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ACCORDI TRA I CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

ACCORDI TRA I CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Per una compiuta definizione e risoluzione delle problematiche di natura fiscale nell'ambito dei procedimenti di SEPARAZIONE personale e DIVORZIO indispensabile premettere brevi cenni in tema di causa e forma degli ACCORDI che i CONIUGI raggiungono e formalizzano in sede di procedimento di SEPARAZIONE consensuale (artt. 158 e 711 ) e DIVORZIO (art. 5 e ss. L. 898/70 e successive modifiche ed integrazioni). Al riguardo, premesso e precisato che la relazione non intende occuparsi degli aspetti processuali, si deve far presente che tali ACCORDI , tradizionalmente, contengono una miriade di pattuizioni di svariata natura e contenuto, che difficile sintetizzare, anche perch ogni elencazione sarebbe indefettibilmente lacunosa.

ACCORDI TRA I CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Per una compiuta definizione e risoluzione delle problematiche di natura fiscale

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1 ACCORDI TRA I CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Per una compiuta definizione e risoluzione delle problematiche di natura fiscale nell'ambito dei procedimenti di SEPARAZIONE personale e DIVORZIO indispensabile premettere brevi cenni in tema di causa e forma degli ACCORDI che i CONIUGI raggiungono e formalizzano in sede di procedimento di SEPARAZIONE consensuale (artt. 158 e 711 ) e DIVORZIO (art. 5 e ss. L. 898/70 e successive modifiche ed integrazioni). Al riguardo, premesso e precisato che la relazione non intende occuparsi degli aspetti processuali, si deve far presente che tali ACCORDI , tradizionalmente, contengono una miriade di pattuizioni di svariata natura e contenuto, che difficile sintetizzare, anche perch ogni elencazione sarebbe indefettibilmente lacunosa.

2 Si intendono qui trattare principalmente le questioni inerenti ai "trasferimenti" (latu sensu), immobiliari e non, che "avvengono" tra i CONIUGI in quelle circostanze. La terminologia che ho sopra utilizzato volutamente e necessariamente (si scusi l'ossimoro) atecnica, proprio alla luce della difficile definizione della causa di tali attribuzioni, delle discussioni sollevate da questo problema, delle diverse soluzioni pratiche adottate, delle imprecisioni o comunque approssimazioni terminologiche ed anche dogmatiche che spesso i verbali di SEPARAZIONE e DIVORZIO contengono, il che pu comportare difficolt con la liquidazione delle imposte che l'Agenzia delle Entrate effettua in sede di registrazione dell'accordo di SEPARAZIONE o DIVORZIO o dell'atto esecutivo degli obblighi contenuti nel verbale che suggella il suddetto accordo.

3 La dottrina e la giurisprudenza pi risalenti tendevano a frammentare, da un punto di vista della definizione causale, le singole pattuizioni contenute negli ACCORDI di SEPARAZIONE e DIVORZIO , considerando gli stessi come una somma di fattispecie a se stanti, collegate solo dalla occasione nella quale venivano perfezionate, il che portava a risultati non soddisfacenti, contraddittori e comunque incompleti. Difficile, ad esempio, definire i trasferimenti quali donazioni, non fosse altro perch in queste fasi ben difficilmente emerge un animus donandi, anzi, non azzardato affermare che sono trasferimenti ove si palesa un atteggiamento reciproco contrario a qualsiasi spontaneit , perch lo stesso profilo della gratuit spesso discutibile od assente, perch le conseguenze (specie in sede di revocabilit , obbligo di collazione, graduazione degli obbligati all'obbligo di prestare gli alimenti in caso di stato di bisogno del donate)

4 Sarebbero gravi e non volute dalle parti, perch i patti sarebbero nulli per difetto di forma, mancando i testimoni, e, ove gli ACCORDI contenessero un "impegno a donare" (frase che pur spesso compare nei verbali che contengono gli ACCORDI in questione)) tale impegno configurerebbe un preliminare di donazione, prevalentemente ritenuto nullo dalla dottrina per difetto di spontaneit , e, comunque, sempre per difetto di forma. Analoghe ragioni si avanzano (salvo quelle proprie della donazione) per criticare le tesi che riconducono i trasferimenti in oggetto allo schema causale della compravendita, o comunque al contratto oneroso.

5 Minoritarie sono le tesi che riconducono la causa degli ACCORDI in questione alla transazione (anche per il rilievo che potrebbero mancare, e spesso mancano, le reciproche concessioni) e/o al negozio solutorio dell'assegno di mantenimento, ci perch la giurisprudenza quasi unanime, non sempre peraltro seguita dalla dottrina, ritiene che il diritto e l'obbligo di mantenimento siano diritti di carattere inderogabile, non transabili ex art. 1966 n suscettibili di prestazione in luogo di adempimento, anche alla luce della rivedibilit della quantificazione di tale diritto in relazione al mutare delle condizioni, il che contrasta con la volont dei CONIUGI di rendere definitive le attribuzioni e, comunque, l'assetto patrimoniale derivante dall'esecuzione degli ACCORDI di SEPARAZIONE e DIVORZIO .

6 Altra tesi dottrinale configura gli ACCORDI in questione come convenzioni matrimoniali: anch'essa stata criticata, adducendo che le convenzioni matrimoniali sembra debbano necessariamente collegarsi con un regime patrimoniale programmatico della famiglia, nel senso che debbano potersi porre come fonte di uno dei regimi patrimoniali della famiglia ammessi dalla legge (ex art. 159 e ss. ), il che non si riscontra negli ACCORDI in questione; da un punto vista formale, poi, difetta la forma dell'atto pubblico con necessaria presenza dei testimoni, infine impossibile con gli ACCORDI in questione disciplinare il regime degli acquisti dei CONIUGI separati, o, peggio, dei non pi CONIUGI a seguito di DIVORZIO .

7 La tesi che pare preferibile, che si affermata sia in dottrina che in giurisprudenza, pur, si ribadisce, convivendo con altre teorie, cos che non si pu dire che il dibattito sia concluso sull'argomento, od anche solo sopito, delinea la fattispecie come un negozio con causa atipica, caratterizzato dallo scopo e dalla funzione di soddisfare gli interessi dei CONIUGI a dare un assetto ai rapporti personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla SEPARAZIONE e al DIVORZIO . Le pronunzie e le opinioni dottrinali riconducibili a tale corrente sono molto numerose e, forse proprio a causa dell'evocata atipicit della causa, hanno spesso contenuti convergenti e diversificati per frammenti, ed un margine di ambiguit e genericit che spesso il frutto o dell'analisi di fattispecie particolari, le affermazioni riguardo alle quali non detto sia possibile generalizzare, o dell'analisi di aspetti particolari delle singole fattispecie, che non debbono, probabilmente, essere generalizzate proprio perch non nate per esserlo.

8 Mi si consenta un apparente salto logico, al termine del quale riprender le fila del discorso: pare abbastanza pacifica in giurisprudenza l'affermazione di atto pubblico del verbale che sancisce gli ACCORDI tra i CONIUGI in caso di SEPARAZIONE e DIVORZIO , quindi di titolo trascrivibile ed iscrivibile presso i registri immobiliari. Atteso ci giungiamo alle prime conclusioni: * E' ben possibile che in sede di SEPARAZIONE e/o DIVORZIO i CONIUGI concludano ACCORDI che, di tale sede trovino soltanto occasione ed appoggio e non siano in alcun modo diretti a tratteggiare l'assetto dei reciproci rapporti personali e patrimoniali dopo la fase "fisiologica" del matrimonio, la giurisprudenza li ammette, ma, mi si passi l'espressione, mantiene "mani libere" sulla definizione causale, pertanto.

9 -- Occorre prestare attenzione ad inserire, magari per ragioni di convenienza fiscale, negozi che con l'assetto dei rapporti patrimoniali dei CONIUGI in dipendenza della SEPARAZIONE o del DIVORZIO nulla hanno a che vedere, essi potrebbero rivelarsi nulli per difetto di forma (donazioni) o, come vedremo poi, ripresi alla tassazione ordinaria, con probabile nuovo contenzioso tra i CONIUGI , od, infine, comunque impugnati per simulazione, ove l'expressio causae contenuta nei verbali fosse, effettivamente, simulata, e quindi dare luogo ad altro contenzioso. -- E' opportuno, peraltro, che l'expressio causae venga fatta emergere dal contenuto dei verbali, sia perch parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene irrinunziabile l'enunciazione della causa, sia allo scopo di usufruire con maggiore tranquillit del trattamento fiscale agevolato riconosciuto dalla legge e dalla sentenza della Corte Costituzionale oltre citata.

10 -- E' opportuno evitare di qualificare in termini di donazione e vendita gli eventuali negozi traslativi e di impegno contenuti nei verbali, sia per non rischiare pesanti implicazioni civilistiche (donazione) o fiscali (vendita) con impegno di probabile altro contenzioso per acclarare la materia e possibile imputazione di responsabilit al professionista che suggerisca soluzioni non idonee. -- Non c' troppo da contare sul fatto che, vertendo in tema di protezione di diritti familiari (latu sensu) comunque legati a situazioni in cui sempre esiste, quasi per definizione, un coniuge debole, e quindi un interesse degno di tutela quasi tralatiziamente annoverato tra gli interessi "forti", protetti dal sistema, l'atto dispositivo benefici di una robustissima opponibilit ai terzi.


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