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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO …

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale d'udienza ex art. 281 sexies L'anno 2014, il giorno 23 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal Presidente istruttore dott. Giuseppe Minutoli, viene chiamata la causa iscritta al iscritta al n. 1194/2009 TRA (Omissis), elettivamente domiciliata in REGGIO Calabria, presso l'avv. (Omissis), che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione, attore E (Omissis), elettivamente domiciliata in REGGIO Calabria, presso l'avv. (Omissis), che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto avente per OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile - rilascio e danni. Sono presenti gli avv. (Omissis) per il convenuto e l'avv. (Omissis) per delega dell'avv. (Omissis) per l'attrice, i quali discutono oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies , illustrando brevemente le conclusioni gi rassegnate in atti e verbali. L'avv. (Omissis) dichiara che il (Omissis) disponibile a rilasciare l'immobile in favore dell'attrice in un congruo termine, tenuto conto che abita nello stesso.

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. L'anno 2014, il giorno 23 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal Presidente istruttore dott.

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1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale d'udienza ex art. 281 sexies L'anno 2014, il giorno 23 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal Presidente istruttore dott. Giuseppe Minutoli, viene chiamata la causa iscritta al iscritta al n. 1194/2009 TRA (Omissis), elettivamente domiciliata in REGGIO Calabria, presso l'avv. (Omissis), che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione, attore E (Omissis), elettivamente domiciliata in REGGIO Calabria, presso l'avv. (Omissis), che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto avente per OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile - rilascio e danni. Sono presenti gli avv. (Omissis) per il convenuto e l'avv. (Omissis) per delega dell'avv. (Omissis) per l'attrice, i quali discutono oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies , illustrando brevemente le conclusioni gi rassegnate in atti e verbali. L'avv. (Omissis) dichiara che il (Omissis) disponibile a rilasciare l'immobile in favore dell'attrice in un congruo termine, tenuto conto che abita nello stesso.

2 Terminata la discussione, il Presidente istruttore, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 11,45, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA Motivi della decisione 1. L'attrice (Omissis), premesso di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in REGGIO Calabria, ivi identificato catastalmente ed avente destinazione commerciale, occupato arbitrariamente dal coniuge separato (Omissis), nel contesto di rapporti personali assai conflittuali conseguenti alla separazione (peraltro addebitata al marito), ha chiesto la condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio del bene in suo favore, al pagamento delle somme da lei anticipate per erogazione di acqua e quote ordinarie di condominio e di quelle maturande sino al rilascio, nonch al risarcimento del danno derivante da quella condotta illecita. 2. La preliminare eccezione di erroneit del rito ordinario prescelto, sollevata dal convenuto, che invoca il rito locatizio, infondata (come peraltro gi statuito dal giudice istruttore con ordinanza del 23 febbraio 2011), sol che si consideri che la causa petendi della pretesa dell'attrice non risiede in un rapporto di locazione o in altro rapporto ad esso assimilato (es.)

3 Comodato), bens nell'occupazione sine tutulo (cfr. ex multis, Cass. 24 luglio 2013, n. 17941). 3. In effetti, quanto alla qualificazione della domanda giudiziale proposta, trattasi, a giudizio del TRIBUNALE , di azione di restituzione (actio in persnam) e non di rivendicazione, avendo l'attrice allegato di essere proprietaria del bene e che l'odierno convenuto, in assenza di qualsivoglia titolo, l'ha occupata: essa, infatti, si basa sull'inesistenza (o sul venir meno) di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi ne disponga attualmente. In quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di propriet , ma deve soltanto allegare l'insussistenza ab origine o il successivo venir meno del titolo legittimante la detenzione da parte del convenuto, a cui spetta dimostrarne la sussistenza e la persistenza (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1929/2009). In tale contesto, l'eccezione del convenuto circa la sua pretesa propriet del cespite in questione (al di l della contraddittoriet rispetto alla riconosciuta propriet in capo alla (Omissis) nella lettera dell'1 aprile 2005, evidentemente strumentale al rifiuto di pagare gli oneri condominiali), palesemente infondata, per le ragioni che seguono.

4 4. Ci posto, passando ad esaminare la domanda di rilascio, osserva il TRIBUNALE che tutte le allegazioni e deduzioni del (Omissis) in merito all'eccepita simulazione dell'atto di compravendita in notar (Omissis) del 7 luglio 1986, per essere egli il vero compratore (e per essere stata l'intestazione formale alla moglie strumentale solo all'ottenimento di un mutuo a tasso agevolato) appaiono irrilevanti (e per il vero risultano non reiterate nella memoria conclusionale, nonch di fatto abbandonate: si veda la dichiarazione del legale del (Omissis) all'odierna udienza): ci alla luce di quanto ampiamente deciso inter partes da questo TRIBUNALE con la sentenza 30 gennaio 2003, n. 116, prodotta dall'attrice e incontestabilmente passata in giudicato. Tale pronuncia definitiva, che il (Omissis) ha tentato infondatamente di sminuire nella sua portata, ha chiaramente rigettato la domanda di simulazione proposta in quella sede dallo stesso, statuendo che la dichiarazione dello stesso (Omissis) - coniuge non acquirente che in sede di rogito notarile ha esplicitamente riconosciuto il carattere personale dell'acquisto in capo alla moglie, ai sensi dell'art.

5 179, co. 1, - ha carattere ricognitivo e non dispositivo, potendosi equiparare ad una confessione, come tale non suscettibile di impugnazione per simulazione ma, al pi , per errore di fatto o per violenza ex art. 2732 E', pertanto di tutta evidenza da un lato che in questa sede non pu pi mettersi in discussione inter partes la questione della propriet del bene in favore della (Omissis) (e la legittimazione attiva della stessa), dall'altro che il convenuto non ha potuto opporre alla pretesa attorea alcun titolo (n reale n contrattuale) che giustifichi l'incontestata occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non pu che qualificarsi come abusivo. Ne consegue che, in accoglimento della prima delle domande svolte dalla (Omissis), il (Omissis) va condannato a rilasciare in favore della predetta l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, entro un termine che, in ragione della pervicace ed annosa condotta di occupazione, va fissato in sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

6 5. Quanto alla domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute dalla (Omissis) per forniture ed oneri condominiali ordinari, la prova orale espletata in istruttoria e le stesse difese del (Omissis) hanno confermato che questi non ha mai pagato le somme indicate dall'attrice e che, essendo collegate (in difetto di prova contraria) all'utilizzo concreto del bene, non possono che gravare sul detentore. Pertanto, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di Euro ,00, oltre interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo. 6. Quanto alla domanda di indennit per l'occupazione, l'accertata occupazione sine titulo da parte del (Omissis) dell'immobile dell'attrice ne ha incontestabilmente limitato le facolt di godimento e di disposizione del bene, che costituiscono specifico contenuto del diritto di propriet . - Ci posto, al di l della questione inerente la configurabilit o meno di un danno in re ipsa per il proprietario, discendente dal semplice fatto dall'impossibilit per costui di conseguire l'utilit normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifero di esso (per la tesi positiva: ex multis, Cass.)

7 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1123; per la tesi negativa, Cass. 17 giugno 2013, n. 15111, che evidenzia la differenza tra evento e danno-conseguenza), certo che quel danno pu essere provato anche per presunzioni (cfr. la citata Cass. n. 15111/2013) e che l'esistenza di un danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non pu operare ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione (Cass. 7 agosto 2012, n. 14222). Nel caso in esame, tali circostanze ostative non risultano processualmente ed anzi sono positivamente escluse dal reiterato tentativo della proprietaria - quanto meno dal dicembre 2000 - di recuperare la disponibilit dei locali, la cui natura e destinazione commerciale (immobile posto a piano terra con saracinesche sul fronte strada, destinato a vendita riparazione di biciclette: v. prova testimoniale e memoria conclusionale del convenuto) pu far ritenere la loro suscettibilit di fruttificazione.

8 Al riguardo, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimit , la liquidazione del danno da illegittima occupazione dell'immobile altrui ben pu essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual il valore locativo del bene usurpato (Cass. 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. 17 novembre 2011, n. 24100; Cass. 8 maggio 2006, n. 10498). N in contrario vale obiettare, come ha fatto il (Omissis), che l'attrice non ha dato prova della volont di locare l'immobile posto che tale possibilit era comunque da ritenere impraticabile, proprio a cagione dell'illegittima occupazione dello stesso da parte del convenuto medesimo. - L'attrice ha prodotto copia della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio, relativamente alla zona semicentrale e ad una tipologia di immobile "negozi", in "normale" stato di conservazione, con un valore minimo locatizio di Euro 8,4 al mq. Tale valore locativo, in difetto di criteri alterativi allegati dalle parti nonch di ulteriori elementi di giudizio inerenti le specifiche condizioni manutentive dell'immobile in oggetto, pu valere come criterio orientativo di determinazione del danno da occupazione sine titulo (Cass.)

9 4 novembre 1995, n. 11524), ritenendo questo giudice necessario operare equitativamente una congrua riduzione di 1/2 (e, pertanto, Euro 4,20 al mq.), che comprende l'intera indennit inerente il periodo in questione. - Ne consegue che, essendo il locale esteso mq. 85 (v. il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di Euro 357,00 mensili a decorrere dalla prima documentata richiesta (lettera del 7 dicembre 2000) sino all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. 7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo il regime introdotto con 20 luglio 2012, n. 140, ai sensi dell'art. 9 n. 1/2012 (Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406), nella seguente misura: spese documentate Euro 513,77, compensi (in base allo scaglione di riferimento) Euro ,00 (fase di studio Euro ,00, fase introduttiva Euro ,00, fase istruttoria Euro ,00, fase decisoria Euro ,00). Il superiore importo per compensi (dovendosi considerare, ai sensi del citato art.)

10 9, omnicomprensivo anche delle spese generali e non documentabili) va aumentato, secondo l'orientamento assunto da quest'Ufficio, di una percentuale che nel caso in esame va determinato nel 5 %, anche in ragione della durata della fase processuale pre-riforma e della difficolt di una puntuale dimostrazione delle spese di studio nella vigenza del precedente sistema tariffario, per un totale di Euro ,69. Il TRIBUNALE di REGGIO Calabria, Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Minutoli, definitivamente pronunciando nella causa n. 1194/2009 , proposta da (Omissis) nei confronti di (Omissis): 1. Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto: ordina al (Omissis) di rilasciare entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza in favore dell'attrice l'immobile dallo stesso detenuto, sito in REGGIO Calabria, viale Calabria, identificato in Catasto al fg. (Omissis); Condanna (Omissis) a rimborsare all'attrice la somma di Euro ,00, oltre interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo; Condanna il predetto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 357,00 mensili dal dicembre 2005 al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; 2.


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