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SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA IN …

[Opinioni] IL 1 settembre 2021 Riproduzione riservata 1 SOSPENSIONE DELL ESECUTIVIT DELLA SENTENZA IN CASSAZIONE EX ART. 373 : QUANDO E GRAVE ED IRREPARABILE IL DANNO RELATIVO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO di DIEGO MODESTI Nota ad App. Venezia, sez. III civ., 22 luglio 2021, ord. Pres. est. Rita Rigoni SOMMARIO: 1. La massima 2. Il caso 3. La soluzione giuridica 4. Osservazioni 1. La massima Posta la necessaria sussistenza di un grave e irreparabile danno, la gravit del pregiudizio lamentato deve risultare superiore a quello che di norma si considera conseguenza obiettiva e inevitabile dell esecuzione forzata; quanto al requisito dell irreparabilit , questa non ravvisabile laddove si tratti del pagamento di una somma di denaro, essendo un bene fungibile e reintegrabile per equivalente. 2. Il caso L'attore conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia l Azienda sanitaria nonch il medico curante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni sub ti, quantificati in circa due milioni di Euro, in conseguenza dell asserita malpractice.

della sentenza di secondo grado impugnata in cassazione, cit.; F.P. LUISO, Diritto processuale civile , cit., pp. 464 e 465. 7 A tal proposito, si veda l’ordinanza App. …

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1 [Opinioni] IL 1 settembre 2021 Riproduzione riservata 1 SOSPENSIONE DELL ESECUTIVIT DELLA SENTENZA IN CASSAZIONE EX ART. 373 : QUANDO E GRAVE ED IRREPARABILE IL DANNO RELATIVO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO di DIEGO MODESTI Nota ad App. Venezia, sez. III civ., 22 luglio 2021, ord. Pres. est. Rita Rigoni SOMMARIO: 1. La massima 2. Il caso 3. La soluzione giuridica 4. Osservazioni 1. La massima Posta la necessaria sussistenza di un grave e irreparabile danno, la gravit del pregiudizio lamentato deve risultare superiore a quello che di norma si considera conseguenza obiettiva e inevitabile dell esecuzione forzata; quanto al requisito dell irreparabilit , questa non ravvisabile laddove si tratti del pagamento di una somma di denaro, essendo un bene fungibile e reintegrabile per equivalente. 2. Il caso L'attore conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia l Azienda sanitaria nonch il medico curante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni sub ti, quantificati in circa due milioni di Euro, in conseguenza dell asserita malpractice.

2 [Opinioni] IL 1 settembre 2021 Riproduzione riservata 2 La causa istruita mediante CTU che escludeva la responsabilit di entrambi i convenuti esitava in una pronuncia di rigetto DELLA domanda attorea. Avverso la SENTENZA di primo grado veniva interposto gravame dinnanzi alla Corte d Appello di Venezia. Il Collegio affidava un nuovo incarico peritale, all esito del quale venivano ravvisati alcuni profili di responsabilit in capo ai sanitari. La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni DELLA CTU svolta in secondo grado e ritenuta, pertanto, la responsabilit dei sanitari, condannava l Azienda sanitaria al pagamento in favore dell appellante di circa 850 mila Euro, interessi, spese ed accessori compresi. L Ente ospedaliero proponeva, quindi, ricorso per cassazione e presentava alla medesima Corte territoriale un'istanza di SOSPENSIONE dell esecutivit DELLA SENTENZA impugnata ai sensi dell art.

3 373 A fondamento DELLA domanda, veniva addotta l assoluta inconsistenza del patrimonio di controparte, la quale non risultava titolare n di immobili sull intero territorio nazionale, n di imprese ovvero di partecipazioni, rendendo con ci concreto il periculum per il nosocomio di non vedersi restituire le ingenti somme medio tempore liquidate nell ipotesi di accoglimento dell impugnazione. 3. La soluzione giuridica La Corte d Appello di Venezia rigetta l istanza di SOSPENSIONE dell esecutivit DELLA SENTENZA di secondo grado ritenuta l assenza del periculum di un danno grave e irreparabile. Quanto al primo requisito la gravit del danno , questo sussiste esclusivamente nell ipotesi in cui il pregiudizio lamentato risulti superiore all id quod plerumque accidit nell ambito procedimenti di esecuzione forzata. Il requisito dell irreparabilit , invece, non esteso alle ipotesi di pagamento di una somma di denaro nemmeno se cospicua essendo questo un bene fungibile e, perci , suscettibile di reintegra per equivalente.

4 [Opinioni] IL 1 settembre 2021 Riproduzione riservata 3 4. Osservazioni L ordinanza in commento si inserisce nell'ambito DELLA vexata quaestio sull'individuazione dei presupposti di applicabilit dell art. 373 , con particolare riferimento alla gravit e all irreparabilit del pregiudizio lamentato1. Va subito premesso che appare prevalente2, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, l indirizzo che esclude l'estensione dello scrutinio DELLA Corte d'appello al fumus dell impugnazione. Alla Corte territoriale sostanzialmente interdetta qualsivoglia ingerenza sul ricorso proposto alla Suprema Corte avverso la SENTENZA d appello DELLA cui esecutivit si chiede la sospensione3. E tale orientamento appare condivisibile per 1 Il presente contributo non affronter il tema dell applicabilit dell art. 373 alla SOSPENSIONE dell esecutivit DELLA SENTENZA resa in grado d appello. Ci si limiter in questa sede a rilevare la presenza di due orientamenti.

5 Da un lato, vi chi sostiene che la SOSPENSIONE concerna esclusivamente l esecuzione DELLA SENTENZA oggetto di ricorso per cassazione. Tale conclusione sarebbe imposta dalla lettera del succitato articolo, il quale fa riferimento alla sola esecuzione, e dell art. 131 bis disp. att. che subordinando la decisione DELLA Corte territoriale sull istanza di SOSPENSIONE all avvenuto deposito del ricorso per cassazione fa espresso richiamo alla SOSPENSIONE dell esecuzione DELLA SENTENZA e non anche dell esecutivit . A ci deve aggiungersi che ogniqualvolta il legislatore ha inteso riferirsi anche all efficacia esecutiva del provvedimento, lo ha fatto espressamente: basti pensare agli artt. 283 e 351 (cfr. App. Torino, sez. I, 15 novembre 2012, ord.). Un secondo orientamento, al contrario, ammette la proposizione dell istanza ex art. 373 anche in assenza DELLA notifica del pignoramento che d avvio all esecuzione (cfr.)

6 App. Milano, 16 gennaio 2017, ord.). Per un analisi circa il dibattito cui si accennato, si veda V. SCOGNAMIGLIO, La SOSPENSIONE dell efficacia esecutiva e dell esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado impugnate in appello ed in cassazione Il commento, in Societ , 3, 2018, pp. 339 ss. 2 Cfr. App. Salerno, 21 luglio 2003, ord., con nota di L. NEGRINI, Nota in tema di inibitoria DELLA SENTENZA di secondo grado impugnata in cassazione, in Giur. It., 2, 2004, reperibile nella banca dati De Jure; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060; App. Torino, 23 marzo 2010, ord.; App. Salerno, 22 febbraio 2012, ord.; App. Milano, 16 gennaio 2017, ord.; App. Roma, 30 maggio 2018, ord.; App. Trieste, sez. II civ., 16 ottobre 2020, ord. Si vedano, altres , Codice di Procedura civile commentato, sub art. 373 , par. 2, in Leggi d Italia: studio legale; V. SCOGNAMIGLIO, La SOSPENSIONE dell efficacia esecutiva e dell esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado impugnate in appello ed in cassazione Il commento, cit.

7 ; E. DALMOTTO, Gravit e irreparabilit del danno per sospendere l esecuzione DELLA SENTENZA d appello ex art. 373 ; brevi considerazioni a proposito del debitore in crisi di liquidit , in Giur. it., I, 1992, reperibile nella banca dati De Jure. 3 Deve darsi atto, tuttavia, che di una linea dottrinale che sottolinea l utilit dell indagine circa il fumus dell impugnazione anche nell ipotesi ex art. 373 , nella convinzione che tale valutazione contribuisca a concretizzare il presupposto del periculum garantendo al contempo una valutazione confinata nel perimetro DELLA motivazione dell impugnazione e del contraddittorio (cfr. Codice di Procedura civile commentato, sub art. 373 , par. 2, cit.; V. SCOGNAMIGLIO, La SOSPENSIONE [Opinioni] IL 1 settembre 2021 Riproduzione riservata 4 diversi ordini di ragioni. Anzitutto, risulta aderente alla lettera DELLA legge. L'art. 373 , infatti a differenza dell art.)

8 283 circoscrive l'indagine del giudice di secondo grado esclusivamente alla sussistenza dei requisiti DELLA gravit e dell irreparabilit del danno. Sotto un diverso profilo, peraltro, il fatto di consentire al giudice d'appello di pronunciarsi sul fumus dell impugnazione si infrangerebbe fragorosamente con l'adagio nemo iudex in causa propria, apparendo quantomeno opportuno che la valutazione circa la fondatezza dell impugnazione non provenga dall'organo giudicante che ha pronunciato la SENTENZA impugnata e DELLA cui esecutivit si chiede la SOSPENSIONE . Ci posto, rimane da individuare quale sia il significato da attribuire ai requisiti rappresentati dalla gravit e dalla irreparabilit del danno richiesti dall art. 373, primo comma, Iniziando dalla gravit del pregiudizio lamentato, appare necessario chiarire quando un danno possa definirsi grave. L orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la gravit ricorra ogniqualvolta vi sia un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore procedente possa ricavare dall esecuzione e il pregiudizio che ne deriva all altra parte tale da apparire superiore a quello che generalmente consegue all esecuzione forzata4.

9 Pi controverso l ambito di applicabilit del secondo requisito. L irreparabilit troverebbe la propria ragione dell efficacia esecutiva e dell esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado impugnate in appello ed in cassazione Il commento, cit., nota n. 10). 4 V. Codice di Procedura civile commentato, sub art. 373 , par. 2, cit.; Trib. Caltanissetta, 27 aprile 2004, ord.; App. Salerno, 22 febbraio 2012, ord.; App. Roma, 30 maggio 2018, ord.; App. Trieste, sez. II civ., 16 ottobre 2020, ord. In dottrina, si vedano G. IMPAGNATIELLO, Inibitoria e cauzione per l esecuzione DELLA SENTENZA d appello, in Foro it., I, 2011, p. 225; V. SCOGNAMIGLIO, La SOSPENSIONE dell efficacia esecutiva e dell esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado impugnate in appello ed in cassazione Il commento, cit.; E. DALMOTTO, Gravit e irreparabilit del danno per sospendere l esecuzione DELLA SENTENZA d appello ex art.

10 373 ; brevi considerazioni a proposito del debitore in crisi di liquidit , cit.; LUISO, Diritto processuale civile , II, 9 ed., Milano, 2017, p. 464. [Opinioni] IL 1 settembre 2021 Riproduzione riservata 5 giustificatrice solo qualora l esecuzione provocasse un pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso in cui il provvedimento impugnato venisse poi cassato5. Sul punto si registrano tre indirizzi. Il primo, minoritario e maggiormente restrittivo, circoscrive l irreparabilit ai soli danni causati a beni infungibili sulla base del rilievo per cui, in tali casi, non risulterebbe possibile la reintegra per equivalente6. Ne deriva, pertanto, che il danno discendente dal pagamento di una somma di denaro non sarebbe mai irreparabile, nemmeno nell ipotesi in cui dall esecuzione possa derivare un una grave crisi di liquidit del debitore7. All'interno di questa linea interpretativa va, peraltro, registrato un orientamento meno rigoroso, secondo il quale il pagamento di una somma di denaro non sarebbe in grado di causare un pregiudizio grave e irreparabile, a meno che, per la natura e le dimensioni economiche e patrimoniali del debitore, tale danno non produca uno stato di crisi o apprezzabili difficolt finanziarie e/o operative.


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