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Servizio di documentazione tributaria - …

Servizio di documentazione tributariaDecreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 Titolo del provvedimento:Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Servizio di documentazione tributaria Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 3.

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1 Servizio di documentazione tributariaDecreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 Titolo del provvedimento:Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

2 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 09/12/1993 - supplemento ordinario) art. 38 Oggetto della tassa. ( : L'art. 38 e' stato dapprima abrogato, con vigenza 1 gennaio1999, dall'art. 51 DLG 15 dicembre 1997, n. 446, e poi successivamentereintrodotto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1999, dall'art. 31,comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato il citato art. 51 DLG n. 446 del 1997). Testo: in vigore dal 01/01/19991.

3 Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate,anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, suibeni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delleprovince. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti ilsuolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande,bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazionisottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttureed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessioneamministrativa.

4 3. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti diaree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge,la servitu' di pubblico passaggio. 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali cheattraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimilaabitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. 5.

5 Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimoniodisponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassale occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazionicompresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna aicomuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904,n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice dellanavigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 15 febbraio 1952, n.

6 328. Le relative tariffe sonodeterminate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quellepreviste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spaziacquei sono fatte salve le tasse gia' riscosse o da riscuotere per gli anniprecedenti. art. 39 Soggetti attivi e passivi. ( : L'art. 39 e' stato dapprima abrogato, con vigenza 1 gennaio1999, dall'art.)

7 51 DLG 15 dicembre 1997, n. 446, e poi successivamentereintrodotto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1999, dall'art. 31,comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato il citato art. 51 DLG n. 446 del 1997). Testo: in vigore dal 01/01/1999 Soggetti attivi e passivi Pagina 1 Servizio di documentazione tributariaDecreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 1. La tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolaredell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione allasuperficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito delrispettivo territorio.

8 Art. 40 Regolamento e tariffe. ( : L'art. 40 e' stato dapprima abrogato, con vigenza 1 gennaio1999, dall'art. 51 DLG 15 dicembre 1997, n. 446, e poi successivamentereintrodotto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1999, dall'art. 31,comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato il citato art. 51 DLG n. 446 del 1997). Testo: in vigore dal 01/01/1999 Regolamento e tariffe 1.

9 Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento perl'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri diapplicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presentecapo nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la revoca delleconcessioni e delle autorizzazioni. 3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entranoin vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui ladeliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.

10 4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, ove queste rientrinonei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automaticodelle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo. art. 41 Revoca di concessioni o autorizzazioni. ( : L'art. 41 e' stato dapprima abrogato, con vigenza 1 gennaio1999, dall'art.)


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