha propostoopposizione a norma dell'art. 98 avverso il provvedimento del giudice delegato con ilquale i crediti della summenzionata Vesta Finance , scaturenti dal contratto difinanziamento stipulato in data tra la Interbanca e la Cardnet ,IL rispettivamente ad C ,01, assistito da privilegio ipotecario e speciale exart. 46 , ed C ,86, in via chirografaria, nonch l'ulteriore credito inchirografo della stessa societ sub rappresentata per C ,44, insinuati al passivodel Fallimento della Cardnet in liquidazione, erano stati ammessi senza ilriconoscimento della richiesta prelazione ipotecaria in via chirografraria per ilcomplessivo importo di C , A fondamento della propria domanda, l'opponente ha sostenuto:che in data la Interbanca e la Cardnet avevano stipulato uncontratto di mutuo fondiario, con cui la prima si era impegnata ad erogare entro , in favore della seconda, l'importo di euro ,00, poi effettivamenteerogato.

3 Che la fallita, a garanzia dell'obbligazione restitutoria contratta, aveva concessoipotec a volontaria sino all'importo di euro ,00 sull'immobile di suapropriet , sito in Iglesias (terreno censito come segue al Catasto Terreni del Comune diIglesias: Foglio 604, mappale di Ha. ; Foglio 604, mappale 72 di Ha. ;Confini in un sol corpo: propriet ANAS, propriet Consorzio per la zona industriale diinteres s e regionale di Iglesias, strada consortile per due lati e propriet " "), ed aveva, altres , costituito in favore della controparte privilegio speciale ex sugli impianti, i macchinari, le attrezzature e gli utensili esistenti o chepotessero essere introdotti o destinati al funzionamento dell'azienda sita in Iglesias,Zona Industriale localit Sa Stoia;che con sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data era statoomologato il concordato preventivo richiesto dalla Cardnet mia.

4 ;che in data Interbanca mia. e Cardnet si erano rese conto che, pererrore materiale, nella descrizione dei dati catastali dell'immobile gravato da ipoteca enella successiva nota di iscrizione era stato indicato il foglio 601 invece del foglio 604,sicch sull'ipoteca in questione veniva in seguito annotato atto di rettifica;che in data Interbanca aveva comunicato all'Ufficio deiCommissari Giudiziali del Concordato Preventivo della Cardnet il proprio creditoIL dal contratto di finanziamento del , di importo pari ad ,60, assistito da ipoteca e privilegio speciale ex art. 46 TIMI, ed ,12 in chirografo;che, tuttavia, il credito della mutuante era stato ammesso dal liquidatore giudizialedott.

5 Carlo Dessalvi per l'importo di C ,40 con l'esclusione dell'ipoteca, acausa dell'invalidit della nota di iscrizione pubblicata a Cagliari il ( e n. 25644) e della conseguente inopponibilit dell'ipoteca alla massa deicreditori, ed il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 46 , con esclusione didetto privilegio in quanto non dovuto per l'importo di C ,20 richiesto a titolo dipenale per risoluzione anticipata e con esclusione integrale della somma di C 476,32,relativa alle spese legali, poich , ancora ad avviso del liquidatore, non documentata;che in una successiva comunicazione il liquidatore aveva informato la mutuante cheil soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio ex art.

6 46 sarebbe avvenutoentro il limite del ricavato della vendita dei beni su cui tale privilegio insisteva;che l'Interbanca aveva inoltre appreso che la mutuataria aveva deliberato iltrasferimento della propria sede sociale e la propria messa in liquidazione;che la Vesta Finance sal., quale cessionaria del credito della Interbanca e per mezzodella propria procuratrice Pirelli RE Credit Servicing , aveva convenuto in giudiziodavanti il Tribunale di Milano la Cardnet ed il liquidatore giudiziale, con atto dicitazione notificato in data , al fine di ottenere l'accertamento della validit dell'ipoteca iscritta in suo favore e del proprio diritto al soddisfacimento dei creditiassistiti da privilegio ex art.

7 46 anche oltre il ricavato della vendita dei beni sucui insisteva il privilegio in questione, nonch la condanna del liquidatore giudizialeall'accantonamento del ricavato della vendita sino alla definizione del giudizio;che in corso di causa era intervenuto il notaio dott. Luigi Augusto Miserocchi, ilquale aveva curato la redazione dell'atto pubblico del e predisposto la notadi iscrizione ipotecaria, domandando raccoglimento delle domande attoree e lacondanna dei convenuti al risarcimento dei danni discendenti dalla lesione della suareputazione;IL ,con sentenza n. 5939/2011 emessa in data il Tribunale di Milanoaveva rigettato le domande proposte dalla Vesta Finance ;che, in definitiva, l'esclusione del privilegio ipotecario era stata compiuta dal giudicedelegato sulla scorta della sentenza n.

8 5939/2011 e che era interesse dall'opponente,intenzionata a proporre appello avverso tale sentenza, evitare la formazione delgiudicato endo-fallimentare in merito all'esclusione del privilegio ipotecarioproponendo opposizione allo stato passivo del Fallimento Cardnet ;che il Tribunale di Milano aveva reputato l'iscrizione ipotecaria invalida perincertezza del bene gravato da ipoteca, in considerazione dell'errata indicazione di unodei dati catastali nella nota di iscrizione, malgrado tutti gli altri dati fossero staticorrettamente riportati e l'itnmobile in questione fosse l'unico bene di propriet dellafallita;che, avverso la soluzione adottata dal Tribunale, muove il parere redatto dal Luminoso, depositato dal notaio dott.

9 Luigi Augusto Miserocchi nel corso delgiudizio di primo grado;che il Tribunale aveva giudicato irrilevante l'atto di rettifica successivamenteannotato sull'ipoteca in virt della sua attinenza ad elementi non individualizzantil'immobile e della presenza dell'errore anche nell'atto di compravendita, cos disattendendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i daticatastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed aiconfini indicati nell'atto, interpretazione attinente all'ipotesi della compravenditaimmobiliare ed applicabile anche al caso della costituzione dell'ipoteca volontaria;che, anche a prescindere dal mancato riconoscimento della validit dell'ipoteca,credito avrebbe comunque dovuto essere ammesso come assistito da privilegio ex , invece che in 'opponente ha anche fatto istanza di sospensione del processo ex art.

10 295 , inprevisione della futura proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 5939/2011, poieffettivamente proposto con atto di citazione notificato in data 11 Fallimento, ritualmente costituitosi in giudizio in persona dei curatori Murgia e dottssa Emanuela Murgia, ha chiesto il rigetto delle domande propostedall' curatori hanno in particolare affermato:che era mancante, in capo all'opponente, la legittimazione attiva a ricorrere ingiudizio, in quanto la medesima societ , succeduta alla Interbanca in virt dicontratto di cessione di crediti ex artt. l e 4 della legge n. 13011999, non risulta iscrittanell'elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dall'art.


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