Example: barber

Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 18 …

Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 18 febbraio 2014, n. 2355. Integrale RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA - PROFESSIONISTA FORENSE - QUESTIONI DI DIRITTO E DI FATTO - RESPONSABILIT - RISARCIMENTO DANNI. REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL Tribunale civile E PENALE DI MILANO. IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione I civile Anna Cattaneo ha pronunciato la seguente Sentenza . nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione regolarmente notificato in data , assunta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del , DA. , elettivamente domiciliato in Milano in (..), presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione, ATTORE. CONTRO. elettivamente domiciliato in Viale (..) Milano, presso lo studio degli avv. e che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTO.

repubblica italiana in nome del popolo italiano il tribunale civile e penale di milano in composizione monocratica sezione i civile dott.ssa anna cattaneo

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 18 …

1 Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 18 febbraio 2014, n. 2355. Integrale RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA - PROFESSIONISTA FORENSE - QUESTIONI DI DIRITTO E DI FATTO - RESPONSABILIT - RISARCIMENTO DANNI. REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL Tribunale civile E PENALE DI MILANO. IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione I civile Anna Cattaneo ha pronunciato la seguente Sentenza . nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione regolarmente notificato in data , assunta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del , DA. , elettivamente domiciliato in Milano in (..), presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione, ATTORE. CONTRO. elettivamente domiciliato in Viale (..) Milano, presso lo studio degli avv. e che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTO.

2 E CONTRO. AR. LTD, elettivamente domiciliata in Milano in via (..), presso lo studio degli avv. e dell'avv. che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di intervento volontario TERZO INTERVENUTO. OGGETTO: responsabilit professionale, CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. fogli che, siglati e datati dal giudice alla udienza di precisazione delle conclusioni del sono stati inseriti nel fascicolo di ufficio. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. Premesso che: Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 8. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale , l'avvocato perch , accertatone l'inadempimento contrattuale, venisse condannato al risarcimento di tutti danni quantificati nell'importo di 6 o nella maggiore o minore somma di giustizia, anche in viae quitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, ha dedotto di aver conferito mandato all'avvocato Ca. per proporre appello, e poi ricorso per cassazione, avverso la Sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che gli aveva riconosciuto un risarcimento, per gravi danni patiti a seguito di un incidente automobilistico del quale era rimasto vittima, inferiore alle sue pretese.

3 L'incarico era stato svolto con negligenza, imprudenza e imperizia: l'appello era stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 348 , il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile sia per inosservanza dell'articolo 366 bis , sia perch manifestamente infondato. L'avvocato, inoltre, aveva violato il dovere di informazione sia nell'ambito del giudizio di appello sia in relazione al ricorso per cassazione, quanto ai danni subiti, se il giudice d'appello fosse sceso nel merito, vi sarebbero state ragionevoli probabilit di successo che la domanda dell'appellante venisse accolta, pertanto il danno che il convenuto doveva risarcire era pari al valore della domanda di riforma proposta nel giudizio di appello e quindi pari a circa euro In ogni caso il convenuto doveva risarcire il danno conseguente alla perdita di chance, pari alla somma sopra indicata diminuita di un coefficiente proporzionato al grado di possibilit di conseguirla, il convenuto si costituiva contestando la pretesa di parte attrice e chiedendone il rigetto.

4 Allegava che, a seguito della notifica dell'atto di citazione in appello, aveva preso avvio un promettente tentativo di conciliazione, che egli aveva coltivato nella speranza di risolvere il contenzioso in via stragiudiziale, visto che la Sentenza di primo grado era di buona fattura e vi erano deboli elementi a sostegno delle maggiori pretese dell'appellante. A seguito di accordo col difensore di controparte, nessuna delle due parti si era costituita in giudizio. Fallito il tentativo di conciliazione, aveva nuovamente notificato l'atto di citazione in riassunzione e la causa era stata regolarmente iscritta a ruolo. La giurisprudenza prevalente riteneva che nei casi impedisse la pronuncia di improcedibilit . Egli aveva tenuto al corrente l'attore di ogni aspetto del contenzioso in oggetto anche perch lo conosceva da tempo ed aveva con lui rapporti di vicinanza e di collaborazione professionale antichi e assai consolidati. Chiedeva che l'attore venisse condannato per lite temeraria ad una somma non inferiore a euro Chiedeva, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, Du.

5 Dalla quale intendeva essere garantito;. autorizzata la chiamata in causa, all'udienza di prima comparizione nessuno si costituiva per Du., mentre interveniva volontariamente AR. Limited evidenziando che Dual non era una compagnia di assicurazioni ma un intermediario assicurativo e che legittimato passivo rispetto alla domanda di garanzia e di manleva dell'avvocato Ca. era essa, come emergeva dal contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti. Pertanto, alla suddetta udienza, il convenuto dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di Du. ai sensi dell'articolo 306 e il giudice dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra il convenuto Ca. e Du. ;. concessi termini di cui all'articolo 183 , assegnata la causa a questo giudice in forza di provvedimento del presidente della Sezione del , rigettati i capitoli di prova articolati da tutte le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 25/9/2013, sulle conclusioni come precisate su fogli separati che, datati e siglati dal giudice venivano inseriti nel fascicolo di ufficio, il giudice assumeva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.

6 Ritenuto che: la domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito esposti, il conferimento del mandato alle liti all'avvocato Ca., sia per il giudizio di appello sia per il ricorso per cassazione dato pacifico, risultando documentalmente e non essendo stato contestato dal convenuto, pacifico, altres , che, dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, effettuata in data 17/1/2003, l'appellante non si costituito, cos come neppure l'appellato. L'iscrizione a ruolo della causa avvenuta solo a seguito della rinnovazione della citazione, notificata in data 30/5/2003. La Corte d'appello di Milano, con Sentenza n. 696/2006 depositata il , richiamato il disposto degli articoli 347 e 348 primo comma ha dichiarato l'appello improcedibile, la scelta di non costituirsi stata giustificata dal convenuto come una strategia difensiva, attuata d'accordo col difensore di controparte, che avrebbe favorito la soluzione bonaria della controversia. L'avvocato Ca. riteneva di poter riassumere la causa ai sensi dell' primo comma qualora la trattativa non fosse andata in porto, cosa che poi effettivamente avvenuta, ha allegato, altres , che la Sentenza di primo grado era ben motivata e che non vi erano ampi spazi per l'accoglimento dell'appello, egli aveva sconsigliato il Cr.

7 Di ricorrere in appello e gli aveva ben palesato i rischi del secondo grado del giudizio, caldeggiando la conciliazione stragiudiziale Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 8. della lite, ha sottolineato, ancora, che l'inapplicabilit della procedura di riassunzione del processo in appello, ritenuta dalla Corte di Milano, era frutto di una interpretazione giurisprudenziale tutt'altro che univoca e consolidata e che, ancora di recente, parecchie pronunce del supremo collegio si esprimevano in senso contrario, le argomentazioni difensive del convenuto non appaiono n convincenti n provate, quanto all'aver correttamente informato il proprio cliente dei rischi del secondo giudizio si evidenzia che il convenuto ha prodotto in giudizio una lettera inviata a mezzo posta elettronica (doc 2) al Cr., datata 20/2/2003, nella quale si d atto che il liquidatore della compagnia di assicurazione del veicolo investitore aveva espresso la disponibilit di massima di chiudere in via transattiva con il riconoscimento di 6 omnia.

8 Nella suddetta missiva si legge "so che meno di quanto desideravi, ma ribadisco le difficolt della causa di appello, tutta in salita a fronte di una Sentenza di primo grado ineccepibile e ben confezionata, visti i pochi elementi a sostegno del tuo reddito e la deludente conclusione della perizia medico legale. Se il magistrato di appello non riapre l'istruttoria -cosa che fanno assai di rado e solo di fi-onte ad elementi di prova particolarmente importanti che noi non abbiamo- siamo fregati, per cui la proposta dell'assicurazione, -pochi, maledetti e subito- a mio parere merita eli essere presa seriamente in considerazione. Fammi sapere se posso procedere nella trattativa su queste basi", l'attore, nella prima memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 , ha contestato la ricezione del messaggio di posta elettronica. A fronte della contestazione, parte convenuta non ha preso posizione chiara sul punto e certamente non ha chiesto di provare l'invio della missiva, anzi, ha proseguito nella propria difesa quasi espungendo, come argomento di prova, la mail in oggetto.

9 Ancora nella memoria di replica, per esempio, nel paragrafo dedicato al "dovere di informativa", ha ricordato che il Cr. aveva disconosciuto la mail del ed ha solo ironizzato sulla credibilit del ricorrente, pertanto, proprio il comportamento difensivo del convenuto, impedisce di affermare con certezza che la missiva in discussione sia stata effettivamente inviata dall'avvocato Ca. e ricevuta dal Cr., che peraltro, in atto di citazione, ha dato atto di compagnia di assicurazione dell'investitore avesse coltivato un negoziato (pagina 13), comunque, anche a prescindere dalle suddette perplessit , si osserva che nella missiva del 20 febbraio nulla detto in ordine alla scelta difensiva di non iscrivere la causa a ruolo e di confidare nella possibilit di riassumerla ai sensi dell'articolo 307 primo comma , in conclusione sul punto, possibile ritenere che stata certamente avviata una trattativa stragiudiziale tra i legali, che di detta trattativa il Cr. era certamente al corrente, che la soluzione stragiudiziale era vista positivamente dall'avvocato Manca per del tutto la prova che quest'ultimo si sia confrontato con il proprio cliente sul rischio che assumeva di una eventuale pronuncia di improcedibilit dell'appello, e il rischio era effettivamente molto alto, atteso che l'art.

10 348 primo comma , nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995 dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, aveva apporto una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilit dell'appello, con la conseguenza che la mancata costituzione in termini dell'appellante ne determinava automaticamente l'inconcedibilit . La tesi di parte convenuta, che la nuova norma facesse salva la possibilit , nel caso di mancata costituzione anche dell'appellato, di riassumere il processo ai sensi dell'articolo 307 primo comma richiamato dall'articolo 171 del codice medesimo, pur sostenuta da minoritaria parte della dottrina, non stata condivisa dalla prevalente giurisprudenza che ha invece escluso, fin dalla introduzione della nuova normativa, pur con qualche eccezione (cfr. Cass. 2004/2706), che potesse trovare ancora applicazione il rimedio della riassunzione del processo. In tal senso si vedano: Cass. 463/2002, 11594/2005, 10864/2011 , 6654/13.


Related search queries