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IMU 2012 : ULTIME NOVITA' ED APPROFONDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALELo scopo di questo lavoro quello di riepilogare la normativa IMU 2012 tenendo in considerazione il Decreto 201-2011, le ultime novit introdotte dal decreto semplificazione , dalla circolare interpretativa del MEF (CM 3 /DF/ 2012 ) e dal provvedimento n. 74461 dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2012 (che ha introdotto il nuovo modello F24 semplificato).BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTALa nuova imposta, introdotta dal 2012 dal Decreto salva-Italia , applicabile ai contribuenti che posseggono (sia in regime d impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili: -fabbricati compresa la prima abitazione e la relativa pertinenza;-aree fabbricabili; -fabbricati in corso di costruzione; - fabbricati rurali; -fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto -terreni novit pi importante rappresentata dall'abrogazione della norma che prevedeva fino al 2011 l'esenzione dall'imposta locale per l'abitazione principale e per i fabbricati soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono il proprietario, i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, compreso l'ex coniuge separato che dispone della casa di abitazione.

IMU 2012 : ULTIME NOVITA' ED APPROFONDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE Lo scopo di questo lavoro è quello di riepilogare la normativa IMU 2012 tenendo in

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1 IMU 2012 : ULTIME NOVITA' ED APPROFONDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALELo scopo di questo lavoro quello di riepilogare la normativa IMU 2012 tenendo in considerazione il Decreto 201-2011, le ultime novit introdotte dal decreto semplificazione , dalla circolare interpretativa del MEF (CM 3 /DF/ 2012 ) e dal provvedimento n. 74461 dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2012 (che ha introdotto il nuovo modello F24 semplificato).BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTALa nuova imposta, introdotta dal 2012 dal Decreto salva-Italia , applicabile ai contribuenti che posseggono (sia in regime d impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili: -fabbricati compresa la prima abitazione e la relativa pertinenza;-aree fabbricabili; -fabbricati in corso di costruzione; - fabbricati rurali; -fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto -terreni novit pi importante rappresentata dall'abrogazione della norma che prevedeva fino al 2011 l'esenzione dall'imposta locale per l'abitazione principale e per i fabbricati soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono il proprietario, i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, compreso l'ex coniuge separato che dispone della casa di abitazione.

2 Non invece obbligato al pagamento il soggetto nudo-proprietario. Al fine di individuare bene il concetto di abitazione principale si specifica che: per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e dove ha stabilito la residenza anagrafica . La prima casa pu appartenere inoltre a qualsiasi categoria catastale (A/1,A/8 e A/9 OVVERO ANCHE CASE DI LUSSO).LE ALIQUOTE PREVISTE PER LA NUOVA IMPOSTALa nuova imposta prevede in sostanza le seguenti aliquote ordinaria che potranno essere aumentate o diminuite da parte dei regolamenti Comunali entro determinati limiti:- ALIQUOTA ORDINARIA 7,60 x MILLE -ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA 4,00 x MILLE-ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 x OGNI PROPRIETARIO DEVE APPLICARE L ALIQUOTA IN BASE ALLA PERCENTUALE DI PROPRIETA I COMUNI POSSONO AUMENTARE O DIMINUIRE L'ALIQUOTA PER LA CASA PRINCIPALE DI 2 PUNTI E L'ALIQUOTAORDINARIA DI 3 PUNTI; INOLTRE I COMUNI POSSONO DIMINUIRE AL 1 X MILLE L'ALIQUOTA APPLICABILE AI FABBRICATI PER I TERRENI IL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE DI 110 POTRA' ESSERE APPLICATO SOLO PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' AGRICOLA PROFESSIONALE.

3 NEGLI ALTRI CASI OCCORRERA' UTILIZZARE IL PARAMETRO DI 135. RESTANO SOGGETTI ALL'IPEF E ALLE ADDIZIONALI I TERRENI ESENTI DALL'IMU. INOLTRE PER I TERRENI SONO PREVISTE LE SEGUENTI RIDUZIONI: -NESSUNA IMPOSTA SUL VALORE DEI TERRENI FINO AD EURO ;-RIDUZIONE DEL 70% SUL VALORE ECCEDENTE I 6000 EURO E FINO A EURO ;-RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA SUL VALORE ECCEDENTE I EURO E FINO AD EURO ;RIDUZIONE 25% IMPOSTA SUL VALORE DEI TERRENI ECCEDENTI EURO E FINO AD EURO DECRETO SEMPLIFICAZIONI HA STABILITO CHE L'ALIQUOTA APPLICABILE AI FABBRICATI INAGIBILI E AI FABBRICATI STORICI DEVE ESSERE RIDOTTA DEL 50%.FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Se gi iscritti al catasto urbano il versamento potr essere effettuato in due rate mentre, se gli immobili sono iscritti nel catasto terreni per il solo anno 2012 , possibile versare l'IMU in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 . Si ricorda infine che tali fabbricati rurali devono essere iscritti nel catasto urbano entro il 30 novembre Decreto semplificazioni ha stabilito che la prima rata versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota PER L APPLICAZIONE PRATICA DELL IMUTIPO IMMOBILEVALORE DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO DELL IMPOSTACOEFFICIENTEMOLTIPLICATORE PRECISTO DA APPLICARE ALLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA O AD ALTRI VALORI STABILITI DALLA NORMA ALIQUOTE IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALEALIQUOTA ALTRI IMMOBILIFABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALEPREVISTA POSSIBILITA PER I COMUNI DI VARIARE ENTRO CERTI LIMITI LE ALIQUOTE ORDINARIE anche in base alla tipologia di immobileA/1 E FINO A/5 REND.

4 RIV. 5%1604 X MILLE ORDINARIA7,6 X MILLE ORDINARIAALIQUOTA 2 X MILLEA/6 REND. RIV. 5%1607,6 X MILLE ORDINARIAA/7 FINO A/9 REND. RIV. 5%1607,6 X MILLE ORDINARIAC/2,C/6,C/7 REND. RIV. 5%1607,6 X MILLE ORDINARIAC/1 REND. RIV. 5%557,6 X MILLE ORDINARIABREND. RIV. 5%1407,6 X MILLE ORDINARIAC/3,C/4 C/5 REND. RIV. 5%1407,6 X MILLE ORDINARIAA/10 REND. RIV. 5%807,6 X MILLE ORDINARIAD1 a D9 REND. RIV. 5%607,6 X MILLE ORDINARIAD5 REND. RIV. 5%807,6 X MILLE ORDINARIAGRUPPO D AGRICOLTORIREND. RIV. 5%60 ALIQUOTA 2 X MILLETERRENI AGRICOLI DI COLTIVATORI DIRETTIREDDITO DOMINACALE 25%1107,6 X MILLE ORDINARIATERRENI AGRICOLIREDDITO DOMINACALE 25%1307,6 X MILLE ORDINARIAAREE EDIFICABILIVALORE VENALEVALORE VENALE X ALIQUOTA 7,6 X MILLE7,6 X MILLE ORDINARIAFABBRICATI IN COSTRUZIONEVALORE VENALEVALORE VENALE X ALIQUOTA 7,6 X MILLE7,6 X MILLE ORDINARIAGRUPPO D SOGGETTI IMPRESE NON ACCATASTATIVALORE CONTABILEVALORE CONTABILEPER 7,6 X MILLE 7,6 X MILLE ORDINARIACASI PARTICOLARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE PRINCIPALEABITAZIONE DATA IN USO AI PARENTIR ispetto alla normativa ICI non trova pi applicazione la disposizione che assimilava alle abitazioni principali le case concesso in uso gratuito ai parenti.

5 Pertanto gli immobili di propriet dei genitori e concessi in comodato al figli sono da considerarsi come seconde ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILARE IN IMMOBILI DIVERSINel caso in cui un nucleo familiare stabilisca la dimora abituale in immobili diversi le agevolazioni per la prima casa si devono applicare secondo il seguente concetto:-dimora situata in immobili diversi ma nello stesso Comune: secondo la circolare del MEF se marito e moglie hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune le agevolazioni si applicano per uno solo dei due immobili. I contribuenti potranno scegliere a quale immobile applicare le agevolazioni secondo un criterio di convenienza (ovvero applicarle all'immobile con rendita pi elevata);-dimora situata in immobili diversi e in Comuni diversi: non vi la limitazione all'agevolazione per uno solo dei due PRATICO non legalmente separati che possiedono due immobili al 100 % nello stesso Comune di residenzamarito quota 100% rendita riv.

6 X160 x 0,4% = euro 640moglie quota 100% rendita riv. 500 x160 x 0,76%= euro 608in questo caso il contribuente ha scelto di applicare l'aliquota agevolata all'immobile con rendita pi PRATICO non legalmente separati che possiedono due immobili al 100 % in Comuni diversi marito quota 100% rendita riv. x160 x 0,4% = euro 640moglie quota 100% rendita riv. 500 x160 x 0,4% euro 320 CASISTICHE PARTICOLARI DI PRIMA CASASono equiparate alla prima casa con applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione i seguenti immobili:-casa assegnata all'ex coniuge separato in quanto presente il diritto di abitazione;-casa assegnata al coniuge del decuius in quanto titolare del diritto di abitazione (indipendentemente dalle quote di propriet trasferite ad eventuali eredi a seguito della successione); abitazioni appartenenti a soggetti anziani che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero (nel caso di specie l'immobile non deve essere affittato e il Comune deve prevedere tale possibilit ) unit immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero (il Comune deve prevedere il caso e l'immobile non deve essere locato).

7 Possono godere della detrazione base, ma non dell'aliquota agevolata i seguenti immobili:-unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa quando tali immobili costituiscano abitazione principale del socio; immobili di propriet IACP assegnati come abitazione principale (case popolari).IL CASO DELLA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI PIU' UNITA' IMMOBILIARINel caso in cui il soggetto dimori in una abitazione principale composta da due unit immobiliari accatastate in modo distinto ai fini IMU si considera abitazione principale solo uno dei due immobili. Il contribuente libero di scegliere a quale immobile applicare l'agevolazione. Per applicare l'agevolazione in toto occorre che i due immobili siano accatastati in modo DELL'ABITAZIONE PRINCIPALES econdo il le pertinenze dell'abitazione principale possono appartenere in via esclusiva alle seguenti tipologie di immobili:-C/2, C/6 E C/7.

8 La categoria C/3 non pu essere pertinenza dell'abitazione fini IMU ammessa una pertinenza per ogni tipologia catastale sopra PRATICO che possiede al 100 % i seguenti immobili:A/2 come abitazione principale rendita 1000C/2 cantina rendita 32C/6 box rendita 36C/6 box rendita 30 CALCOLO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:1000+32+36 X 160 X 0,4%= 684 EURO - DETRAZIONIBOX rendita 30 X 160 X 0,76%= 36 EURO MODALITA , TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMUIn attesa delle aliquote ufficiali deliberate dal Comune il versamento di giugno potr essere calcolato con l'applicazione delle aliquote del 4 X mille e del 7,60 x mille (in dicembre verr effettuato il versamento a conguaglio).Con la conversione in Legge del Decreto semplificazioni viene stabilito che il versamento andr fatto in via esclusiva tramite modello F24 (da dicembre ammesso anche il bollettino postale) alle seguenti date:100 % unica soluzione al 18 giugno 201250% al 18 giugno 201250% al 17 dicembre 2012ovvero in tre rate nelle seguenti date (se il versamento riguarda l'abitazione principale).

9 100 % unica soluzione al 18 giugno 201233% al 18 giugno 201233% al 17 settembre 201233% al 17 dicembre 2012Si segnala che non possono essere effettuati in tre rate i versamenti relativi agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa e per gli alloggi assegnati dagli I COMUNI POSSONO MODIFICARE LE ALIQUOTE IMU PER IL 2012 ENTRO IL 30 SETTEMBRE dichiarazione IMU sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione sorto nel 2012 dovr essere trasmessa al Comune entro il 30 settembre modello F24 devono essere indicate separatamente le quote dovute al Comune e le quote dovute alla Stato. Con la risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:3912 per abitazione e pertinenza (non occorre indicazione di altro codice in quanto l'imposta tutta del Comune;3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (solo Comune);3914 quota per terreni (Comune);3915 quota terreni (Stato);3918 quota per il Comune riferita agli altri fabbricati;3919 quota per lo Stato riferita agli altri fabbricati;3923 interessi accertamento (Comune);3924 sanzioni accertamento (Comune).)

10 E' stato anche predisposto un nuovo modello F24 ma l'agenzia ha specificato che fino al 31 maggio 2013 si potr utilizzare la versione vecchia del mod. F24 compilando la sezione ICI. Il decreto semplificazioni n. 16- 2012 ha inoltre disposto la possibilit di usare il bollettino postale per il pagamento dell'IMU con scadenza Dicembre SI SEGNALA COMUNQUE CHE, COME PER L'ICI, I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE F24 il versamento di giugno ,stante le poche delibere Comunali probabilmente approvate, sar praticamente impossibile versare l'IMU in unica soluzione in maniera corretta. I Contribuenti che utilizzano il modello 730 potranno scomputare il credito scaturente dalla dichiarazione per compensare l 'IMU compilando l'apposito quadro I IMU e presentando il modello F24 a zero in 'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello F24 che ha sostituito la sezione ICI con la sezione IMU ma l Amministrazione, nello stesso tempo, ha previsto la possibilit di usare il modello F24 vecchio fino al 31 maggio 2013.


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