Example: confidence

TRIBUNALE DI MODENA

TRIBUNALE DI PRATO Ricorso ex art. 710-bis ed art. 9 Legge 898/1970 per la modifica delle condizioni di divorzio ** Nell interesse del Sig. XX, nato a .., il .. e residente a .., in Via .., n.. , : .., rappresentato e difeso - come da mandato in calce al presente atto - dall Avv. Marco Verrini ( VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Prato, Via Traversa Fiorentina, n. 10. - Ricorrente - contro la YY, nata a .. il .., residente in Prato, Via .., n.., : .. - Resistente - PREMESSO - che il Sig. XX contraeva matrimonio concordatario in data .., in Prato con la YY; - che da tale matrimonio nascevano due figli gemelli, WW e JJ, in data ..; - che le odierne controparti processuali ottenevano omologa della separazione consensuale in data.

dovuto ex lege versamento contributo unificato di € 98,00. **** Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica (marcoverrini@avvocati.prato.it) presso i

Tags:

  Contributo, Contributo unificato, Unificato

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TRIBUNALE DI MODENA

1 TRIBUNALE DI PRATO Ricorso ex art. 710-bis ed art. 9 Legge 898/1970 per la modifica delle condizioni di divorzio ** Nell interesse del Sig. XX, nato a .., il .. e residente a .., in Via .., n.. , : .., rappresentato e difeso - come da mandato in calce al presente atto - dall Avv. Marco Verrini ( VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Prato, Via Traversa Fiorentina, n. 10. - Ricorrente - contro la YY, nata a .. il .., residente in Prato, Via .., n.., : .. - Resistente - PREMESSO - che il Sig. XX contraeva matrimonio concordatario in data .., in Prato con la YY; - che da tale matrimonio nascevano due figli gemelli, WW e JJ, in data ..; - che le odierne controparti processuali ottenevano omologa della separazione consensuale in data.

2 , nonch dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giusta Sentenza TRIBUNALE di Prato n.. di data .. (Doc. 1); - che tale Sentenza imponeva al XX (all epoca lavoratore dipendente) la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli (all epoca minorenni e studenti) pari a complessivi .. mensili, oltre rimborso 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori; - che a seguito di aggiornamenti Istat il suddetto mantenimento ammonta oggi a complessivi .. mensili; - che i figli WW e JJ dopo aver conseguito diploma tecnico scientifico presso Istituto .. Avv. Marco Verrini 2 hanno reperito occupazione lavorativa tale da renderli autosufficienti e non bisognosi di ricevere mantenimento dai propri genitori; - che nel frattempo il Sig.

3 XX ha cessato la propria attivit lavorativa per avvenuto pensionamento; - che il reddito del Sig. XX risulta diminuito in conseguenza del pensionamento, con conseguente impossibilit di far fronte al mantenimento dei figli come previsto dalla Sentenza di divorzio; - che per tali ragioni vista l impossibilit di raggiungere un accordo bonario con la resistente - interesse del Sig. XX ottenere dall Autorit Giudiziaria un provvedimento con il quale in modifica delle condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio venga revocato, ovvero in denegata ipotesi ridotto, il contributo al mantenimento dei figli, come oggi gravante sul ricorrente. ** Tutto ci premesso, il Sig.

4 XX si trova necessariamente costretto all'instaurazione del presente procedimento, all esito del quale dovr essere emesso il richiesto provvedimento di revoca/riduzione e le conseguenti determinazioni, anche per le seguenti ragioni: 1) Sulla raggiunta autosufficienza economica dei figli WW e JJ. Quanto al merito della questione, come premesso, i figli delle odierne controparti processuali risultano soggetti potenzialmente autonomi e capaci di provvedere a se stessi ed al proprio mantenimento. In particolare: a) il Sig. WW risulta prestare attivit lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso .. Srl, con sede in Prato, Via .., nn.., con retribuzione mensile netta di circa .. b) il Sig. JJ risulta prestare attivit lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso.

5 Srl, con sede in Prato, Via .., nn.., con retribuzione mensile netta di circa .. Avv. Marco Verrini 3 L esistenza di rapporti di lavoro peraltro ben retribuiti e continuativi - rende certamente i figli del ricorrente soggetti in grado di provvedere al sostentamento secondo le proprie esigenze di vita, senza necessit di ricevere alcun genere di ausilio da parte dei genitori. Per l effetto di quanto sopra, evidente l opportunit di provvedere alla revoca del contributo di mantenimento gravante sul Sig. XX. A conferma del suddetto convincimento, preme ricordare che secondo un consolidato principio giurisprudenziale il mantenimento del figlio maggiorenne da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un attivit lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacit , senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano gi venuti meno.

6 (Tra le tante Cass Civ., Sent. n. 26259 del 2005 e Cass Civ., Sent. n. 1761 del 2008). Risulter certamente noto al Giudicante, che esistono in materia numerose pronunce le quali riconoscono il venir meno dell obbligo di mantenimento anche in situazioni in cui i figli si trovino addirittura privi di un occupazione stabile e continuativa (Tra le tante Cass Civ., Sent. n. 18974/2013; Cass Civ., Sent. n. 1585/2014), ovvero addirittura anche in conseguenza di un licenziamento (Cass Civ., Sent. n. 23590/10; Cass Civ., Ord. n. 24515/13; Cass Civ., Sent. n. 16799/14). Pi in generale, si pu affermare che il venir meno dell'obbligo di mantenimento sia conseguenza dello status di indipendenza economica che pu considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentire ai figli un reddito corrispondente alla propria professionalit e un appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni (tra le tante Cass.)

7 Civ., Sent. n. 4765/2002; Cass. Civ., Sent. n. 21773/2008; Cass. Civ., Sent. n. 14123/2011; Cass. Civ., Sent. n. 1773/2012). Per l effetto di quanto sopra, l adito Giudicante Vorr revocare il mantenimento posto a carico Avv. Marco Verrini 4 del Sig. XX, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, disponendo se del caso la restituzione delle somme che dovessero risultare versate nelle more del presente giudizio. In denegata ipotesi per le medesime ragioni dovr quanto meno essere disposta la riduzione del contributo di mantenimento gravante sul Sig. XX, considerato che lo svolgimento di un lavoro da parte dei figli anche qualora non costante e con reddito non certo - pu comportare almeno una legittima riduzione dell obbligazione gravante sui genitori (Trib.

8 Treviso - Sentenza 17 giugno 2015 n. 1445). 2) Sul reddito del Sig. XX. Pur ritenendo sufficiente quanto gi dedotto ed argomentato, preme rilevare le difficolt per il Sig. XX di far fronte integralmente a quanto previsto dalla Sentenza di divorzio. Il ricorrente, infatti, a seguito di pensionamento riceve oggi un reddito inferiore a quello in essere ai tempi dell occupazione, con il quale deve adempiere a numerose obbligazioni assunte negli anni. Pi precisamente, il Sig. XX a fronte di un reddito mensile pari ad .. deve affrontare mensilmente obbligazioni fisse ed invariabili per complessivi .., come di seguito elencate e provate: .. E di tutta evidenza come l importo residuo, pari ad .., ulteriormente purgato delle spese per utenze e per l esigenze primarie di vita del ricorrente (vitto, vestiario, autovettura), risulti insufficiente per onorare l obbligo di contributo al mantenimento mensile (ordinario e straordinario) dei propri figli, come oggi dovuto in forza della richiamata Sentenza di divorzio.

9 Peraltro, a conferma della legittimit del ricorso alla tutela di cui all art. 710 , preme rilevare che rispetto all epoca delle Sentenza di divorzio le condizioni del Sig. XX si sono modificate a causa della riduzione di reddito conseguente al pensionamento. Avv. Marco Verrini 5 Pertanto, giuste anche le ragioni di cui al presente paragrafo, si insiste nella richiesta di revoca, ovvero di riduzione, del contributo al mantenimento dei figli gravante su parte ricorrente. ** Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Sig. XX, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE All TRIBUNALE di Firenze, affinch ai sensi degli artt. 710 e 737 ss - fissata con decreto l udienza di comparizione delle parti innanzi a se, assegnato a parte ricorrente termine per la notifica del presente ricorso e del suddetto decreto alla resistente ed a quest ultima termine per la costituzione in giudizio Voglia con decreto motivato accogliere, contrariis reiectis, le seguenti CONCLUSIONI In tesi: - Accertare e Dichiarare che i WW e JJ - per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente ricorso - sono soggetti autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l effetto a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.

10 2697 di data - revocare e/o comunque dichiarare non pi dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l obbligazione di pagamento gravante sul Sig. XX quale contributo al mantenimento dei propri figli; In Ipotesi: - Accertare e Dichiarare l intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2697 di data , giuste le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente ricorso, e per l effetto a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - ridurre nella misura che sar ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l obbligazione di pagamento gravante sul Sig. XX quale contributo al mantenimento dei propri figli; Avv.


Related search queries