Example: confidence

IL FONDO PATRIMONIALE, LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI ...

IL FONDO patrimoniale , LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE, IL TRUST Il FONDO patrimoniale , l atto di destinazione ex art. 2645 ter ed il trust sono fattispecie accomunate e caratterizzate, sul piano DEGLI effetti, dall'essere espressioni del fenomeno della "separazione" patrimoniale . La separazione patrimoniale pu definirsi, in linea di massima e di grande approssimazione, come l emergere, in relazione a determinati beni, universalit di beni o diritti riconducibili ad un soggetto, della insensibilit , o di una tendenziale insensibilit , all azione esecutiva da parte della totalit indistinta dei creditori del soggetto stesso, in correlazione di uno scopo cui il patrimonio separato

IL FONDO PATRIMONIALE, LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE, IL TRUST Il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione ex art.

Tags:

  Fondo, Fondo patrimoniale, Patrimoniale

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of IL FONDO PATRIMONIALE, LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI ...

1 IL FONDO patrimoniale , LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE, IL TRUST Il FONDO patrimoniale , l atto di destinazione ex art. 2645 ter ed il trust sono fattispecie accomunate e caratterizzate, sul piano DEGLI effetti, dall'essere espressioni del fenomeno della "separazione" patrimoniale . La separazione patrimoniale pu definirsi, in linea di massima e di grande approssimazione, come l emergere, in relazione a determinati beni, universalit di beni o diritti riconducibili ad un soggetto, della insensibilit , o di una tendenziale insensibilit , all azione esecutiva da parte della totalit indistinta dei creditori del soggetto stesso.

2 In correlazione di uno scopo cui il patrimonio separato destinato o di una particolare situazione che fungono da presupposto che il legislatore ritiene di accordare particolare tutela in funzione dell emergere di interessi meritevoli. La definizione complessa ed articolata perch molteplici e caratterizzate da disciplina disomogenea sono le fattispecie in cui il fenomeno si incarna. Il tratto comune di tali figure e regole non omogenee, si identifica nella deroga ad un principio ritenuto, quasi tralatiziamente in dottrina, fondamentale e fondante della nostra tradizione giuridica e del nostro ordinamento positivo, cio il principio di unicit del patrimonio facente capo ad un unico soggetto, ilche comporta come corollari la assoggettabilit , senza distinzioni, del patrimonio stesso alle azioni esecutive dei creditori del soggetto.

3 Secondo il disposto dell'art. 2740 , l eccezionalit di eventuali eccezioni a ci (lo stesso art. 2740 al secondo comma ammette eccezioni nei casi stabiliti dalla legge) e della par condicio creditorum. Gi la legge, e segnatamente il codice civile, ammetteva molteplici, variamente graduate e configurate, eccezioni, emblematici sono i casi delle norme in tema di accettazione di eredit con beneficio di inventario, di separazione del patrimonio del defunto da quello dell erede, di cessio bonorum. Si sempre trattato, peraltro e sinora, di eccezioni settoriali, magari numerose, ma di ambito limitato ed applicazione in FONDO sporadica, mai eversive del sistema e della regola dell art.

4 2740 , la novit costituita dall emergere di fattispecie a carattere aperto, atipico e tendenzialmente non delimitabile, quali sono, ad esempio e certamente, il trust e l atto di destinazione. Pu apparire sconcertante iniziare l analisi dagli effetti: ma proprio la richiesta, la fame quasi, da parte DEGLI utilizzatori, di questo tipo di effetti che ha, sinora fatto principalmente la fortuna DEGLI istituti di cui stiamo trattando, e fatto crescere la curiosit verso gli stessi, il che ha, peraltro causato anche problemi di non poco momento.

5 Non di rado ed anche quando la fattispecie astratta ben delineata sul piano DEGLI scopi che debbono essere perseguiti col negozio od ha previsto comunque un controllo di meritevolezza sugli scopi stessi, sono state operativamente create applicazioni concrete non conformi e, quasi, neppure, se non lontanamente, ispirate a quelle normativamente delineate, e l unico punto di contatto era la volont di conseguire un effetto separativo. Il che pone il grave problema dell effettivit realizzazione dello scopo che il patrimonio separato deve perseguire e che giustificano la produzione dell effetto separativo.

6 Alla questione posso solo accennare per sommi capi, date anche le peculiarit che ciascuna fattispecie di patrimonio separato presenta: a volte le norme dell ordinamento dettano le conseguenze del mancato perseguimento dello scopo, cos l erede beneficiato che non rispetta le norme di procedura, che aliena senza autorizzazione, sottrae o nasconde beni ereditari decade dal beneficio della separazione patrimoniale , la realizzazione o l impossibilit di conseguire l affare determinano, ex art.

7 2447 novies, lo scioglimento del patrimonio societario destinato ad uno specifico affare, l art. 178 CC prevede che un bene effettivamente destinato all esercizio dell impresa di un coniuge sia sottratto al regime della comunione legale immediata, a nulla valgono eventuali dichiarazioni delle parti. Non si pu , per , concludere che il mancato perseguimento dello scopo determini sempre l estinzione dell effetto separativo, ci anche perch si fronteggiano diverse categorie di interessi, non solo quelli del ceto creditorio generale.

8 L art. 2645 ter prevede che per la realizzazione dello scopo pu agire qualunque interessato, non solo il disponente, non solo i beneficiari, ma nessuno potrebbe agire, lo scopo dev essere programmato, ma l azione per l adempimento, in quanto tale, disponibile. Inoltre la separazione patrimoniale crea la sottocategoria dei creditori per obbligazioni che si riconnettono al perseguimento dello scopo, i quali hanno confidato, magari in buona fede, sugli effetti della separazione patrimoniale .

9 Come ha concluso Maltoni analizzando il problema qui trattato in relazione proprio all art. 2645 ter il mancato perseguimento dello scopo non pu tout court comportare quale sanzione la perdita del beneficio, costituisce un elemento, sul piano della prova, anche indiziaria, della simulazione dell atto istititutivo del patrimonio separato, poich da considerare nullo, in quanto privo di causa e non sorretto da interesse meritevole di tutela, qualunque atto il cui scopo (o la cui funzione)

10 Sia solo il conseguimento dell effetto separativo, e ci a prescindere dall eventuale esistenza di creditori gi al momento della costituzione. Anticipo che, comunque, le figure fraudolente , sovente, non hanno retto all'attacco delle impugnative giurisdizionali da parte dei terzi danneggiati dall'effetto ed, anzi, ha indotto un certo atteggiamento di sospetto dei giudici all'imbattersi della fattispecie. Preliminarmente accenner alla distinzione dottrinale tra separazione e segregazione patrimoniale .


Related search queries