Example: bachelor of science

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, …

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 TESTO del DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato nellaGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202 del 24 agosto 2021), COORDINATO con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 (inquesta stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: Misureurgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia . (21A06353) (GU del 23-10-2021) Vigente al: 23-10-2021 Capo IMisure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamentoaziendaleAvvertenza: Il TESTO COORDINATO qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del TESTO unicodelle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionedei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel DECRETO-LEGGE , integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,trascritte nelle note.

dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della ... Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto

Tags:

  Curriculum, Vitae, Europeo, Il curriculum vitae

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, …

1 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 TESTO del DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato nellaGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202 del 24 agosto 2021), COORDINATO con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 (inquesta stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: Misureurgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia . (21A06353) (GU del 23-10-2021) Vigente al: 23-10-2021 Capo IMisure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamentoaziendaleAvvertenza: Il TESTO COORDINATO qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del TESTO unicodelle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionedei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel DECRETO-LEGGE , integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,trascritte nelle note.

2 Restano invariati il valore e l'efficaciadegli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dallalegge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Art. 1 Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa 1. All'articolo 389 del codice della crisi d'impresa edell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Il presente decretoentra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi1-bis e 2.

3 ; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 1-bis. Il titolo IIdella Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.. Art. 1 bis Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle societa' a responsabilita' limitata e nelle societa' cooperative 1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa edell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, , le parole: dei bilanci relativi all'esercizio 2021 sonosostituite dalle seguenti: dei bilanci relativi all'esercizio 2022 . Art. 2 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa 1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizionidi squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendonoprobabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere al segretariogenerale della camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legaledell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risultaragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

4 La nominaavviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8. 2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditoried eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare unasoluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1,anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Art. 3 Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto 1. E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibileagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso ilsito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e' gestita dalsistema delle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza delMinistero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controlloparticolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccolee medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazionedel piano di risanamento, un test pratico per la verifica dellaragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da partedell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e unprotocollo di conduzione della composizione negoziata.

5 La strutturadella piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, lemodalita' di esecuzione del test pratico e il contenuto delprotocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero dellagiustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto. 3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonomedi Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui al comma5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gliiscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti edegli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano diaver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazioneaziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anniall'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazionedei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o diavere concorso alla presentazione di concordati con continuita'aziendale omologati.

6 Possono inoltre essere inseriti nell'elencocoloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano diavere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo inimprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse conpiani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione deidebiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati,nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciatasentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dellostato di insolvenza. 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e' altresi'subordinata al possesso della specifica formazione prevista con ildecreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata agli ordiniprofessionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per isoggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo diregione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenteper il luogo di residenza.

7 La domanda e' corredata delladocumentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degliobblighi formativi e di un curriculum vitae , a sua volta oggetto diautocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TESTO unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, , dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia,anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabileall'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contieneil consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati almomento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensidell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini dellapubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale,verificata la completezza della domanda e della documentazione,comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti dicui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla cameradi commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provinceautonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elencoprevisto dal comma 3.

8 Gli ordini professionali, con riferimento aidati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui alcomma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione,della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elencounico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto delregolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione deidati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dairichiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di quanto previstodal secondo e terzo periodo e puo' essere ripresentata. I consiglinazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento lemodalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccoltidagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco dicui al comma 3.

9 Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordiniprofessionali e' continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avvienecon cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicanotempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, disanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista daisingoli ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione deiprofessionisti dagli albi professionali di appartenenza perche'vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenzadegli ordini professionali, provvedono senza indugioall'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamentel'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondoperiodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo eprovvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta unacausa di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codicecivile.

10 6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione cheresta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso lecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deicapoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e diBolzano ed e' composta da: a) un magistrato designato dal presidente della sezionespecializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo diregione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cuiterritorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1; b) un membro designato dal presidente della camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' costituita lacommissione; c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione odella provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio sitrova la camera di commercio, industria, artigianato e agricolturache ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.


Related search queries