Example: tourism industry

Servizio di documentazione tributaria - …

Servizio di documentazione tributariaTesto Unico del 22/12/1986 n. 917 Titolo del provvedimento:Testo unico delle imposte sui redditi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/1986) art. 1 Presupposto dell'imposta. Testo: in vigore dal 01/01/19881. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possessodi redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicatenell'art. 6. art. 2 Soggetti passivi. ( : Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolovedasi l' , comma 89 legge 24 dicembre 2007 ) Testo: in vigore dal 01/01/2008 1.

Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione

Tags:

  Servizio, Documentazione, Tributarias, Servizio di documentazione tributaria

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Servizio di documentazione tributaria - …

1 Servizio di documentazione tributariaTesto Unico del 22/12/1986 n. 917 Titolo del provvedimento:Testo unico delle imposte sui redditi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/1986) art. 1 Presupposto dell'imposta. Testo: in vigore dal 01/01/19881. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possessodi redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicatenell'art. 6. art. 2 Soggetti passivi. ( : Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolovedasi l' , comma 89 legge 24 dicembre 2007 ) Testo: in vigore dal 01/01/2008 1.

2 Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e nonresidenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone cheper la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafidella popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilioo la residenza ai sensi del Codice civile. 2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, icittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente etrasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella GazzettaUfficiale.

3 Art. 3 Base imponibile. Testo: in vigore dal 01/01/2007 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato peri residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibiliindicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodottinel territorio dello Stato. 2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditielencati nell'art. 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stessoarticolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fontea titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti alconiuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misurain cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; c) (lettera soppressa).

4 D) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche',con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichidi famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previstadall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governoitaliano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Pagina 1 Servizio di documentazione tributariaTesto Unico del 22/12/1986 n. 917 art. 4 Coniugi e figli minori. Testo: in vigore dal 02/03/1989 con effetto dal 01/01/19881.

5 Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazioneseparata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agliartt. 177 e seguenti del sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta'del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell' dello stesso codice. I proventi dell'attivita' separata di ciascunconiuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agliartt. 167 e seguenti del sono imputati per meta' del loro ammontarenetto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del dettocodice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati perl'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stataesclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale deigenitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascungenitore.

6 Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un sologenitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare. art. 5 Redditi prodotti in forma associata. ( : Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289.) Testo: in vigore dal 30/03/19911. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomanditasemplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota dipartecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate alvalore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamentedall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione oda altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'iniziodel periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risultadeterminato, le quote si presumono uguali.

7 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivoo alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituiteall'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo oalle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggettol'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra personefisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sonoequiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione deiredditi dell'associazione.

8 D) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggiorparte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sededell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello 'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, seesistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e,in mancanza, in base all'attivita' effettivamente I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del ,limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione deiredditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbiaprestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoronell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, conl'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore,da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio delperiodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e deifamiliari partecipanti.

9 Pagina 2 Servizio di documentazione tributariaTesto Unico del 22/12/1986 n. 917b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazionedelle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari el'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' equantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modocontinuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi,di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modocontinuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, ilconiuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

10 Art. 6 Classificazione dei redditi. ( : Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.) Testo: in vigore dal 30/12/19931. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditifondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d)redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa.


Related search queries