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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il giudice di Pace della VIII sezione civile di palermo , Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa iscritta al n. 6773/08 degli affari civili contenziosi, e promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. , presso il cui studio, sito in via Siracusa n. 38, ha eletto domicilio attore contro ., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.. per procura speciale conferitagli dall'Avv.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la

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1 REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il giudice di Pace della VIII sezione civile di palermo , Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa iscritta al n. 6773/08 degli affari civili contenziosi, e promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. , presso il cui studio, sito in via Siracusa n. 38, ha eletto domicilio attore contro ., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.. per procura speciale conferitagli dall'Avv.

2 Del Foro di Milano, ed presso lo studio del primo, sito in via Catania n. 14. convenuta costituita e nei confronti di , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore terza chiamata in garanzia, contumace Oggetto : Azione di risarcimento danni. Conclusioni : come in atti. FATTO E DIRITTO. Con atto introduttivo del 02/05/2008, l'attore citava in giudizio la societa' convenuta, n. q. di tour operator, organizzatrice di un pacchetto turistico tutto compreso , che prevedeva un viaggio e relativo soggiorno in Giamaica dal 25/02/2007 al 04/03/2007, al fine di essere risarcito in conseguenza dell'evento verificatosi al momento della ripartenza per l'Italia.

3 In tal senso, riferiva che in data 04/03/2007 il volo della compagnia aerea .. da Montego Bay a Milano Malpensa subiva, in successione, svariati ritardi, fino ad essere cancellato. Nelle ore d'attesa, peraltro, l'istante denunciava la mancata assistenza sia del tour operator che della compagnia aerea, essendo cos costretto a ritornare in hotel senza aver cenato, e con ulteriore esborso di denaro per telefonate a familiari e datori di lavoro. Ripartito il giorno seguente, e giunto a Milano, l'attore si vedeva poi costretto ad acquistare altro volo di ritorno per palermo , avendo perso la precedente coincidenza.

4 Il Sig.., pertanto, chiedeva d'essere risarcito del danno patrimoniale di 108,00, per l'acquisto del nuovo biglietto aereo ( Milano- palermo , del 06/03/2007 ), nonch di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto a seguito del predetto ritardo. Evidenziava, quindi, un danno non patrimoniale, quantificato in 900,00, per i disagi subiti dalla vicenda. Costituitasi in giudizio, la .. respingeva ogni responsabilita' nella causazione del danno da cancellazione del volo aereo, avendo la stessa consentito a proprie spese il pernottamento dell'attore presso l'hotel di riferimento a causa del giorno di ritardo, soggiorno comprensivo della consumazione di colazione e pasto sempre a proprie spese, ed in tal senso chiedeva la chiamata in garanzia della.

5 , quale vettore aereo responsabile dell'accaduto, terzo chiamato che rimaneva contumace. Sul piano istruttorio, si assumevano le testimonianze dei teste di parte attrice, che confermava la vicenda denunciata dall'attore e . teste di parte convenuta, che confermava la circostanza per la quale la cancellazione del volo aereo era da addebitarsi alla .. Orbene, sul piano normativo opera il Regolamento 261/2004 ( applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunita' Europea ), attuato in Italia con il 27 gennaio 2006, n.

6 69. recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato . L'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione e prevede che il Regolamento si applichi ai passeggeri in partenza da un aereoporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato (lett. a) e ai passeggeri in partenza da un aereoporto situato in un paese terzo a destinazione di un aereoporto situato nel territorio di uno Stato membro (lett.)

7 B) : dunque, si ritiene applicabile al caso di specie. L'art. 5, poi, individua gli obblighi del vettore aereo in caso di cancellazione del volo, intendendo per cancellazione del volo: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. In particolare, ai passeggeri coinvolti offerta la scelta tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale ; il riavviamento verso la destinazione finale non appena possibili in condizioni di trasporto comparabili ; il riavviamento verso la destinazione finale ad una data successiva di gradimento del passeggero a seconda della disponibilit dei posti e sempre in condizioni di trasporto comparabili.

8 Inoltre i passeggeri hanno diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande per tutta la durata dell'attesa. Infine, se il volo alternativo parte almeno un giorno dopo la partenza prevista per il volo cancellato, i passeggeri hanno diritto a titolo gratuito alla sistemazione in albergo, al trasporto dall'aeroporto al luogo di sistemazione, che pu essere l'albergo o altro a scelta del passeggero e, infine, a due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica. Queste forme di assistenza, previste dagli articoli 8 e 9 sono dovute sempre, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo.

9 In quest'ambito, viene ad innescarsi come nel caso di specie - il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, con cui l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalit del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc, con la conseguenza che, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilit contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilit.

10 Dell'inadempimento, derivante ( ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. e dell'art. 17 del 17 marzo 1995, n. 111, applicabile "ratione temporis" ) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilit del terzo ( cosi', una recentissima sentenza della Suprema Corte : Cass. Civ. 5189/2010 ). Alla luce delle suesposte considerazioni, e tenuto conto delle risultanze processuali - ove emersa la prova, ex art. 2697 , della vicenda verificatasi in data 04/03/2007, denunciata dall'attore e riscontrata probatoriamente sia mediante le dichiarazioni del teste.