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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA …

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 03/09/2014 In vigore dal 1 gennaio 2014 COMUNE DI MISANO ADRIATICO Provincia di Rimini REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell Imposta Municipale Propria (IMU 2 INDICE Art. 1 Oggetto del REGOLAMENTO Pag. 3 Art. 2 Gettito di imposta riservata allo Stato Pag. 3 Art. 3 Presupposto impositivo ed esclusioni Pag. 3 Art. 4 Assimilazioni all abitazione principale Pag. 4 Art. 5 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo Pag. 4 Art. 6 Definizione di abitazione principale e relative pertinenze Pag. 4 Art. 7 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli Pag. 5 Art. 8 Base imponibile delle aree fabbricabili Pag. 5 Art. 9 Fabbricati parzialmente costruiti o recuperati Pag.)

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU 2 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Pag. 3 Art. 2 Gettito di imposta riservata allo Stato Pag.

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 03/09/2014 In vigore dal 1 gennaio 2014 COMUNE DI MISANO ADRIATICO Provincia di Rimini REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell Imposta Municipale Propria (IMU 2 INDICE Art. 1 Oggetto del REGOLAMENTO Pag. 3 Art. 2 Gettito di imposta riservata allo Stato Pag. 3 Art. 3 Presupposto impositivo ed esclusioni Pag. 3 Art. 4 Assimilazioni all abitazione principale Pag. 4 Art. 5 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo Pag. 4 Art. 6 Definizione di abitazione principale e relative pertinenze Pag. 4 Art. 7 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli Pag. 5 Art. 8 Base imponibile delle aree fabbricabili Pag. 5 Art. 9 Fabbricati parzialmente costruiti o recuperati Pag.)

2 7 Art. 10 Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili Pag. 7 Art. 11 Riduzioni per i terreni agricoli Pag. 8 Art. 12 Esenzioni e altre forme di agevolazione Pag. 9 Art. 13 Dichiarazione Pag. 10 Art. 14 Attivit di controllo e istituti deflattivi del contenzioso Pag. 10 Art. 15 Versamenti Pag. 11 Art. 16 Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento Pag. 12 Art. 17 Sanzioni ed interessi Pag. 12 Art. 18 Rimborsi e compensazione Pag. 12 Art. 19 Riscossione coattiva Pag. 13 Art. 20 Disposizioni finali Pag. 13 REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell Imposta Municipale Propria (IMU 3 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente REGOLAMENTO , adottato nell ambito della potest regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.)

3 446, DISCIPLINA l applicazione nel Comune di Misano Adriatico dell'imposta municipale propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO si applicano le disposizioni di legge vigenti. ART. 2 GETTITO DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 1. Ai sensi dell art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell art.

4 13 del n. 201/2011. ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO ED ESCLUSIONI 1. Presupposto dell imposta il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune. 2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell art. 13 del n. 201/2011, nella misura deliberata dal Comune. 3. L'imposta municipale propria non si applica, altres : a) alle unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

5 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell Imposta Municipale Propria (IMU 4d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e) all unit immobiliare assimilata all abitazione principale dal successivo articolo 4; f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del n.

6 201/2011; ART. 4 ASSIMILAZIONI ALL ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unit immobiliare posseduta a titolo di propriet o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. ART. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 1. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. ART. 6 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 1. Ai fini dell imposta di cui all articolo 1 del presente REGOLAMENTO : g) per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

7 Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente REGOLAMENTO previste per REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell Imposta Municipale Propria (IMU 5l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; h) per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unit pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unit ad uso abitativo. 2. Le agevolazioni previste per l abitazione principale e per le relative pertinenze sono rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione.

8 3. Le agevolazioni operano sulle pertinenze a condizione che vi sia identit tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell abitazione principale e delle relative pertinenze. ART. 7 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall articolo 13, comma 4, del n. 201/2011. 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore determinato secondo i criteri dell articolo 5, comma 3, del n.

9 504/1992. 3. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall articolo 13, comma 5, del n. 201/2011. ART. 8 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Per le aree fabbricabili, il valore costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilit , alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

10 REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell Imposta Municipale Propria (IMU 62. A norma dell art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile costituita dal valore dell'area, la quale considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato comunque utilizzato.


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