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IL DANNO NON PATRIMONIALE DA …

IL CASO. it Sezione II Dottrina, opinioni e interventi documento n. 166/2009 23 settembre 2009 Sezione II Dottrina, opinioni e interventi 1 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA RESPONSABILITA CONTRATTUALE: ANALISI DI CASI CONCRETI E DISCIPLINA RISARCITORIA ALLA LUCE DELL INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE. DOTT. LAURA DE SIMONE Sommario: 1. Premessa - 2. Quando l inadempimento contrattuale pu causare danni non patrimoniali? - 3. Il DANNO non PATRIMONIALE DANNO conseguenza e in quanto tale va allegato e provato - 4. Contenuto del risarcimento - 5. Estensione negoziale delle voci di DANNO risarcibili? - 6. Casi concreti - 6. 1 I contratti di protezione 6. 2 La vacanza rovinata - 6. 3 La responsabilit del produttore 6. 4 I contratti con societ fornitrici di servizi pubblici essenziali 1. Premessa Le quattro sentenze delle Sezioni Unite1 del novembre del 2008 hanno l indiscutibile pregio di superare, in via generale e definitiva, la tesi della natura necessariamente PATRIMONIALE del DANNO derivato dalla violazione di obbligazioni di natura contrattuale2, e questo a prescindere dall adesione o meno al principio in esse espresso circa la piena applicabilit dell art.

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1 IL CASO. it Sezione II Dottrina, opinioni e interventi documento n. 166/2009 23 settembre 2009 Sezione II Dottrina, opinioni e interventi 1 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA RESPONSABILITA CONTRATTUALE: ANALISI DI CASI CONCRETI E DISCIPLINA RISARCITORIA ALLA LUCE DELL INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE. DOTT. LAURA DE SIMONE Sommario: 1. Premessa - 2. Quando l inadempimento contrattuale pu causare danni non patrimoniali? - 3. Il DANNO non PATRIMONIALE DANNO conseguenza e in quanto tale va allegato e provato - 4. Contenuto del risarcimento - 5. Estensione negoziale delle voci di DANNO risarcibili? - 6. Casi concreti - 6. 1 I contratti di protezione 6. 2 La vacanza rovinata - 6. 3 La responsabilit del produttore 6. 4 I contratti con societ fornitrici di servizi pubblici essenziali 1. Premessa Le quattro sentenze delle Sezioni Unite1 del novembre del 2008 hanno l indiscutibile pregio di superare, in via generale e definitiva, la tesi della natura necessariamente PATRIMONIALE del DANNO derivato dalla violazione di obbligazioni di natura contrattuale2, e questo a prescindere dall adesione o meno al principio in esse espresso circa la piena applicabilit dell art.

2 2059 alla materia della responsabilit per inadempimento contrattuale, forse 1 Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un DANNO non PATRIMONIALE comporta l obbligo di risarcire tale DANNO , quale che sia la fonte della responsabilit , contrattuale o extracontrattuale , Cass. , sez. un. civ. , 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975 in Foro it. , 2009, I, 120, con note di Palmieri, La rifondazione del DANNO non PATRIMONIALE , all insegna della tipicit dell interesse leso (con qualche attenuazione) e dell unitariet ; Pardolesi-Simone, DANNO esistenziale (e sistema fragile): Die hard ; Ponzanelli, Sezioni Unite: il nuovo statuto del DANNO non PATRIMONIALE ; Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali.

3 2 L art. 2059 era ritenuto dalla dottrina tradizionale norma dettata esclusivamente nell ambito della disciplina della responsabilit extracontrattuale. Ex multis Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, 628; Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, 467-468; Galgano, Diritto privato, Padova, 1983, 199-200. Ancora della stessa opinione, nel senso che il contratto questione di tasche e non di cuore A. M. Benedetti, Chi non adempie o adempie male, deve risarcire anche le lacrime annotazioni sul DANNO morale da contratto, in Giur. it. , 2009, 1054. IL CASO. it Sezione II Dottrina, opinioni e interventi documento n. 166/2009 23 settembre 2009 Sezione II Dottrina, opinioni e interventi 2 non indispensabile alla luce della lettura estensiva operata dal collega Di Marzio dell art. 1223 , ed quindi anche a prescindere dal riconoscimento del DANNO non PATRIMONIALE - anche per i contratti - solo nell ipotesi di lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.

4 In realt gi le Sezioni Unite Cass. n. 65723 avevano consacrato la risarcibilit dei danni non patrimoniali derivanti da illecito contrattuale, ma nel pi limitato contesto del rapporto di lavoro, ove peraltro trova applicazione l art. 2087 , norma che assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali senza necessit di scomodare n l art. 1223 n l art. 2059 . Il ristretto ambito lavoristico in cui la pronuncia era stata resa non aveva quindi consentito alla giurisprudenza di merito di estrapolare il principio, ora invece affermato in generale per ogni illecito contrattuale. Valutando il DANNO non PATRIMONIALE immanente all'intero sistema risarcitorio, si rende necessario in questa sede soffermarsi sul tipo di indagine che si imporr con sempre maggior frequenza nelle aule di giustizia nelle infinite ipotesi di inadempimento contrattuale, nel tentativo di individuare regole comuni da applicare nell accertamento e nella quantificazione del DANNO non PATRIMONIALE derivato dalla violazione della lex contractus.

5 Certamente, le norme generali di riferimento per il risarcimento nell'ambito contrattuale restano gli artt. 1218 ss. , sicch il DANNO non PATRIMONIALE sar risarcibile secondo i principi generali che regolano l'illecito contrattuale e il relativo diritto si prescriver nel termine decennale previsto dall art. 2946 . 2. Ma quando l inadempimento contrattuale pu causare danni non patrimoniali? Le Sezioni Unite affrontano la questione partendo dall art. 1174 che stabilisce che le obbligazioni devono avere per oggetto prestazioni suscettibili di valutazione economica e devono soddisfare un interesse, anche non PATRIMONIALE , del creditore. l indagine relativa alla causa concreta del contratto4 che consente di riscontrare gli interessi che, nello specifico, il 3 In Foro it. 2006, 9 2334 con nota di Cendon, Voci lontane, sempre presenti sul DANNO esistenziale, e nota di Ponzanelli, La prova del DANNO non PATRIMONIALE e i confini tra DANNO esistenziale e DANNO non PATRIMONIALE .

6 4 Richiamano le Sezioni Unite in maniera adesiva Cass. , sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in Giust. civ. Mass. 2006, 5, ove era delineato approfonditamente il concetto di causa concreta, osservandosi che La definizione del codice , in definitiva, quella di funzione economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la IL CASO. it Sezione II Dottrina, opinioni e interventi documento n. 166/2009 23 settembre 2009 Sezione II Dottrina, opinioni e interventi 3 negozio mira a realizzare, che potranno essere di contenuto PATRIMONIALE ovvero di contenuto non PATRIMONIALE (es. l acquisto di un biglietto per uno spettacolo teatrale, per un concerto o per una mostra soddisfa bisogni morali, culturali o estetici del creditore). Ogni qualvolta il contratto soddisfa interessi anche non patrimoniali del creditore, l inadempimento pu causare danni non patrimoniali (come nel caso dell acquisto di un autovettura utilizzata per lavoro ma non solo, per cui se il bene non viene consegnato o presenta vizi potranno aversi sia ripercussioni negative sia economiche che nell organizzazione della vita dell acquirente, o nell acquisto di un fondo per realizzarvi una costruzione e godere di un determinato panorama, per cui se il fondo non presenta le caratteristiche convenute e il panorama diverso da quello previsto il creditore potr risentirne negativamente nella sfera di realizzazione della propria personalit ).

7 Tanto pi questi interessi saranno prevalenti, tanto pi il mancato adempimento sar probabile fonte di danni non patrimoniali (ad esempio cos nel contratto di vacanza tutto compreso, ovvero nel contratto di prestazione d opera dell estetista). Questi danni saranno poi risarcibili, nella lettura offerta dalle Sezioni Unite, nell alveo della limitata protezione dell art. 2059 ovvero solo quando l inadempimento abbia determinato una lesione di diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione5 o di diritti espressamente previsti dalla legge (come per l art. 2087 nel contratto di lavoro o l art. 1681 nel contratto di trasporto). tutela dell'autonomia privata (cos , testualmente, la relazione del ministro guardasigilli); ma noto che, da parte della pi attenta dottrina, e di una assai sporadica e minoritaria giurisprudenza (Cass.)

8 Sez. 1^, 7 maggio 1998, n. 4612, in tema di Sale & lease back) Sez. 1^, 6 agosto 1997, n. 7266, in tema di patto di non concorrenza; Sez. 2^, 15 maggio 1996, n. 4503, in tema di rendita vitalizia), si discorre da tempo di una fattispecie causale "concreta", e si elabori una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilit sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d'altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso diretto a realizzare (al di l del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volont delle parti.

9 Causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale . 5 Correttamente quindi il Trib. Monza, 3 settembre 2007, in Billotta-Ziviz, Il nuovo DANNO esistenziale, Bologna, 2009, 317, ha negato il risarcimento del DANNO esistenziale proprio asserendo l insussistenza della lesione di interessi costituzionalmente protetti, in un caso di compravendita di un divano in cui l attore lamentava l omessa consegna del modello prescelto e asseriva un incidenza negativa di questo nella sua quotidianit , e analogamente il Tribunale di IL CASO.

10 It Sezione II Dottrina, opinioni e interventi documento n. 166/2009 23 settembre 2009 Sezione II Dottrina, opinioni e interventi 4 Si osservato in dottrina6 che in talune fattispecie negoziali quand anche inizialmente gli interessi da realizzare siano prettamente patrimoniali, l incidenza negativa su diritti inviolabili della persona pu comunque derivare al contraente come conseguenza inattesa del comportamento del debitore nella fase esecutiva del contratto (quando ad esempio l impresa che sta eseguendo lavori di ristrutturazione dell abitazione non li porta a termine e per vedere realizzate le opere il committente costretto a reperire una o pi imprese, subendo perdite di tempo e compromissioni nell organizzazione della vita). 3. Il DANNO non PATRIMONIALE DANNO conseguenza ed in quanto tale va allegato e provato Le Sezioni Unite esplicitano che anche nella materia dell illecito contrattuale deve rifiutarsi il concetto di DANNO in re ipsa.


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