Example: confidence

REGIONE PIEMONTE DELIBERA DELLA GIUNTA …

REGIONE PIEMONTE DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 82-26077 DEL 23/11/98 OGGETTO N. 124 - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 10 E 12: DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE INIZIATIVE PER IL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE Verbale n. 301 Adunanza 23 novembre 1998 L'anno millenovecentonovantotto il giorno 23 del mese di novembre alle ore 18,15 in Torino presso la Sede DELLA REGIONE , Piazza Castello , nella apposita sala delle adunanze di GIUNTA , si riunita la GIUNTA Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Giovanni BODO, Angelo BURZI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Ettore RACCHELLI, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

regione piemonte delibera della giunta regionale n. 82-26077 del 23/11/98 oggetto d.l.vo 29.04.1998 n. 124 - adempimenti di cui all'art. 3, comma 10 e 12: disciplina

Tags:

  Regione, Piemonte, Regione piemonte

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of REGIONE PIEMONTE DELIBERA DELLA GIUNTA …

1 REGIONE PIEMONTE DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 82-26077 DEL 23/11/98 OGGETTO N. 124 - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 10 E 12: DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE INIZIATIVE PER IL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE Verbale n. 301 Adunanza 23 novembre 1998 L'anno millenovecentonovantotto il giorno 23 del mese di novembre alle ore 18,15 in Torino presso la Sede DELLA REGIONE , Piazza Castello , nella apposita sala delle adunanze di GIUNTA , si riunita la GIUNTA Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Giovanni BODO, Angelo BURZI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Ettore RACCHELLI, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

2 Sono assenti gli Assessori: BOTTA, CASONI, VAGLIO. (Omissis) n. 82 - 26077 OGGETTO: Decreto Legislativo n. 124. Adempimenti di cui all'art. 3, comma 10 e 12: disciplina dei criteri e delle iniziative per il rispetto DELLA tempestivit dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. A relazione dell'Assessore D'Ambrosio: L'art. 8 del 502/92, norme per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, stabilisce che l'unit sanitaria locale assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni specialistiche contemplate dai livelli di assistenza, secondo gli indirizzi DELLA programmazione nazionale e gli indirizzi regionali avvalendosi dei propri presidi, nonch delle aziende e degli istituti ed enti pubblici o privati e dei professionisti accreditati, e che con tali soggetti intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte DELLA prestazione resa.

3 Particolare rilievo riveste la riorganizzazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale che trova i suoi punti di riferimento, a livello di normativa nazionale e regionale, in: - Il gi citato n. 502/92 cos come modificato dal n. 517/93; - il 19 maggio 1995 relativo alla "'Carta dei Servizi" che ha individuato, tra gli impegni da assumere con il cittadino, la gestione ed il controllo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, introducendo, quindi, il principio DELLA tempestivit nell'erogazione delle prestazioni stesse; L'art. 3, comma 8, DELLA L. n. 724/94, che introduce l'obbligo, per i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri, e di fornire, ai cittadini che ne abbiano interesse, notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi d'attesa; Il 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe", che individua le prestazioni comprese in tale livello di assistenza; La legge n.

4 562/96 all'art. 1, comma 32, che stabilisce da parte DELLA REGIONE l'individuazione, nel rispetto dei livelli di spesa programmati, delle quantit e delle tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e quelle private provvisoriamente accreditate. Il 14 gennaio 1997, che avvia il percorso riguardante la revisione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivit sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; Il n. 124/98 all'art. 3, comma 10, stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle Aziende sanitarie determinano il tempo massimo che pu intercorrere tra la data DELLA richiesta di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e l'erogazione delle stesse, e al successivo comma 12 pone a carico delle Regioni l'adozione di appositi programmi che, ispirandosi ai principi e criteri stabiliti dalla medesima norma, consentano il rispetto DELLA tempestivit nell'erogazione delle prestazioni stesse, onde non vanificare nella sostanza la portata dell'art.

5 8 del n. 502/92; la 18 settembre 1995 n. 69-1458 "Adozione in via definitiva delle "Direttive generali sull'organizzazione delle Aziende Sanitarie di cui alla n. 72-46440 del 5 giugno 1995" che al punto stabilisce le modalit organizzative di raccordo tra assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera per garantire il rispetto DELLA tempestivit nell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali; la 30 giugno 1996 n. 105-20622 che recepisce il 22/7/1996 relativo al Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali; la n. 44-2-22844 del che ridetermina le tariffe per attivit ospedaliera e per altre attivit sanitarie erogate dalle Aziende sanitarie Regionali e che individua le modalit di erogazione delle prestazioni pre e post ricovero; le dalla n.

6 1-19384 alla n. 28-19411 del con le quali venivano approvati gli obiettivi obbligatori per la riconferma dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e gli obiettivi utili per il trattamento incentivante ai medesimi; obiettivi che incidevano sulla qualit delle prestazioni ambulatoriali e sulle modalit di fruizione; la circolare n. 3550/47/760 del che ha disciplinato l'istituzione dei registri di prenotazione con particolare riguardo alla sezione dedicata al monitoraggio e alla pubblicizzazione dei tempi di attesa; la n. 72-17318 del che definisce gli indirizzi e le procedure contabili per effettuare la compensazione economica delle prestazioni sanitarie erogate, con l'individuazione delle modalit di addebito e delle caratteristiche dei relativi flussi informativi da attivare; la n.

7 61 "Norme per la Programmazione Sanitaria e per il Piano Sanitario Regionale", che pone particolare attenzione all'integrazione tra servizi territoriali ed ospedalieri per una unitariet di intervento tesa a favorire il raggiungimento di una sempre migliore qualit delle prestazioni erogate, non disgiunte dalla gestione ottimale delle risorse. Preso atto anche dei risultati DELLA rilevazione effettuata al , finalizzata al monitoraggio dei tempi di attesa per alcune prestazioni specialistiche individuate dal gruppo di coordinamento regionale sulla carta dei Servizi, come prestazioni in ordine alle quali maggiormente si poneva l'esigenza di risolvere le problematiche riguardanti i tempi di attesa; ritenuto di assumere quali tempi massimi di riferimento quelli indicati nell'Allegato 1 che del presente provvedimento fa parte integrante e sostanziale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali debbono: a) entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, trasmettere all'Assessorato Regionale alla Sanit Assistenza e Servizi - Politiche degli anziani, relazione su eventuali scostamenti, debitamente motivati, relativamente ai tempi fissati nell'Allegato 1; b) trasmettere, all'Assessorato sopra indicato, i dati relativi ai tempi massimi di attesa delle prestazioni specialistico ambulatoriali di cui al Nomenclatore approvato con n.

8 105-20622 del , non considerate nell'Allegato 1, secondo la procedura indicata all'atto DELLA comunicazione del presente provvedimento; ravvisata l'opportunit di escludere dalla rilevazione, ai fini di una corretta e reale determinazione dei tempi di attesa: - le visite e le prestazioni specialistiche successive alla prima, in quanto gli accessi successivi possono dipendere da variabili non attribuibili alla componente organizzativa aziendale; - le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato (prestazioni pre-ricovero) e gli esami diagnostici post-ricovero richiesti durante il medesimo e ad esso correlati eseguiti entro 7 giorni dalla data di dimissione, nonch le visite post-ricovero chirurgico erogate entro 30 giorni dalla data di dimissione; - le prestazioni svolte nell'ambito dei programmi regionali di screening effettuate a scopo preventivo, in quanto le modalit di erogazione di dette prestazioni avvengono su appuntamento programmato e comunicato formalmente all'interessato da parte dell'ASL; - le prestazioni richieste con carattere di urgenza a seguito di specifiche motivazioni cliniche per le quali le Aziende Sanitarie Regionali devono prevedere particolari percorsi e procedure di accesso e di erogazione; ritenuto di prevedere, per quanto concerne i ricoveri in day-hospital diagnostico - comma 4, art.

9 3, n. 124/98 -, che i tempi massimi di attesa saranno stabiliti non appena ne saranno individuati i relativi contenuti. In sede di prima applicazione il tempo massimo di attesa viene comunque fissato in sessanta giorni. Eventuali scostamenti, debitamente motivati, debbono essere trasmessi unitamente alla relazione di cui al punto a) relativo all'Allegato 1. Tutto ci premesso, per una corretta applicazione di quanto sopra indicato, le Aziende debbono tener conto: - DELLA necessit di ottimizzare l'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche, come peraltro indicato nella legge regionale 61/97; - dell'esigenza di conciliare l'utilizzo ottimale delle proprie strutture con la programmazione delle attivit specialistiche e dei relativi tetti di attivit , previsti dalle intese di programma, nel rispetto del diverso ruolo attribuito dalla normativa vigente alle ASL ed alle ASO.

10 - dell'opportunit di incrementare la capacit produttiva delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attivit libero professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto gi previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro; - di garantire la non chiusura delle prenotazioni al fine di una corretta e puntuale rilevazione dei tempi reali di attesa per un oggettiva valutazione degli stessi. ritenuto altres al fine di rendere concretamente operante il principio DELLA tempestivit dell'erogazione delle prestazioni specialistiche e quindi il controllo relativo all'andamento del rispetto dei tempi di attesa determinati, di rinviare a successivo provvedimento regionale l'avvio di un sistema di monitoraggio periodico regionale sui tempi di attesa effettivamente operanti in ciascuna Azienda pubblica, secondo un modello di rilevazione, integrato con i sistemi delle Aziende Sanitarie Regionali, predisposto dall'Amministrazione regionale.


Related search queries