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Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Pi e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE Successioni Il ravvedimento operoso, come noto, un istituto giuridico applicabile ad un ampio spettro di violazioni, alcune delle quali, relative ai tributi successori, saranno esaminate nelle pagine successive. In generale, si ricorda che l art. 13 del 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato dall art. 1, comma 20, lett. a), della L. 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonch di pagamento delle somme dovute.

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più ® e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI

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1 Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Pi e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE Successioni Il ravvedimento operoso, come noto, un istituto giuridico applicabile ad un ampio spettro di violazioni, alcune delle quali, relative ai tributi successori, saranno esaminate nelle pagine successive. In generale, si ricorda che l art. 13 del 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato dall art. 1, comma 20, lett. a), della L. 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonch di pagamento delle somme dovute.

2 Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state gi constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, 472/97). Si ricorda che la recente circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 ha riconosciuto l efficacia del ravvedimento anche in presenza di versamenti carenti, nel senso che il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto pu considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cio limitatamente all importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento.

3 Ad esempio, laddove il contribuente versi, entro il termine prescritto per il ravvedimento, un importo di 201,2 inferiore al dovuto di 301,2 con sanzioni e interessi commisurati all imposta versata, il ravvedimento si intender perfezionato limitatamente a tale importo. La differenza dovuta e non regolarizzata di 100 sar oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andr irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%. Anche nell ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, abbia effettuato un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all imposta versata a titolo di ravvedimento, trover applicazione il medesimo principio ed il ravvedimento potr ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

4 Successioni & Volture QUADRO SANZIONATORIO IN MATERIA DI IMPOSTE SUCCESSORIE Le sanzioni previste in materia di imposta di successione riguardano principalmente l omessa presentazione della dichiarazione o l infedelt della stessa. In particolare: chi omette di presentare la dichiarazione di successione punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell imposta liquidata o riliquidata d ufficio; se non dovuta imposta si applica la sanzione da 258 a euro; chi omette l indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivit in tutto o in parte inesistenti, punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza d imposta; la predetta sanzione tuttavia non si applica se il valore accertato dei beni e diritti ereditari non supera di il valore dichiarato.

5 La sanzione per dovuta se la rettifica riguarda immobili dichiarati al valore catastale (art. 51, comma 2, TUSD); se l omissione o l infedelt attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a euro; la stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarit dei prospetti medesimi.

6 La sanzione ridotta alla met se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio (art. 51, comma 3, TUSD); per il tardivo versamento dell imposta si applica la sanzione del 30% degli importi dovuti prevista dall art. 13 del n. 471 del 1997 (l art. 52 del TUSD stato infatti soppresso). Per il tardivo versamento delle imposte ipotecaria e catastale si applica la sanzione del 30% degli importi dovuti prevista dall art. 13 del N. 471 del 1997. Idem per quanto riguarda la tassa ipotecaria e l imposta di bollo.

7 Anno I - n. 1/2013 2 Successioni & Volture Violazione Sanzione Termine DICHIARAZIONE OMESSA: Chi omette di presentare la dichiarazione di successione .. punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell imposta liquidata o riliquidata d ufficio (art. 50 Imposta Successioni e donazioni art. 13 imposte ipotecarie e catastali). Se non dovuta imposta si applica la sanzione da 258 a euro (art. 50 Imposta Successioni e donazioni). L avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (art.)

8 27, comma 4, Imposta Successioni e donazioni art. 13 imposte ipotecarie e catastali) DICHIARAZIONE INCOMPLETA O INFEDELE: Chi omette l indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell imposta o li indica in maniera infedele .. punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza d imposta. Se l omissione o l infedelt attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a euro (art. 51 Imposta Successioni e donazioni) La rettifica deve essere notificata mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell imposta principale (art.

9 27, comma 3, Imposta Successioni e donazioni art. 13 imposte ipotecarie e catastali). Gli interessi di mora sulle somme dovute all erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre compiuto (art. 34, comma 1, TUSD e art. 13, comma 4, imposte ipotecarie e catastali). Ci vale soltanto per la cartella, in caso di ravvedimento gli interessi sono dovuti nella misura legale. L imposta dovuta anche se la dichiarazione presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4 (art. 27, comma 6, Imposta Successioni e donazioni art.

10 13 imposte ipotecarie e catastali). DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVIT NEL VERSAMENTO DEI TRIBUTI DERIVANTI DA AUTOLIQUIDAZIONE (IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE, TASSA IPOTECARIA E IMPOSTA DI BOLLO) Se i tributi derivanti da autoliquidazione delle imposte di successione (imposta ipotecaria e catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo) non vengono pagati entro gli ordinari tempi (un anno dalla data di apertura della successione) necessario avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. A tal fine i singoli tributi devono essere maggiorati degli interessi moratori calcolati giorno per giorno in base al tasso legale in vigore.